CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 34485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15770/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Cosenza, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il DECRETO della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1525/2021 depositatoil 28/04/2021. Ric. 2021n. 15571 sez. S2 - ud. 21/10/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , c on ricorso depositato dinanzi la Corte d’Appello di Catanzaro, proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello in composizione monocratica, di rigetto della domanda di equa riparazione perché nel termine assegnato non aveva depositato la documentazione integrativa richiesta con decreto interlocutorio. 2. Il ricorrente lamentava che l’esibizione dell’attestato del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto era del tutto irrilevante ai fini della decisione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2018. 3. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’opposizione evidenziando che lo stesso ricorrente aveva dedot to che la sentenza della Corte d’Appello che aveva definito il giudizio presupposto non era stata oggetto di impugnazione e,dunque, era necessario verificare la data del suo passaggio in giudicato , al fine di verificare la tempestività delladomanda di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001 proposta in data 29 maggio 2020 . In mancanza di tale prova l’opposizione doveva essere respinta. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia sulla base di due motivi di ricorso. 5. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 115 c.p.c. Ric. 2021n. 15571 sez. S2 - ud. 21/10/2022 Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe deciso la causa con pronuncia “a sorpresa” senza previa instaurazione del contraddittorio sulla questione. Inoltre, non avrebbe tenuto conto dell a sentenza n.88 del 2018 della Corte Costituzionale e avrebbe deciso in assenza di provae in violazione dell’art. 115 c.p.c.. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione degli artt. 3 e 4 della l. n. 89 del 2001. In base alle norme richiamate in rubrica non era richiesta la produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza che,peraltro, poteva ess ere acquisito di ufficio. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: «In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione siassume verificata, la quale segna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. Spetta all'amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si è verificata la violazione del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all'art. 325 c.p.c.»(Sez. 6-2, Ordinanza n. 36125 del 23/11/2021, Rv. 663077-01). Nello stesso senso con altra pronuncia si è affermato che: « In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di Ric. 2021n. 15571 sez. S2 - ud. 21/10/2022 durata del processo, se il giudice investito dell'istanza di indennizzo ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora la decadenza risulti dagli atti, cionondimeno siffatta pronunzia non è giustificabile ove sia fondata sul rilievo che non è stata offerta dal ricorrente una prova certa della definitività del provvedimento conclusivo del giudizio in cui si assume essersi verificata la suddetta violazione, spettando, al contrario, all'amministrazione convenuta eccepire e provare tale tardività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva dichiarato tardivo il ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, per non avere il ricorrente fornito prova inconfutabile dell'irrevocabilità della sentenza conclusiva del giudizio penale presupposto, avendo a tal fine ritenuto irrilevante la produzione dell'attestazione con la quale il cancelliere aveva annotato su tale decisione, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione del c.p.p., la data della sua irrevocabilità). (Sez. 2, Sentenza n. 40136 del 15/12/2021, Rv. 663360–01)». In applicazione dei suddetti principi di diritto, il ricorso deve essere accolto e la pronuncia cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. C