CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 01281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; et.-‹ lette/5~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore I [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Brindisi avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi in data 25/3/2022, che non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo la sussistenza di gravi indizi di reità che hanno determinato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente evidenzia come il giudice abbia erroneamente escluso la sussistenza nella specie dei presupposti della quasi flagranza rilevante ai fini dell'articolo 382 cod. proc. pen., fattispecie che ricorre allorché l'indiziato sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso, immediatamente prima, il reato. Sottolinea, richiamando giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 38404 del 2019 Rv. 277187) come a tale fine non è richiesto che la polizia giudiziaria abbia avuto diretta percezione dei fatti, nè occorre che la sorpresa dell'indagato, con cose o tracce del reato poco prima commesso, non sia casuale, correlandosi, invece, alla diretta percezione soltanto degli elementi idonei a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell'indagato, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima". Nella specie il Chidichimo , all'esito di perquisizione personale e veicolare, operata dalla polizia giudiziaria a distanza di circa 40 minuti della rapina, veniva trovato in possesso delle due banconote da 50 € e dei sei preservativi sottratti alla vittima che la stessa aveva puntualmente descritto nell'immediatezza dell'intervento effettuato dalla polizia giudiziaria. Lamenta che il giudice ha omesso totalmente di verificare la ricorrenza del requisito della sorpresa dell'indagato con cose e tracce dalla quale appariva che egli avesse commesso il reato immediatamente prima, presupposto che era stato espressamente posto a base della richiesta di convalida. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Occorre rammentare che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza n39131 del 2016) deve ritenersi illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tali ipotesi non sussistono le condizioni di quasi flagranza che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Come precisato dalle Sezioni Unite lo stato di quasi flagranza è ravvisabile in due situazioni: 1) qualora subito dopo il reato l'arrestando è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, dovendosi pertanto escludere da tali ipotesi il caso in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e quindi si ponga sulle tracce del fuggitivo per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa l'identità dell'autore del delitto e la direzione di fuga di costui, dunque nel caso in cui l'inseguimento sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni; 2) nel caso in cui l'arrestando è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel caso di specie non viene in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, bensì la seconda ipotesi, essendo l'indagato stato sorpreso con cose o tracce rivelatrice della recentissima commissione del reato . Ne discende che sussistevano certamente i presupposti per l'adozione della misura precautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio quanto alla non convalida dell'arresto attesa l'inutilità di investire il giudice a quo di una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta in questa sede la legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l'arresto legittimamente eseguito. Roma 26.10.2022 Il Consigliere estensore idente Giovanna VERGA Giov [OSCURATO:PERSONA]