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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14411/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 17/09/2925 ha rigettato ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto del beneficio della liberazioneanticipata disposto dal Magistrato di sorveglianza di Roma in relazione al semestre dal16/07/2023 al 16/01/2024.La ragione del rigetto riposa sulla mancata prova dell'adesione al trattamentorieducativo: i Giudici specializzati hanno ritenuto non congruo il percorso del detenuto che haricevuto due richiami disciplinari in un arco temporale ristretto, pari a circa un mese (il21/7/2023 e il 22/08/2923), avendo disatteso per due volte gli ordini impartiti dalla poliziapenitenziaria.Ad avviso del Tribunale, il voler agire secondo i propri voleri e in violazione delle regoleè atteggiamento che il Magistrato di sorveglianza ha correttamente ritenuto incongruo ai finidella concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 16/07/2023 al 16/01/2024.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato per iltramite del difensore di fiducia abilitato denunciando, con unico motivo, violazione dell’art. 54e 69 ord. pen.L’atteggiamento avuto dal detenuto è relativo all’inosservanza di ordini ed è statosanzionato in entrambi i casi con un richiamo e trova causa in problemi avuti all’internodell’istituto penitenziario di Viterbo dal quale lo stesso ricorrente chiede di essere trasferitoper ragioni attinenti alla propria incolumità fisica; trasferimento, peraltro, poi verificatosi.Si invoca la necessità di valutare l’intero percorso carcerario al di là del numero delleinfrazioni disciplinari, che non sono indicative né sintomatiche della mancata adesioneall’opera di rieducazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoconclusioni scritte in data 25/01/2026 con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.1.

Giova premettere che, in tema di concessione della liberazione anticipata, formaoggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannatoall'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e ilreinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficiopremiale.Ai fini della concessione della liberazione anticipata, il principio della valutazionefrazionata per semestri del comportamento del condannato – non avente carattere assoluto– non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizioconcernente i semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti, pur immuni darilievi disciplinari (Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 12776 del24/02/2021, P., Rv. 280859-01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072-01),sempre che si tratti di una violazione particolarmente grave e sintomatica che manifesti lamancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione deldetenuto (Sez. 1, n. 36903 del 16/9/2025, Giglio, non mass.; Sez. 1, n. 47710 del22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705), tale daautorizzare la conclusione – congruamente argomentata – circa la mancata partecipazionedel condannato all'opera di rieducazione, anche con riferimento al periodo antecedente,rispetto a quello nel quale la condotta si sia verificata; violazione, altresì, che deve esseretanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 37101del 31/10/2025, cit.; Sez. 1, n. 36902 del 16/9/2025, Terranova, non mass. in motiv. § 3;Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120-01; Sez. 1, n. 4019 del13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01, secondo cui: «In tema di liberazione anticipata,il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato aifini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersinegativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi,purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazionee l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto»; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016,Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01).Inoltre, ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all'opera risocializzante, leeventuali infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione benpossono essere poste a base della negazione del beneficio gli eventuali rapporti disciplinaria condizione che siano valutate nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quellopsicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condottarestia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudiziocomplessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito allacondotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivogliainfrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità daldetenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497-01; Sez. 1, n. 51463 del24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311-01).È a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda ad una completavalutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l’incidenza negativasulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 36903 del 16/9/2025,Giglio, non mass.; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01).

Ed «ai fini delrigetto dell'istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto delcontenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta alcondannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguatamotivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commessenon rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale,indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293-01; conf.

Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], nonmass. in motiv. § 3).È, d'altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata,non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilitedall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazionedell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desuntada fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vitasocialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745-01; Sez. 1, n. 758 del22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396-01).

Si richiede, in questa prospettiva, unaponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso dellapermanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesidel personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera dirisocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi sudati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, lacomplessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai finidella verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante.In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" nonconsiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria perfruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positividai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolaresignificato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose delreato. (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01); il "ravvedimento"deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dalsoggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivatoapprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita antefatta e laformulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinantecon la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmaticaconformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimentoordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i qualiebbe a subire la sanzione penale.

Ne consegue che, ai fini dell'accertamento delpresupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto aindagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte delcondannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli,nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazionee recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir menodella pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessutosociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettatiper la concessione degli altri benefici penitenziari. (Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, P.G. inproc.

Balzerani, Rv. 237365-01).2.

Il provvedimento impugnato, nel confermare la ragionevolezza del bilancio negativotratto dal Magistrato di sorveglianza di Roma rispetto all’adesione al percorso trattamentaledi [OSCURATO:PERSONA] per il semestre dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/01/2024, si è conformato, facendone buongoverno, ai suesposti principi giurisprudenziali e detto giudizio di ragionevolezza non èminimamente inficiato dagli odierni motivi di ricorso, che si genericamente limitano a“contestualizzare” le ragioni dei rilievi disciplinari, asseritamente dovuti a “problemi avutiall’interno dell’istituto di pena” (pag. 2 ric.), con considerazioni fattuali che non possonotrovare ingresso in questa sede di legittimità.D’altra parte, entrambi i provvedimenti – quello del Magistrato di sorveglianza di rigettodel beneficio della liberazione anticipata e quello del Tribunale di sorveglianza di rigettodell’interposto reclamo avverso il primo – lungi dal ritenere che qualsiasi infrazionedisciplinare possa porre nel nulla un comportamento adesivo al percorso trattamentale,hanno ben soppesato e preso in considerazione il significato delle reiterate violazioniregistrate nel percorso semestrale del detenuto, pervenendo ad un giudizio di meritosufficientemente motivato e logico, come tale non censurabile in questa sede.Le ragioni poste a base del rigetto riprendono gli insegnamenti di questa Corte soprarichiamati che richiedono il sicuro ravvedimento che nel caso specifico, per le ragioniesplicitate nell’impugnato provvedimento non è ravvisabile.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di SORVEGLIANZA di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 17/09/2925 ha rigettato ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto del beneficio della liberazioneanticipata disposto dal Magistrato di sorveglianza di Roma in relazione al semestre dal16/07/2023 al 16/01/2024.La ragione del rigetto riposa sulla mancata prova dell'adesione al trattamentorieducativo: i Giudici specializzati hanno ritenuto non congruo il percorso del detenuto che haricevuto due richiami disciplinari in un arco temporale ristretto, pari a circa un mese (il21/7/2023 e il 22/08/2923), avendo disatteso per due volte gli ordini impartiti dalla poliziapenitenziaria.Ad avviso del Tribunale, il voler agire secondo i propri voleri e in violazione delle regoleè atteggiamento che il Magistrato di sorveglianza ha correttamente ritenuto incongruo ai finidella concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 16/07/2023 al 16/01/2024.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato per iltramite del difensore di fiducia abilitato denunciando, con unico motivo, violazione dell’art. 54e 69 ord. pen.L’atteggiamento avuto dal detenuto è relativo all’inosservanza di ordini ed è statosanzionato in entrambi i casi con un richiamo e trova causa in problemi avuti all’internodell’istituto penitenziario di Viterbo dal quale lo stesso ricorrente chiede di essere trasferitoper ragioni attinenti alla propria incolumità fisica; trasferimento, peraltro, poi verificatosi.Si invoca la necessità di valutare l’intero percorso carcerario al di là del numero delleinfrazioni disciplinari, che non sono indicative né sintomatiche della mancata adesioneall’opera di rieducazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA], ha depositatoconclusioni scritte in data 25/01/2026 con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.1. Giova premettere che, in tema di concessione della liberazione anticipata, formaoggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre di riferimento, del condannatoall'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e ilreinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende il beneficiopremiale.Ai fini della concessione della liberazione anticipata, il principio della valutazionefrazionata per semestri del comportamento del condannato – non avente carattere assoluto– non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizioconcernente i semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti, pur immuni darilievi disciplinari (Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 12776 del24/02/2021, P., Rv. 280859-01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072-01),sempre che si tratti di una violazione particolarmente grave e sintomatica che manifesti lamancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione deldetenuto (Sez. 1, n. 36903 del 16/9/2025, Giglio, non mass.; Sez. 1, n. 47710 del22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705), tale daautorizzare la conclusione – congruamente argomentata – circa la mancata partecipazionedel condannato all'opera di rieducazione, anche con riferimento al periodo antecedente,rispetto a quello nel quale la condotta si sia verificata; violazione, altresì, che deve esseretanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 37101del 31/10/2025, cit.; Sez. 1, n. 36902 del 16/9/2025, Terranova, non mass. in motiv. § 3;Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120-01; Sez. 1, n. 4019 del13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522-01, secondo cui: «In tema di liberazione anticipata,il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato aifini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersinegativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi,purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazionee l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto»; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016,Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.263428-01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01).Inoltre, ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all'opera risocializzante, leeventuali infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione benpossono essere poste a base della negazione del beneficio gli eventuali rapporti disciplinaria condizione che siano valutate nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quellopsicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condottarestia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudiziocomplessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito allacondotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivogliainfrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità daldetenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497-01; Sez. 1, n. 51463 del24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311-01).È a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda ad una completavalutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l’incidenza negativasulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 36903 del 16/9/2025,Giglio, non mass.; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595-01). Ed «ai fini delrigetto dell'istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto delcontenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta alcondannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguatamotivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commessenon rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale,indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293-01; conf. Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], nonmass. in motiv. § 3).È, d'altro canto, da precisare che, ai fini della concessione della liberazione anticipata,non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilitedall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazionedell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desuntada fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vitasocialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745-01; Sez. 1, n. 758 del22/10/2013, dep. 2014, Pisa, Rv. 258396-01). Si richiede, in questa prospettiva, unaponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso dellapermanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesidel personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera dirisocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale - oltre a radicarsi sudati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, lacomplessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai finidella verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante.In tema di liberazione condizionale, il presupposto del "sicuro ravvedimento" nonconsiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria perfruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positividai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolaresignificato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose delreato. (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01); il "ravvedimento"deve consistere nell'insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dalsoggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena, che consentano il motivatoapprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita antefatta e laformulazione - in termini di "certezza", ovvero di elevata e qualifica "probabilità" confinantecon la certezza - di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmaticaconformazione della futura condotta di vita del condannato al quadro di riferimentoordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i qualiebbe a subire la sanzione penale. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento delpresupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto aindagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte delcondannato debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli,nell'esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazionee recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico "sicuro" riguardo al venir menodella pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordinato reinserimento nel tessutosociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettatiper la concessione degli altri benefici penitenziari. (Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, P.G. inproc. Balzerani, Rv. 237365-01).2. Il provvedimento impugnato, nel confermare la ragionevolezza del bilancio negativotratto dal Magistrato di sorveglianza di Roma rispetto all’adesione al percorso trattamentaledi [OSCURATO:PERSONA] per il semestre dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/01/2024, si è conformato, facendone buongoverno, ai suesposti principi giurisprudenziali e detto giudizio di ragionevolezza non èminimamente inficiato dagli odierni motivi di ricorso, che si genericamente limitano a“contestualizzare” le ragioni dei rilievi disciplinari, asseritamente dovuti a “problemi avutiall’interno dell’istituto di pena” (pag. 2 ric.), con considerazioni fattuali che non possonotrovare ingresso in questa sede di legittimità.D’altra parte, entrambi i provvedimenti – quello del Magistrato di sorveglianza di rigettodel beneficio della liberazione anticipata e quello del Tribunale di sorveglianza di rigettodell’interposto reclamo avverso il primo – lungi dal ritenere che qualsiasi infrazionedisciplinare possa porre nel nulla un comportamento adesivo al percorso trattamentale,hanno ben soppesato e preso in considerazione il significato delle reiterate violazioniregistrate nel percorso semestrale del detenuto, pervenendo ad un giudizio di meritosufficientemente motivato e logico, come tale non censurabile in questa sede.Le ragioni poste a base del rigetto riprendono gli insegnamenti di questa Corte soprarichiamati che richiedono il sicuro ravvedimento che nel caso specifico, per le ragioniesplicitate nell’impugnato provvedimento non è ravvisabile. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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