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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11276/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi cui si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 18 marzo 2021, la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia del medesimo tribunale del 10 ottobre 2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa contestato al capo b) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., deduceva: - nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ovvero l'imputato non lo ha commesso; al proposito lamentava che la corte di appello non aveva fornito alcun adeguato sostegno argonnentativo alle proprie conclusioni, non aveva considerato la non idoneità dell'artificio e raggiro alla luce della grossolanità del falso, trattandosi di goffa imitazione di un titolo di credito come risultava dalle stesse deposizioni di alcuni testi che riportava in stralcio, così dal doversi escludere l'offensività della condotta anche in relazione alla condotta totalmente imprudente della persona offesa; inoltre lamentava l'incertezza dell'identificazione dell'imputato quale autore dei fatti; - nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione di legge ed in specie degli artt. 99, 62 bis e 133 cod.pen. in ordine alla mancata esclusione della recidiva, alla omessa concessione delle generiche ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato, oltre che proposto per motivi reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837).

Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).

Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del Nicolini è costituito dalle precise dichiarazioni della persona offesa e dal riconoscimento dell'imputato da parte della stessa circa il soggetto che sfruttando un titolo di pagamento falso aveva acquistato a nome di un terzo l'autovettura tipo Smart di sua proprietà.

Né in alcun modo rilevanti sono le osservazioni pure contenute nel primo motivo circa la dedotta grossolanità della falsità dell'assegno dato in pagamento che era costituito da una fotocopia a colori tramite stampante laser; al proposito invero va rammentato come secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019 Rv. 278230 - 01).

E proprio con specifico riferimento all'utilizzo di fotocopie si è affermato come è configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità. (Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Rv. 271241 - 01).

Deve, pertanto, affermarsi che l'utilizzo di un assegno frutto della falsificazione attraverso uso di stampante laser a colori è mezzo fraudolento idoneo ad interare gli estremi degli artifici e raggiri del delitto di truffa. 2.2 Quanto agli altri motivi: - la recidiva è stata riconosciuta in forza di specifica motivazione anche alla luce delle modalità del fatto evidentemente dimostrative a giudizio della corte di appello di pericolosità; - le attenuanti generiche venivano negate in ragione della negativa personalità con motivazione esente da censure; - la pena inflitta in primo grado era confermata in ragione del profitto del reato e della capacità criminale dell'imputato, con valutazione anch'essa priva di vizi.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 4 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi cui si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 18 marzo 2021, la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia del medesimo tribunale del 10 ottobre 2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del reato di truffa contestato al capo b) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen., deduceva: - nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ovvero l'imputato non lo ha commesso; al proposito lamentava che la corte di appello non aveva fornito alcun adeguato sostegno argonnentativo alle proprie conclusioni, non aveva considerato la non idoneità dell'artificio e raggiro alla luce della grossolanità del falso, trattandosi di goffa imitazione di un titolo di credito come risultava dalle stesse deposizioni di alcuni testi che riportava in stralcio, così dal doversi escludere l'offensività della condotta anche in relazione alla condotta totalmente imprudente della persona offesa; inoltre lamentava l'incertezza dell'identificazione dell'imputato quale autore dei fatti; - nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione di legge ed in specie degli artt. 99, 62 bis e 133 cod.pen. in ordine alla mancata esclusione della recidiva, alla omessa concessione delle generiche ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato, oltre che proposto per motivi reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del Nicolini è costituito dalle precise dichiarazioni della persona offesa e dal riconoscimento dell'imputato da parte della stessa circa il soggetto che sfruttando un titolo di pagamento falso aveva acquistato a nome di un terzo l'autovettura tipo Smart di sua proprietà. Né in alcun modo rilevanti sono le osservazioni pure contenute nel primo motivo circa la dedotta grossolanità della falsità dell'assegno dato in pagamento che era costituito da una fotocopia a colori tramite stampante laser; al proposito invero va rammentato come secondo l'insegnamento di questa Corte di cassazione ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019 Rv. 278230 - 01). E proprio con specifico riferimento all'utilizzo di fotocopie si è affermato come è configurabile il reato di truffa nei confronti di chi utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità. (Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Rv. 271241 - 01). Deve, pertanto, affermarsi che l'utilizzo di un assegno frutto della falsificazione attraverso uso di stampante laser a colori è mezzo fraudolento idoneo ad interare gli estremi degli artifici e raggiri del delitto di truffa. 2.2 Quanto agli altri motivi: - la recidiva è stata riconosciuta in forza di specifica motivazione anche alla luce delle modalità del fatto evidentemente dimostrative a giudizio della corte di appello di pericolosità; - le attenuanti generiche venivano negate in ragione della negativa personalità con motivazione esente da censure; - la pena inflitta in primo grado era confermata in ragione del profitto del reato e della capacità criminale dell'imputato, con valutazione anch'essa priva di vizi. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 4 marzo 202
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