CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Gregorio VII n. 16 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, - intimata – avverso la sentenza n. 44/7/2016 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 15 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Ilor -rimborso – sentenze passate in giudicato – atto interruttivo Con sentenze n. 222/9/96 n. 22/21/97 la CTP di Genova condannava l’Agenzia delle entrate al rimborso dell’ILOR indebitamente versata da [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 1982, 1984, 1985 e 1986. A seguito di tali pronunce, passate in giudicato, l’Ufficio, in data 31 ottobre 2000, disponeva il rimborso dell’ILOR solo per l’anno 1982. Successivamente il contribuente chiedeva il rimborso per le restanti annualità. Il provvedimento di diniego emesso dall’Agenzia delle entrate veniva impugnato dal Crisafulli dinanzi alla CTP diGenova che accoglieva il ricorso. La CTR della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado,accoglieva l’appello dell’Ufficio . Premesso che l’istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione che decorreva dalla data di deposito delle sentenze emesse dalla CTP, rilevava la CTR che il rimborso dell’ILOR relativo all’annualità 1982 non poteva essere considerato esecuzione parziale di un unico rimborso avente ad oggetto anche le annualità 1984, 1985 e 1986 e non aveva pertanto efficacia interruttiva della prescrizione. Avverso la suddetta sentenzail contribuente – ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato -ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. L’Agenzia delle entrateè rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo il contribuentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedell’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata non avere la CTR considerato il rimborso ILOR relativo all’anno 1982 come liquidazione parziale dell’intero c redito del contribuente, posto che l’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992 imponeva di pagare indistintamente tutti i crediti portati dalle sentenze passate in giudicato, novati e cumulati in un unico credito restitutorio. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ., per non avere la CTR considerato che il rimborso ILOR relativo all’anno 1982 costituiva pagamento parziale e quindi atto interruttivo della prescrizione. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000, per avere la CTR, in violazione dei principi di buona fede e collaborazione nei rapporti con il contribuente, ritenuto che, in presenza di più sentenze passate in giudicato che disponevano il pagamento di una pluralità di somme, l’Amministrazione finanziaria potesse dare esecuzione, a propria arbitraria scelta, all’una o all’altra sentenza e non a tutte indistintamente. 4. I tre motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 4.1. La tesi prospettata dal ricorrente - secondo cui dall’ar t. 69 d.lgs. n. 546 del 1992 discenderebbe che, a seguito del passaggio in giudicato di più sentenze che riconoscono il pagamento di una pluralità di somme, in favore del medesimo contribuente, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’obbligo di provvedere alla corresponsione dell’intero credito, costituito dalle singole obbligazioni di pagamento novate e cumulate in un unico credito restitutorio- non trova alcun riscontro nel dato normativo né in qualsivoglia orientamento giurisprudenziale. L’art. 69 d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis, stabilisce: «Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copiaspedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di proceduracivile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2».La norma, quindi, si limita a prevedere gli adempimenti che la segreteria deve eseguire a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, senza offrire alcun elemento a supporto dell’impostazione difensiva di parte ricorrente. L’accoglimento dei ricorsi proposti dal contribuente in relazione ad ILOR indebitamente versata negli anni 1982, 1984, 1985 e 1986, con sentenze poi passate in giudicato, ha comportato – secondo il modello tipico dei giudizi di rimborso - l’accertamento del credito del contribuente con condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso. È di tutta evidenza che ciascuna sentenza passata in giudicato costituisce un autonomo titolo esecutivo e dà luogo a distinte obbligazioni di pagamento a carico dell’Amministrazione finanziaria. Non è dunque sorretta da alcun valido argomento giuridico la tesi di parte ricorrente secondo cui, a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna al rimborso per distinte annualità,sarebbe sorto un unico credito restitutorio, sulla base di una sorta di novazione delle distinte obbligazioni di pagamento. Conseguentemente, alcun effetto interruttivo della prescrizione può essere ricondotto al rimborso dell’ILOR relativo all’annualità 1982, non potendo esso considerarsi – per le ragioni innanzi espresse – adempimento parziale di un unico credito esteso anche alle annualità 1984, 1985 e 1986. 4.2. La condotta tenuta dall’Ufficio nella vicenda in esame – contrariamente all’assunto del ricorrente – non si palesa violativa dei principi di collaborazione e di buona fede che devono connotare, a norma dell’art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000, i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente.Difatti, stante l’autonomia delle obbligazioni restitutorie derivanti dalle singole sentenze passate in giudicato, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla liquidazione delle somme spettanti al contribuente in esecuzione di ciascuna delle decisionisenza dover procedere al pagamento del complessivo credito derivante dalla sommatoria degli importi dovuti per ciascun anno di imposta.Del resto, più in generale, la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicatonon può comportare la violazione dell’art. 10, comma 1, l. n. 212posto che l’ordinamento prevede , in tale ipotesi , il rimedio specifico costituito dal giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’Agenzia delle entratesvolto difese. In considerazione del tenore della pronuncia (rigetto del ricorso), va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – amm esso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ciò alla stregua dei seguenti principi enunciati dalle Sezioni Unite (sent.n. 4315 del 2020): «La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria»; «In tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza aprovvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero - per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio - al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell'ammissione»; «Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»; «In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno». P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a