CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 26776/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9305/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n. 3893/2019depositata il 24/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna ricorrente), locatrice di un immobile sito in Bardolino (VR), concesso in locazione, ad uso diverso dall’abitativo, alla impresa individuale Rinascita di [OSCURATO:PERSONA] a cui era subentrata [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna controricorrente), notificò a quest’ultima atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per convalida, allegando, come prova di aver dato regolare disdetta del contratto (scadente il 31/03/2012) il contenuto della raccomandata A.R.06/08/2010 n. 13984013026. 2. Si costi tuì [OSCURATO:SOCIETA] osservando che nella busta della raccomandata A.R.06/08/2010 non era contenuta la disdetta, bensì soltanto la risposta alla A.R. 30/07/2010 inviata dal precedente conduttore Rinascita di [OSCURATO:PERSONA] contenente una proposta transattiva, e che la disdetta inviata era invece contenuta nella busta della A.R. 05/05/2011, giunta fuori termine. 3. Con sentenza n. 2539/2012 il Tribunale di Verona, previa reiezione delle prove testimoniali richieste da entrambe le parti nelle rispettive note integrative, revocò l ’ ordinanza provvisoria di rilascio (già eseguita), respingendo la domanda di accertamento della finita locazione al 31/03/2012. 4. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propose gravame dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, deducendo: (i) l’erronea valutazione dei fatti allegati dalla parte locatrice nonché delle prove documentali prodotte; (ii) la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla locatrice circa il contenuto della busta raccomandata. 5. La Corte d ’ Appello ammise le prove testimoniali richieste dalla locatrice [OSCURATO:SOCIETA], mentre non ammise la prova contraria diretta ed indiretta. 6. Con sentenza n. 1710/2015 la Corte d ’ Appello di Venezia accolse l’appello, riformò la sentenza n. 2539/2012 e per l ’ effetto dichiarò il contratto di locazione cessato alla data del 31/03/2012. 7. Avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propose ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (i) Violazione degli artt. 345, 420 e 244 c.p.c.,in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 , per non aver la Corte d’Appello di Venezia precisato quale capitolo di prova testimoniale aveva ammesso (ii) Violazione degli artt. 420,421, 115, 116, e 253 c.p.c., in relazione all ’ art. 360 nn. 3, 4 e 5 , per aver identificato sulla base della disposizione resa dalla teste Degli Antoni, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il sottoscrittore della lettera di disdetta in [OSCURATO:PERSONA], nonostante la illeggibilità della sottoscrizione e nonostante il fatto che nel verbale di assunzione della prova testimoniale non si era fatto riferimento a quale capitolo 1 la teste avesse risposto; (iii) Violazione degli artt. 420,421, e 224 c.p.c., in relazione all’att. 360 n. 3 c.p.c., per non aver la Corte Territoriale abilitato essa società (conduttrice) alla prova contraria nonostante che nel giudizio di primo grado essa società avesse indicato testi con le stesse modalità che erano state seguite dalla difesa di controparte; (iv) Violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 27 e 28 della legge n. 392/1978, per avere la Corte Territoriale ritenuto che la lettera di disdetta era stata inserita nella busta inviata con lettera raccomandata, ma omesso di verificare se il contenuto di tale lettera fosse idoneo a porre termine al contratto di locazione, essendo stata depositata in atti anche altra lettera datata 30/04/2011 a firma [OSCURATO:PERSONA] diretta a Nicaso. 8. Con ordinanza n. 6394/2018 la S.C., in accoglimento del terzo motivo del ricorso (dichiarati inammissibili il primo e secondo e assorbito il quarto), cassò la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Venezia poiché, “in diversa composizione, proceda all’assunzione della prova contraria richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]. con i testi indicati in primo grado”. 9. Con atto di riassunzione [OSCURATO:SOCIETA] citò Edi lvo dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, chiedendo, in esecuzione dell’ordinanza n. 6394/2018 della S.C., di escutere a prova contraria, sui capitoli ammessi all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i testi da essa indicati in memoria integrativa del 14/12/2012, e,all’esito delle suddette prove testimoniali, in riforma della cassata sentenza n. 1710/2015, di dichiarare rinnovato il contratto di locazione per ulteriore sei anni per mancata comunicazione della disdetta nei termini di legge. 10. Si costituì [OSCURATO:SOCIETA] chiede ndo , in via principale , la riforma totale e quindi l’annullamento della sentenza di primo grado n. 2359/2012 del giudice unico del Tribunale di Verona e, nel merito, di respingere l’opposizione alla convalida di sfratto svolta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], e conseguentemente confermare l’ordinanza di rilascio e la convalida dell’intimata licenza. 11. Escussi a prova contraria i testi di [OSCURATO:SOCIETA]. come disposto nell’ordinanza dalla S.C., con sentenza n. 3893/2019 depositata in data 24/10/2019 la Corte d ’ App ello di Venezia, ritenuta la sussistenza di un contrasto insanabile e non risolvibile fra le deposizioni dei testi delle due parti su un fatto decisivo, ritenne il risultato testimoniale “contradditorio”e, in applicazione delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova, dichiarò che il locatore non aveva dimostrato di aver tempestivamente inviato la disdetta del contratto di locazione unitamente alla risposta alla proposta transattiva, con conseguente rinnovo del contratto per altri sei anni. La Corte ha di conseguenza rigettato la domanda del locatore [OSCURATO:SOCIETA] volta ad accertare la scadenza del contratto di locazione per la data del 31/03/2012, condannando [OSCURATO:SOCIETA] alle spese di lite. 12. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 13. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis . 1 c.p.c. 14. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. 15. Le parti hanno depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5 , c.p.c., “ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia.- Violazione ed errata applicazione di legge con riferimento alle seguenti norme di diritto: artt. 115 e 116 c.p.c.- Violazione dei criteri generali di valutazione della prova, art. 28 l. 392/78”., lamentando che la Corte territoriale ha erron eamente valutato le prove testimoniali compiendo u n a “ inaccettabile operazione aritmetica o meglio algebrica in cui da un lato si dispongono le deposizioni dei soggetti di indicazione di parte appellante e, dall’altro, quelle dei testi citati da parte appellata”(così a p. 8, 2° §, del ricorso), il cui risultato ha condotto la Corte territoriale ad una elisione numerica, e dunque ad un risultato pari allo zero, ossia alla totale mancanza di prova certa in relazione all’avvenuta disdetta del contratto a mezzo raccomandata. A detta della ricorrente, la Corte è giunta alla statuizione del mancato assolvimento dell’onere da parte appellata attraverso il suddetto meccanismo logico di elisione, contrario ai principi in tema di valutazione delle prove e di valutazione del corretto adempimento dell’onere probatorio. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione ed errata applicazione di legge con riferimento all’art. 2697 c.c. - Assolvimento dell ’ onere della prova nel giudizio e sua valutazione previa analisi della struttura della ripartizione dello stesso tra le parti del giudizio”,sostenendo che la Corte territoriale ha erroneamente posto alla base della decisione l’aver ritenuto l’evidenza degli elementi probatori contrastanti come presupposto per l’applicazione del principio actore non probante reus absolvitur, ed ha violato ilportato generale dell ’ art. 2697 c.c. , poiché la ricorrente avrebbe fornito prova piena, completa, documentale, testimoniale e logica dei presupposti storico - giuridici della propria pretesa, mentre la controparte non è riuscita ad intaccare la versione della ricorrente,non avendo fornito alcuna prova contraria. 3. Entrambi i motivi attengono alla valutazione, da parte della Corte territoriale, delle prove testimoniali e alla conseguente valutazione relativa alla ripartizione dell’onere probatorio tra le parti. Essi sono inammissibili. 3.1 Con specifico riguardo al primo motivo, va premesso che l’inammissibilità –come eccepisce ora anche la memoria della parte resistente –si configura quanto al paradigma dell’art. 115 ed a quello dell’art. 116 c.p.c. perché il motivo non deduce la violazione di tali norme secondo i criteri indicati da Cass., n. 11892 del 2016, il cui consolidato principio è stato ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 ed ora, ex multis, da Cass. Sez. Un., n.20867 del 2020. 3.2 Con riferimento all’evocazione del paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. si rileva che esso viene dedotto secondo il tenore vigente anteriormente alla sostituzione con l’attuale, introdotto dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 ed applicabile – secondo il comma 3 del medesimo art. 54 – alle sentenze pubblicate il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione. Tanto rende inammissibile il motivo quanto al detto paradigma. 3.3 I n ogni caso, se il motivo, quanto alla deduzione del n. 5 dell’art. 360 si apprezzasse nella sua illustrazione alla stregua dell’attuale testo di detto paradigma, si dovrebbe osservare quanto segue. In ottemperanza a quanto disposto dalla S.C. con ordinanza n. 6394/2017 indicata al punto 8 dell ’ esposizione in fatto , la Corte territoriale ha provveduto nel giudizio di rinvio ad escutere i testi di [OSCURATO:SOCIETA]. illegittimamente non ammessi dalla Corte Territoriale del primo grado d’Appello, a prova contraria sulle circostanze che Edilvoaveva articolato in detto giudizio. 3.4 D opo una scrupolosa indagine sotto ogni aspetto soggettivo e oggettivo, quali la capacità e credibilità dei testi, attendibilità delle deposizioni sulle singole circostanze, comportamento processuale, rapporto con parte conduttrice, la piena concordanza delle deposizioni rese dai due testi prima ricordata, ha operato un raffronto tra la forza convincente della deposizione resa dalla teste di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], avanti al Collegio del primo giudizio d’Appello e quella delle deposizioni rese dai testimoni indicati da [OSCURATO:SOCIETA]. avanti se stessa, valutandole di pari intensità. 3.5 Ad esito di tal esame ha così motiva to : « 8. All’esito della nuova istruttoria deve concludersi che il locatore non abbia provato il tempestivo invio di una disdetta per impedire il rinnovo del contratto di locazione. 8.1 La sentenza della Corte d’Appello n. 1710/2005 supera i sospetti che potrebbero derivare da alcuneparticolarità del caso trattato (presenza di due lettere all’interno della stessa busta; sottoscrizione da parte di amministratori diversi delle lettere inviate lo stesso giorno al medesimo conduttore) grazie alla testimonianza della segretaria Degli Antoni. Evidenzia che il rapporto di lavoro subordinato esistente all’epoca dei fatti (e non al momento della deposizione) tra la teste e la società locatrice non è sufficiente per rendere inattendibile la deposizione. 8.2 Anche i due nuovi testi escussi appaiono vicini alla posizione di una delle parti - in questo caso al conduttore -perché sono il primo il figlio del primo conduttore [OSCURATO:PERSONA] e il secondo il commercialista sempre di quel conduttore. [OSCURATO:PERSONA] non è una parte ma, nel caso avesse ricevuto la disdetta, avrebbe dovuto avvertire il cessionario del contratto della necessità di rilasciare i locali entro un breve termine. Gli stretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA] non sono comunque sufficienti per tendere i testi - di per sé capaci di testimo niare - inattendibili. Le circostanze riferite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono palesemente incompatibili con quelle raccontate dalla teste escussa nel precedente giudizio di appello ed è logico concludere che gli uni o l’altra abbiano mentito. 8.3 Non vi sono però elementi certi per stabilire quale dei testi abbia dichiarato il falso. Tutti i testi sono in qualche modo sospettabili di aver interesse a favorire una delle parti e tutti hanno dimostrato di possedere una memoria non comune perché la circostanza su cui verteva la deposizione appariva abbastanza banale nel momento in cui si era verificata. Nessuno è caduto in palesi contraddizioni. Occorre anche riconoscere che - ammessa la prova testimoniale su determinati capitoli -è ben difficile individuare, soprattutto a distanza di anni, validi riscontri. L’oggetto delle testimonianze (presenza all’interno della busta di una o due lettere) è di difficile controllo perché tutte le persone che possono conoscere la verità sono tendenzialmente in stretti rapporti o con il locatore (devono essere stati presenti al momento di preparazione della busta) o con il conduttore (devono essere stati presenti al momento dell’apertura della busta). 8.4 Preso atto dell’insanabile e non risolvibile contrasto fra le deposizioni su un fatto decisivo, deve ritenersi che la prova sia “ contraddittoria ” e che quindi, in applicazione delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova, il locatore non abbia dimostrato di aver tempestivamente inviato la disdetta del contratto di locazione unitamente alla risposta alla proposta transattiva » . 3.6 Trattasi all ’ evidenza di un accertamento fattuale, compiuto dal giudice di merito, che esula dal sindacato di legittimità per come consentito dall’attuale n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Il motivo prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). 3.7 L a ricorrente deduce doglianze di vizio di motivazione (coerentemente all’intestazione che allude a “motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”) al di là dei limiti consentiti dallavigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l ’ erronea valutazione d i determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, di recente, Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523). 3.8 In nessun punto del motivo risultano chiaramente evidenziati “ fatti ” in relazione ai quali la motivazione sarebbe, a norma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria, né tantomeno risulta esplicitato il carattere “decisivo” dei medesimi fatti, essendo in proposito da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio “fatto”, e non una “questione”o un “punto”. 3.9 Non a caso, infatti, rispetto al testo attuale il previgente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato nel senso che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, e la modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è perciò un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè, un “fatto”costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, un fatto secondario (cioè, un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo. 3.10Nella specie, invece, la ricorrente, lungi dall ’ individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonché di carattere decisivo), si limita a denunciare –come già notato - che la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato le emergenze processuali. 3.11Infine, è appena il caso di evidenziare che, secondo lagiurisprudenza di legittimità, non è necessario che la motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (v. tra le altre Cass., Sez. V, ord., 05/02/2011, n. 2805; Cass., Sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass. n. 12121 del 2004). 3.12In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, e ci si pone su un terreno che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. 3.13Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., .è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria (così Cass., sez. III, 6/7/2018, n.17720). 3.14Con specifico riguardo al secondo motivo, va rilevato che la violazione dell’art. 2697 c.c., la quale si articola, peraltro, sulla base delle considerazioni e dunque delle censure svolte nel primo motivo e, quindi, soffre della sorte di esse, non è dedotta secondo i criteri indicati dalla citata S.U. n. 16598 del2916, sempre in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, nonché, ex multis, da Cass. n. 26769 del 2018 (secondo cui: “ I n tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni”) e n. 7341 del 2022. 3.15Del tutto pretestuoso è l’assunto della memoria della ricorrente, là dove evoca giurisprudenza priva di pertinenza, atteso che esse non sono pertinenti in quanto non è dato sapere, essendo rimasto ignoto, cosa effettivamente contenessela raccomandata cui si fa riferimento e che, a dire della ricorrente, avrebbe contenuto la disdetta: poiché tale contenuto è rimasto oscuro la memoria, là dove evoca principi che ne supporrebbero un certo contenuto, risulta del tutto assertoria nel suo argomentare e priva di pertinenza con quanto accertato in giudizio e non sindacabile come si è detto –da questa Corte. 4. I l ricorso è pertanto in ammissibile, per le ragioni sopra esposte . 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate i n dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.100,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15%e accessori di legge, in favore dellacontroricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.