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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 07970/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione di ricettazione già pronunciata dal GIP del Tribunale di Sciacca con sentenza 25 marzo 2021.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ZUMMO Antonino.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta la mancata elisione degli effetti della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado, risulta che la recidiva - ritenuta sussistente - è stata posta in giudizio di equivalenza con la riconosciuta attenuante del danno di minima entità e la sentenza di secondo grado contiene congrua motivazione in ordine alla mancanza di motivi a fondamento della concessione di ulteriori attenuanti o di ulteriori riduzioni.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA],r estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione di ricettazione già pronunciata dal GIP del Tribunale di Sciacca con sentenza 25 marzo 2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ZUMMO Antonino. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta la mancata elisione degli effetti della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado, risulta che la recidiva - ritenuta sussistente - è stata posta in giudizio di equivalenza con la riconosciuta attenuante del danno di minima entità e la sentenza di secondo grado contiene congrua motivazione in ordine alla mancanza di motivi a fondamento della concessione di ulteriori attenuanti o di ulteriori riduzioni. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA],r estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris