CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 28415/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24700-2023 proposto da: C.N.C.P. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., LIBRA L.S. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]; - intimat e - Oggetto R.G.N.24700/2023 Cron. Rep. Ud.10/09/2024 CC e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G.: LIBRA L.S. SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente al ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; C.N.C.P. - [OSCURATO:PERSONA]; - intimat i - avverso la sentenza n. 2141/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2023 R.G.N. 2577/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, in riforma della sentenza appellata ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] (CNCP), la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in solido la somma di € 6.495,93 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre accessori, compensando le spese processuali del doppio grado. A fondamento della pronuncia la Corte d'appello ha affermato, anche col richiamo ad analoghi precedenti ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc , che il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale ma sola obbligatoria e che il rapporto si risolve perciò immediatamente con l'unico obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso; ed ha aggiunto che nel caso di specie risultava dagli atti che il rapporto di lavoro del Lutta con la Libra fosse cessato il 30 giugno 2020 a seguito della cessazione dell'appalto e che in applicazione della normativa contrattuale che prevede il passaggio ad altre società il personale fosse assunto dal Consorzio subentrante nel contratto di appalto, a decorrere dall’1 luglio 2020. La Corte d’appello ha poi richiamato la giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione n.21092 del 2014) che afferma l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, anche nelle ipotesi di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto. Inoltre ha affermato che nella fattispecie del cambio appalto prevista dall'articolo 16 bis del CCNL di settore non vi fosse cessione del contratto di lavoro che, ai sensi dell'articolo 1406 c.c., richiederebbe l'espressione del consenso del lavoratore ceduto, bensì ricorresse la cessazione del rapporto di lavoro con il precedente appaltatore e l’instaurazione di un nuovo rapporto con l'appaltatore subentrante. Sotto diverso profilo, secondo la Corte, sussisteva la solidarietà degli altri convenuti,atteso che l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo 276/2003, applicabile ratione temporis, prevede la solidarietà per tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro con esclusione solamente delle sanzioni civili e delle obbligazioni di carattere risarcitorio. Era inoltre infondata l'affermazione dell’inapplicabilità al caso di specie dell'articolo 118, comma 6 decreto legislativo n. 163/2006,trattandosi di un appalto di [OSCURATO:SOCIETA] cui si applica la disciplina del decreto legislativo 163/2006, e di cui CNCP era affidatario dei lavori e la [OSCURATO:PERSONA] subappaltatore. Tale ultima disposizione prevede ugualmente una tutela dei lavoratori pur operando sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici ed essendo attenta anche all’esigenza della corretta esecuzione di quest'ultimi. Le due disposizioni dell'articolo 29 comma 2 del decreto legislativo 276/2003 e dell’art. 118, comma 6 del decreto legislativo 163/2006 concorrevano entrambe alla tutela dei lavoratori del subappaltatore, quando si verte in tema di appalti pubblici. Avverso la sentenza ha proposto un primo ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di ricorso. Con un successivo ricorso la sentenza è stata impugnata anche da [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione con tre motivi. Ad entrambi i ricorsi ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi proposti nel ricorso del CNCP. 1.- Con il primo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] pluriservizi viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2118 c.c. in combinato disposto con gli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché dell'articolo 2697 c.c., motivazione apparente, perplessa e contraddittoria ex articolo 360 n.3 e n. 4 c.p.c. atteso che nel caso di specie non vi era agli atti alcuna comunicazione di recesso della [OSCURATO:SOCIETA], presupposto imprescindibile e necessario affinché potesse maturare il diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso. Il cambio di affidatario nell'esecuzione dell'appalto e il contestuale mutamento di titolarità del rapporto sciolto congiuntamente ed oggetto del medesimo accordo sindacale consentivano, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, di qualificare la risoluzione del precedente contratto di lavoro intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA] quale risoluzione consensuale, di cui i lavoratori si sono avvalsi dandovi esecuzione; si tratterebbe cioè di un'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso. 2.- Con il secondo motivo del ricorso CNCP viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 29, 2 comma decreto legislativo n. 276/2003 e articolo 18, comma 6 decreto legislativo n. 163/2006 ex art. 360 numero 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente il vincolo solidale nel pagamento delle somme richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, laddove l'ambito della responsabilità solidale del committente va delimitato in ordine ai trattamenti retributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore. L’indennità sostitutiva del preavviso rappresenta invece un risarcimento corrispondente al lucro cessante; e la natura risarcitoria dell'indennità di preavviso escluderebbe di conseguenza che possa rientrare fra i crediti puramente retributivi. Sintesi dei tre motivi del ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c. in liquidazione. 3. Col primo motivo si sostiene violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2118, comma secondo, c.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c. e si sostiene che, non sussistendo un orientamento giurisprudenziale univoco, il ricorso vuole portare all'attenzione della Corte la vexata quaestio se nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore abbia subito un pregiudizio connesso alla mancata possibilità di trovare una nuova occupazione in ragione del mancato preavviso da parte del datore di lavoro. 4.- Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2118 comma due c.c., violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché dell'articolo 2697 c.c. ex articolo 360 numero 3, avendo la Corte d'appello errato nel ritenere che fosse stato dimostrato l'avvenuto licenziamento del signor Lutta da parte della Libra, non avendo il lavoratore provato alcun licenziamento o provvedimento di interruzione del rapporto di lavoro inviato dalla Libra al signor Lucca; d'altronde non sarebbe potuto accadere il contrario poiché effettivamente quest'ultimo non veniva licenziato dalla Libra essendo transitato alle dipendenze della CNCP non in seguito ad un licenziamento ma in occasione di una proceduradi cambio appalto. 5.- Con il terzo motivo si de nuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2118 comma 2 c.c. sotto altro profilo; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1411 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 16 bis del CCNL della Mobilità, [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 360 numero 3 c.p.c. avendo la Corte d'appello errato nel ritenere che il rapporto di lavoro tra la Libra e il signor Lucca si fosse risolto unilateralmente per un’unica volontà datoriale e non per mutuo consenso. Laddove nell'ipotesi di un cambio di appalto qualora i dipendenti dell'impresa cessante transitino direttamente alle dipendenze di quella subentrante va ravvisata un'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso. Nel caso di specie il rapporto di lavoro per cui è causa si interrompeva in data 30 giugno 2020 in occasione della procedura di cambio appalto alla cui definizione partecipavano non solo la Libra e il CNCP ma anche e soprattutto le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. La procedura di cambio appalto era riconducibile a una fattispecie estintiva del rapporto di lavoro diversa da licenziamento; sottoscrivendo il contratto di lavoro col CNCP i lavoratori avevano rinunciato alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso. 6.-Il primo motivo del ricorso del CNCP ed i tre motivi di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. pongono comuni problemi di diritto (ossia la questione essenziale se nel caso di passaggio da un appaltatore ad un altro, per cambio appalto, spetti al lavoratore l’indennità sostitutiva preavviso) e le relative censure possono essere perciò decise unitariamente per connessionelogica-giuridica. 7.-Gli stessi motivi devono ritenersi infondati. Le questioni in essi sollevate (sulla spettanza dell’indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso) sono già state tutte risolte da questa Corte con orientamento oramai consolidato (Cass. 1148 del 21/01/2014, n. 24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n. 20192/2011, n. 940/2024) essendosi da tempo statuito che “L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.” Tale giurisprudenza, che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto, merita di essere confermata e rafforzata, secondo questo Collegio, non essendo stati prospettati nella causa argomenti idonei che giustifichino un mutamento di indirizzo. 8.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà. 9.-Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell’appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti. 10.-Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l’appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell’appaltatore. E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell’indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno dell’esistenza di tale volontà abdicativa. 11.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l’estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l’impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato, non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro. 12.-D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell’appalto, in quanto l’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand’anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso. 13. E’ l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale; in mancanza del quale scatta l’obbligo della relativa indennità sostitutiva. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione maturata nel periodo corrispondente. 14.-L’indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza cheessa spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione. 15.- Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass. 22322/2013, 21092/2014) e l’indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria (Sez. Unite 7914/1994). 16.- L'unica eccezione prevista dall’art.2118 c.c. vale per il licenziamento per giusta causa. 17.- Nel caso di specie la Corte ha accertato, sulla base delle risultanze processuali e facendo corretta applicazione delle regole di ermeneutica, che non esiste risoluzione consensuale, né il recesso del lavoratore; che il rapporto eracessato per fatto riconducibile al datore di lavoro e senza rispetto del termine di preavviso; che tra l’uno e l’altro rapporto vi erastata soluzione di continuità e che nessuna deroga fosse prevista dalla disciplina del CCNL quanto all’obbligo del preavviso lavorato e, in sua mancanza, dell’indennità sostitutiva che la parte recedente deve riconoscere all’altra parte. 19. Si tratta perciò di una pronuncia del tutto aderente alla giurisprudenza consolidata già citata. 20.- In particolare come affermato da Cass. n. 1148 del 21/01/2014: “ L'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva - quale nella specie quella di livello nazionale ex l'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale - preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante. Non conferente pertanto è nella fattispecie il principio affermato da Cass., sez. lav., 22 aprile 1995, n. 4553, ed invocato dalla difesa della società ricorrente; pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nè il richiamo dell'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga contrattuale sia perché nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, sia perché la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante. Quindi vi era una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. Tale circostanza di fatto, prefigurata dall'art. 6 citato, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso. In questo senso, nella stessa identica fattispecie, si è già pronunciata questa Corte (Cass., sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9195, non massimata) su un precedente ricorso proposto dalla medesima società ENEL [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso analoga pronuncia della Corte d'appello di Genova; ricorso parimenti rigettato (pronuncia questa di cui omette di far menzione nella sua memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa della società ancorché risulti essere la stessa nei due giudizi di cassazione, così ponendo in essere un comportamento processuale che appare non essere rispettoso dell'art. 88 c.p.c.). Nel citato precedente questa Corte ha osservato in proposito che le disposizioni della contrattazione collettiva - art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso - non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato. L'art. 6 in questione, richiamato nella sentenza del giudice d'appello, afferma "nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviate le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza ISO giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto". La medesima disposizione prevede, altresì: "Al personale di cui al comma che precede l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante". Come ritenuto dalla Corte d'Appello, facendo corretta applicazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale, con congrua motivazione, la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che "le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della L. 15 luglio 1996, n. 604, art. 3 - e la costituzione ex nova del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante". Può solo aggiungersi che la generale riserva che le parti contraenti hanno fatto nell'inciso "ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante" confermava che l'esclusione dell'indennità di preavviso nel caso di positivo esito nella procedura contrattuale di ricollocamento dei dipendenti dell'impresa che cessava dall'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante avrebbe richiesto una previsione espressa che invece è mancata nell'art. 6 cit..” 21.-Quanto al secondo motivo del ricorso CNCP, vertente sulla violazione dall’art. 29 d.lgs. 276/2003, lo stesso deve ritenersi infondato per le seguenti ragioni. 22.- Anzitutto la Corte di appello ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30602/2021) che ha ritenuto applicabile la relativa disciplina anche nei confronti di soggetti privati quali [OSCURATO:SOCIETA] a cui pure si applica il codice dei contratti pubblici nella sua qualità di ente aggiudicatore vigendo per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall’art.29, secondo comma d.lgs. 276/2003 quand’anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina (Cass. 33403/2019). 23.- Va inoltre ribadito, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 29 cit., che l’indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013, nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n. 3247 del 2024) e che pertanto rientr i nell’ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell’indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art.29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994). Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell’interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass.28/3/2011 n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa Corte (di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazioneche risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass. 16/10/2006 n.22127). 24.-Sulla scorta delle ragioni fin qui espresse, i due ricorsi che si giudicano devono essere entrambi rigettati. 25.- Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 26.-Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuna parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio che liquida, per ogni singolo ricorso, in euro 2.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese f