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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 37644/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9548-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] elettivamente 2022 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, 3748 presso .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti - avverso la sentenza n. 240/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 01/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 10 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Campobasso, dichiarava estinto il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Università degli Studi del Molise e dell'[OSCURATO:PERSONA], con il quale l'istante, assunto dall'Università quale collaboratore ed esperto linguistico, dapprima a termine e poi a tempo indeterminato, chiedeva la declaratoria di nullità del termine apposto al primo contratto con riconoscimento dell'unitarietà del rapporto, l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. in ragione dello svolgimento di attività di insegnamento da commisurari pertanto, al trattamento economico del professore associato a tempo definito o, in subordine, del ricercatore confermato a tempo pieno o a tempo definito con condanna dell'Università al pagamento delle differenze retributive e del risarcimento del danno in relazione alla dequalificazione subita; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'operatività nella specie dell'art. 26, comma 3,

I. n. 240/2010 che prevedeva l'estinzione dei giudizi in corso a fronte della previsione che sanciva l'utilizzo di lettori per la diffusione della lingua e della cultura di Paesi esteri tramite il conferimento da parte delle università di incarichi annuali rinnovabili sulla base di delibere cui era rimessa anche la definizione del trattamento economico; che per la ca,szione di, ta e decisione ricorre l'Aceto, affidando e'-f344/,a1 l'impugnazione a tre mo ivirciir resiste, con controricorso, l'Università del Molise mentre l'[OSCURATO:PERSONA], pur intimata, si è limitato a rilasciare procura per la difesa all'udienza di discussione; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 3,

I. n. 240/2010, lamenta la non conformità a diritto della disposta estinzione del giudizio, dovendo la predetta norma trovare applicazione esclusivamente a fronte dei rapporti costituiti sulla base dei contratti di cui all'art. 28 d.P.R. 382/1980 poi convertiti in rapporti regolati dalla legge . 236/1995, fattispecie questa del tutto estranea a quella oggetto del giudizio; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della domanda di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fondata sull'assunto per cui l'attività svolta era del tutto assimilabile a quella di docente universitario"; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla disapplicazione dell'art. 26

I. n. 240/2010 per contrasto con le norme primarie dell'Unione Europea ed i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU, il ricorrente, in via meramente subordinata, ammessa la riferibilità alla fattispecie della predetta norma, ne sostiene la disapplicazione nella specie in quanto ostativa all'accertamento dell'abuso del contratto a termine e, pertanto, in contrasto con il diritto al relativo giudizio; - che l'impugnazione merita accoglimento alla stregua dell'orientamento inaugurato da Cass. n. 10482/2016 e poi ribadito da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 19164/2017, secondo cui l'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, che prevede l'estinzione dei giudizi pendenti, deve essere letto in relazione alla disciplina delle pretese sostanziali dettata dall'art. 1, d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dallo stesso art. 26, sicché non devono essere dichiarati estinti tutti i processi intentati dagli ex lettori nei confronti delle università, ma solo quelli nei quali rilevi l'assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati, imponendosi una interpretazione della predetta norma volta alla salvaguardia del diritto di azione costituzionalmente garantito, da cui discende che l'estinzione può operare solo "in ragione del pieno riconoscimento del diritto degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso" (Corte cost. n. 38/2012), evenienza questa non riscontrabile nella specie, attenendo il contrasto tra le parti alla unitarietà del rapporto, inizialmente articolato in successione tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato ed alla congruità della retribuzione corrisposta in ragione dello svolgimento dell'attività di insegnamento al pari dei docenti universitari di ruolo; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9548-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] elettivamente 2022 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, 3748 presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti - avverso la sentenza n. 240/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 01/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 10 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Campobasso, dichiarava estinto il giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Università degli Studi del Molise e dell'[OSCURATO:PERSONA], con il quale l'istante, assunto dall'Università quale collaboratore ed esperto linguistico, dapprima a termine e poi a tempo indeterminato, chiedeva la declaratoria di nullità del termine apposto al primo contratto con riconoscimento dell'unitarietà del rapporto, l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. in ragione dello svolgimento di attività di insegnamento da commisurari pertanto, al trattamento economico del professore associato a tempo definito o, in subordine, del ricercatore confermato a tempo pieno o a tempo definito con condanna dell'Università al pagamento delle differenze retributive e del risarcimento del danno in relazione alla dequalificazione subita; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'operatività nella specie dell'art. 26, comma 3, I. n. 240/2010 che prevedeva l'estinzione dei giudizi in corso a fronte della previsione che sanciva l'utilizzo di lettori per la diffusione della lingua e della cultura di Paesi esteri tramite il conferimento da parte delle università di incarichi annuali rinnovabili sulla base di delibere cui era rimessa anche la definizione del trattamento economico; che per la ca,szione di, ta e decisione ricorre l'Aceto, affidando e'-f344/,a1 l'impugnazione a tre mo ivirciir resiste, con controricorso, l'Università del Molise mentre l'[OSCURATO:PERSONA], pur intimata, si è limitato a rilasciare procura per la difesa all'udienza di discussione; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 3, I. n. 240/2010, lamenta la non conformità a diritto della disposta estinzione del giudizio, dovendo la predetta norma trovare applicazione esclusivamente a fronte dei rapporti costituiti sulla base dei contratti di cui all'art. 28 d.P.R. 382/1980 poi convertiti in rapporti regolati dalla legge . 236/1995, fattispecie questa del tutto estranea a quella oggetto del giudizio; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il travisamento della domanda di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fondata sull'assunto per cui l'attività svolta era del tutto assimilabile a quella di docente universitario"; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla disapplicazione dell'art. 26 I. n. 240/2010 per contrasto con le norme primarie dell'Unione Europea ed i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU, il ricorrente, in via meramente subordinata, ammessa la riferibilità alla fattispecie della predetta norma, ne sostiene la disapplicazione nella specie in quanto ostativa all'accertamento dell'abuso del contratto a termine e, pertanto, in contrasto con il diritto al relativo giudizio; - che l'impugnazione merita accoglimento alla stregua dell'orientamento inaugurato da Cass. n. 10482/2016 e poi ribadito da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 19164/2017, secondo cui l'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, che prevede l'estinzione dei giudizi pendenti, deve essere letto in relazione alla disciplina delle pretese sostanziali dettata dall'art. 1, d.l. n. 2/2004, come autenticamente interpretato dallo stesso art. 26, sicché non devono essere dichiarati estinti tutti i processi intentati dagli ex lettori nei confronti delle università, ma solo quelli nei quali rilevi l'assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati, imponendosi una interpretazione della predetta norma volta alla salvaguardia del diritto di azione costituzionalmente garantito, da cui discende che l'estinzione può operare solo "in ragione del pieno riconoscimento del diritto degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso" (Corte cost. n. 38/2012), evenienza questa non riscontrabile nella specie, attenendo il contrasto tra le parti alla unitarietà del rapporto, inizialmente articolato in successione tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato ed alla congruità della retribuzione corrisposta in ragione dello svolgimento dell'attività di insegnamento al pari dei docenti universitari di ruolo; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa compo
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