CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 13671/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi il giudice indebitamente discostato dal minimo edittale, pur avendo escluso la continuazione, trattandosi di un'unica condotta di detenzione; con il secondo motivo, vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. I motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili inerenti al trattamento sanzionatorio, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, la Corte territoriale, nel richiamare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha fatto riferimento, in particolare, alla capacità a delinquere del reo in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali, e ha pertanto confermato la medesima pena base fissata dal primo giudice, pari a un anno e mesi nove di reclusione, leggermente superiore al minimo edittale nella misura di sei mesi. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si precisa che il diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha ravvisato l'assenza di elementi positivi e favorevoli, neppure dedotti dal ricorrente, che ha richiamato assai genericamente il comportamento processuale e il ricorso a riti processuali alternativi. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024