CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19929/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FIRENZEnel procedimento di esecuzione a carico di [OSCURATO:PERSONA] + 16.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede diindividuare, quale giudice dell’esecuzione competente, la Corte di appello di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con istanza in data 22 settembre 2021 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva alTribunale di Siena, quale giudice dell’esecuzione, di dichiarare l’inopponibilità nei confrontidei suoi assistiti della confisca di alcune particelle di terreno disposta con sentenza emessail 26 gennaio 2016 dallo stesso Tribunale di Siena, parzialmente riformata con sentenzaemessa il 4 maggio 2018 dalla Corte di appello di Firenze, poi divenuta irrevocabile, cheaveva dichiarato estinti per prescrizione una serie di reati confermando la sentenza di primogrado quanto al reato di cui all’art. 481 cod. pen. e con riferimento alla confisca delle opereabusivamente realizzate. Detto Tribunale ricusava la propria competenza e trasmetteva glidei reati rientrano nell’ipotesi di riforma “in senso sostanziale” della decisione di primo gradoe, come tali, dovevano ritenersi rilevanti ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen. perradicare la competenza a decidere in capo al giudice di secondo grado.La Corte di appello di Firenze, con ordinanza in data 17 luglio 2025, si riteneva, a suavolta, incompetente. Rilevava, a tale riguardo, che: - con la propria sentenza avevaesplicitamente confermato la confisca dei terreni lottizzati, disposta in primo grado inrelazione al capo B) dell’imputazione in conseguenza “dell’accertamento, in ogni suoelemento costitutivo, del reato di lottizzazione abusiva” e che tale capo della decisionegravata doveva reputarsi autonomo e indipendente dai capi riformati e relativamente ai qualiera stato dichiarato il non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenutaprescrizione; - il capo della sentenza relativo alla confisca era l’unico capo suscettibile diesecuzione, non trovando pertanto applicazione il principio dell’unitarietà dell’esecuzione - invirtù del quale si sarebbe potuto in astratto attribuire la competenza a conoscere inexecutivis alla Corte di appello - ma la previsione dell’art. 665, comma 1, cod. proc. pen.,non avendo adottato la sentenza di appello riforme “sostanziali” della decisione di primogrado sotto il profilo della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di lottizzazioneabusiva ed avendo anzi esplicitamente confermato la confisca.E, pertanto, ritrasmetteva gli atti al Tribunale di Siena, che ha sollevato conflittonegativo di competenza, disponendo l’immediata trasmissione degli atti a questa Corte perla sua risoluzione.2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleappello di FirenzeCONSIDERATO IN DIRITTO1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo dicompetenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su unincidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale previstadall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle normesuccessive.2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, qualegiudice dell’esecuzione, della Corte di appello di Firenze.Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne piùprovvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso ilprovvedimento divenuto irrevocabile per ultimo".Detta disposizione va, poi, coordinata, ol tre che con i l pr incipio del laperpetuatioiurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell’individuazione del provvedimentodivenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), conquella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello,se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, allemisure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimentiè competente il giudice di appello". Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralitàdi imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata, inforza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali lasentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro neicui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consistenel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del10/02/2015, Pg in proc. Cuneo, Rv. 262987) ovvero nella declaratoria di estinzione del reato(si veda Sez. 1, n. 15452 del 20/03/2025, PG c/Lavezzo, Rv. 287882, con riguardo specificoalla morte del reo).E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nelprocedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confrontidello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condannadivenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titoloesecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; ein ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) e secondo cui, in materia diesecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento dellacontinuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che hapronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questioneproposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. inproc. Jadid, Rv. 259600).2. Nel caso di specie la competenza a decidere sull’incidente di esecuzione è dellaCorte di appello di Firenze, integrando la dichiarazione di estinzione di parte dei reatioriginariamente contestati “riforma sostanziale” della sentenza di primo grado in grado diradicare la competenza del giudice di secondo grado, quale giudice dell’esecuzione ai sensidell’art. 665, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. pen., a prescindere dal fatto che la confiscadei terreni lottizzati disposta in primo grado sia stata confermata dalla Corte di appello. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Firenze, cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]