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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 28722/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10745/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, via della Giuliana n. 101, presso gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1009/2021 , pubblicata il 19 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 10 aprile 2018 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha premesso di: -essere dipendente dal 23 dicembre 1991 della AUSL n. 1 di Agrigento (oggi ASP Agrigento) quale dirigente medico veterinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; -avere ricoperto, a seguito di contratto individuale per l’affidamento di incarico di struttura semplice del 6 febbraio 2008, dal 1° settembre 2007 al 4 marzo 2012, l’incarico di Dirigente responsabile della struttura semplice UOS Latte e derivati, procedure operative ed informatizzazione presso il Dipartimento strutturale di Prevenzione, e, dal 5 marzo 2012 l’incarico di Direttore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e Produzione e Commercializzazione dei prodotti lattiero caseari.

Egli ha chiesto fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. dovuto al fatto che l’ASP Agrigento non aveva ottemperato all’obbligo di effettuare la pesatura degli incarichi e lagraduazione delle funzioni dirigenziali da gennaio 2008 a dicembre 2012, nonché di ottenere la relativa indennità di posizione variabile aziendale.

Il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 831/2019, ha accolto la domanda di risarcimento del danno.

L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1009/2021, ha rigettato.

L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti.

Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.

Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022).

Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione .

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10745/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliatain Roma, via della Giuliana n. 101, presso gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difes a da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1009/2021 , pubblicata il 19 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 10 aprile 2018 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha premesso di: -essere dipendente dal 23 dicembre 1991 della AUSL n. 1 di Agrigento (oggi ASP Agrigento) quale dirigente medico veterinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; -avere ricoperto, a seguito di contratto individuale per l’affidamento di incarico di struttura semplice del 6 febbraio 2008, dal 1° settembre 2007 al 4 marzo 2012, l’incarico di Dirigente responsabile della struttura semplice UOS Latte e derivati, procedure operative ed informatizzazione presso il Dipartimento strutturale di Prevenzione, e, dal 5 marzo 2012 l’incarico di Direttore di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e Produzione e Commercializzazione dei prodotti lattiero caseari. Egli ha chiesto fosse accertato il suo diritto al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. dovuto al fatto che l’ASP Agrigento non aveva ottemperato all’obbligo di effettuare la pesatura degli incarichi e lagraduazione delle funzioni dirigenziali da gennaio 2008 a dicembre 2012, nonché di ottenere la relativa indennità di posizione variabile aziendale. Il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 831/2019, ha accolto la domanda di risarcimento del danno. L’ASP Agrigento ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1009/2021, ha rigettato. L’ASP Agrigento ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’ASP Agrigento ha depositatoil 21 settembre 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese di lite , accettato dal controricorrente e sottoscritto dai difensoridi entrambe le parti. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto. Nessuna statuizione sulle spese vi deve essere, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c., stante l’intesa raggiunta dalle parti (Cass., Sez. 2, n. 18368 dell’8 giugno 2022). Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dell’ASP Agrigento, considerato l’esito della controversia. P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione . Così deciso in Roma, nella came
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