CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41849/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; +.‘ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. GASMI Imad ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Genova che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto all'interno di una hall di albergo di una borsa che conteneva alcuni computer e materiale informatico, fatto aggravato dall'utilizzo di mezzo fraudolento e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al trattamento sanziona- torio evidenziando la modesta gravità del fatto atteso che il prevenuto aveva te- nuto la condotta furtiva all'interno di albergo coperto da strumenti di videoripresa che denotavano scarsa dimestichezza criminale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione laddove il giudice di appello aveva posto in rilievo i plurimi precedenti spe- cifici del prevenuto, che connotavano di aumentata antidoverosità la condotta fur- tiva e nondimeno aveva riconosciuto al ricorrente le circostanze attenuanti gene- riche con giudizio di equivalenza. Il trattamento sanzionatorio poi è stato conte- nuto in termini di poco superiori al minimo edittale e pertanto la decisione non richiedeva una specifica motivazione sul punto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]