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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 12994/2023

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seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivi.

Considerato che i ricorsi sono stati depositati il 20/12/2022 a fronte di sentenza emessa il 06/10/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni quindici.

La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè il giorno 21/10/2022 - decorreva il termine di trenta giorni per il deposito dei ricorsi (20/11/2022), viceversa depositati solo il 20/12/2022.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Alba il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con procedura senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivi. Considerato che i ricorsi sono stati depositati il 20/12/2022 a fronte di sentenza emessa il 06/10/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni quindici. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè il giorno 21/10/2022 - decorreva il termine di trenta giorni per il deposito dei ricorsi (20/11/2022), viceversa depositati solo il 20/12/2022. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 12994/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris