CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo il rigetto del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Bari ha riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Trani, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 81, cpv. 61 n. 2), 624 e 625 n. 4) cod. pen., nonché 110, 624 bis, 625 n. 2) e 61 nn. 5) e 7) cod. pen. per avere sottratto a [OSCURATO:PERSONA], approfittando della sua momentanea distrazione, una chiave di comando del sistema di allarme posto a protezione della villa dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con lo scopo di entrare nella loro abitazione, ove si recava in compagnia di complici non identificati, ivi impossessandosi, al fine di trarne profitto, della somma in contanti di euro diecimila, nonché di monili e gioielli per un complessivo valore di euro cinquantamila, dopo avere disinserito l'allarme ed aperto, a mezzo di una fiamma ossidrica, la botola in ferro adibita a cassaforte, situata nel bagno padronale. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, affidandolo a sette motivi. 3. Con il primo lamenta la violazione della legge processuale in relazione all'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale dichiarato la penale responsabilità dell'imputato nonostante il mancato raggiungimento della prova della colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio. Osserva che la Corte di appello, riformando la sentenza di assoluzione su appello del Procuratore generale, pur formalmente rinnovando l'istruttoria ex art. 603 bis cod. proc. pen., tramite l'escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Onofrio di Gioia, e l'acquisizione dei tabulati telefonici degli apparecchi in uso a [OSCURATO:PERSONA], si è limitata riformulare la valutazione delle prove senza raggiungere quella forza persuasiva necessaria a superare il verdetto assolutorio. In primo luogo, ha ritenuto che l'utilizzo della fiamma ossidrica da parte degli autori del furto fosse sintomatica della conoscenza dei luoghi e dell'obbiettivo costituito dalla botola che conteneva la cassaforte, quando, invece, lo strumento serve ad aprire, oltre alle casseforti, anche le porte blindate. Il primo giudice, invero, aveva ritenuto neutro il dato, rilevando che la fiamma ossidrica è usualmente utilizzata dai ladri per aprire le casseforti, sicché il lungo tempo impiegato per commettere il furto -oltre tre ore- dimostra che i ladri non avessero conoscenza dei luoghi, circostanza questa rafforzata dal fatto che tutta la casa venne messa a soqquadro. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto di dare rilievo al fatto che il furto fu commesso nel corso di una notte, nella quale nessuno avrebbe dormito nell'abitazione svaligiata, circostanza a conoscenza di Buonvino che intratteneva una relazione con [OSCURATO:PERSONA], laddove il primo giudice aveva correttamente sottolineato che molti furti vengono commessi di notte, in assenza dei proprietarii, senza che ciò significhi che i malfattori siano in contatto con familiari o amici delle vittime. In terzo luogo, la Corte, ha ritenuto non del tutto priva di valore indiziario la circostanza che i genitori di Buonvíno avessero fatto pervenire alle persone offese la somma di euro mille, considerata, invece, dal primo giudice del tutto inconferente. In quarto luogo, la Corte d'appello ha valorizzato le riprese delle telecamere di sorveglianza che, nella notte del furto, registrarono il passaggio di un'auto simile ad una Audi -marca uguale a quella usata da Bonvino- da cui era scesq una persona di corporatura simile alla sua, da ciò ricavando elementi utili alla sua identificazione, laddove il primo giudice aveva reputato l'indizio privo del carattere di gravità; in realtà le immagini della videoripresa ritraggono un'auto con sagoma simile a quella di una Audi, ma non consentono di verificarne né la marca, né il colore, mentre la corporatura del soggetto ripreso non ha nulla di particolare che possa specificamente ricollegarla all'imputato. In quinto luogo, il giudice del gravame si sofferma, attribuendogli significativa importanza, sul fatto che Buonvino, il giorno prima del furto avrebbe preso in mano il mazzo di chiavi in possesso di [OSCURATO:PERSONA], la quale si sarebbe avveduta della scomparsa della chiave dell'antifurto (recante il n. 2) solo il mattino successivo all'intrusione, mentre il primo giudice aveva spiegato che la giovane poteva avere smarrito la chiave o che altri potevano avergliela sottratta in altro momento e che, comunque, proprio quella chiave non veniva utilizzata da diverso tempo, come emerso dall'archivio eventi dell'impianto, sicché era ben possibile che qualcuno avesse potuto essere venuto in possesso della chiave, senza per forza essere un conoscente della famiglia. In realtà, la stessa [OSCURATO:PERSONA] non aveva dubitato, per un lungo periodo di tempo, di [OSCURATO:PERSONA], mentre aveva riferito che la chiave in suo possesso non funzionava bene, il che stride con il suo perfetto funzionamento la notte del furto. D'altra parte, è emerso in giudizio, attraverso la testimonianza del teste Scaringella, che il 30 agosto testò il funzionamento delle chiavi, che tutte e tre le chiavette erano ancora in possesso della famiglia Visaggi, dopo il furto. Ciò costringe la Corte territoriale a sostenere irragionevolmente che non si possa escludere che vi (O fosse un'altra chiave con identificativo n. 2. Infine, la Corte d'appello dà rilevante importanza al fatto che Bonvino si trovasse, nella notte del furto, nel Comune di Corato, come emerso dal riscontro dei tabulati telefonici, ma per la verità ammesso dall'imputato, il quale ha dichiarato di essersi trattenuto in giro fino a tarda ora, con degli amici, essendoci in paese la festa patronale. L'assunto, formulato dal giudice di appello, secondo il quale per chiarire le ragioni per le quali si trovava a Corato l'imputato avrebbe dovuto indicare dei testimoni, capaci di confermare la sua narrazione, è smentita dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], che ebbe con Buonvino un contatto telefonico durante la notte, è stato indicato nella lista testimoniale, ma la difesa ha rinunciato alla sua audizione, essendo già stati chiariti i fatti. Nondimeno, il nominativo dell'interlocutore telefonico di Buonvino viene utilizzato dalla Corte solo come prova a carico, trattandosi di soggetto con precedenti penali. Sostiene che il percorso argomentativo della sentenza impugnata impedisce il superamento del dubbio ragionevole, non solo perché si limita a recepire le osservazioni contenute nell'appello del Procuratore generale, ma perché non fornisce spiegazioni sulla decisiva circostanza che la famiglia Visaggi era ancora in possesso di tutte e tre le chiavette dell'antifurto dopo il furto, né affronta in modo convincente il risultato dell'analisi dei tabulati, avuto riguardo al fatto che Buonvino aveva in dotazione tre telefoni, due di ; quali si misero in contatto fra loro, quella stessa notte, il che impedisce di comprendere ove il medesimo si trovasse precisamente, al momento della chiamata. Inoltre, molte delle dichiarazioni rese dai testi, come quella di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui ella avrebbe visto il giovane sollevare il tappeto che copriva la botola che si trovava nel bagno, non erano state fornite in sede di indagini. La sentenza, dunque, si limita a passare in rassegna gli elementi indiziarii, in modo atomistico, senza effettuare quella valutazione complessiva, richiesta per affermarne l'efficacia persuasiva e porla a sostegno della motivazione rafforzata necessaria al ribaltamento della decisione di assoluzione. 4. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto la responsabilità dell'imputato per il fatto di cui al capo A) dell'imputazione, relativo all'impossessamento della chiave di comando dell'antifurto, sottratta a [OSCURATO:PERSONA], senza approfondire l'argomento. Sottolinea che ciò sottende la positiva valutazione delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], senza porsi a confronto con la perentoria negazione del fatto da parte dell'imputato. 5. Con il terzo motivo si duole della falsa applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e del vizio di motivazione, per avere il giudice di seconda cura ritenuto il fatto di cui al capo A) ipotesi autonoma di reato, posta in continuazione con il reato di cui al capo B), anche se è evidente che anche nella prospettazione della sentenza impugnata, la sottrazione della chiavetta era finalizzata al furto in abitazione, non potendo ricavarsi alcun profitto dal solo impossessamento della chiave. Con la conseguenza che il reato di cui al capo A) avrebbe dovuto essere assorbito in quello di cui al capo B). 6. Con il quarto motivo fa valere la falsa applicazione dell'art. 625 n. 4) cod. pen.. Sostiene che la Corte di appello ha ritenuto implicitamente sussistente l'aggravante, ma che risulta incomprensibile in che cosa sia consistita la 'destrezza', posto che la sottrazione sarebbe avvenuta quando la persona offesa consentì all'imputato di prendere temporaneamente le chiavi in mano. 7. Con il quinto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze, non avendo il giudice di seconda cura chiarito le ragioni del giudizio di mera equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate. 8. Con il sesto motivo denuncia il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale motivato la misura della pena inflitta anche facendo riferimento all'ostinazione con cui l'imputato avrebbe negato di essere responsabile dei reati ascrittigli, così mostrando di valutare impropriamente la condotta processuale dell'imputato, svalutando, peraltro, la parziale offerta risarcitoria. 9. Con il settimo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, per non avere il giudice di appello in alcun modo giustificato la concessione di una condanna provvisionale al risarcimento del danno, avuto riguardo all'assenza di qualsiasi documentazione attestante il valore dei beni sottratti. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al terzo motivo di impugnazione, che comporta l'assorbimento del quarto. 2. Il primo motivo ed il secondo motivo sono inammissibili 2.1 Le censure, con cui ci si duole della violazione dell'art. 533, comma 1 cod. proc. pen., per avere il giudice di seconda cura pronunciato sentenza di condanna, in riforma della sentenza di assoluzione, senza superare il ragionevole dubbio di colpevolezza, in realtà si palesano come richiestrivalutazione del materiale indiziario, il cui sindacato è escluso dal vaglio di questa Corte. In tema di giudizio di cassazione, infatti, "sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (da ultimo: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; in precedenza ex multis: Sez. 4, n. 25255 del 14/02/2012, Minvervini, Riv. 253099;Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia ed altro, Rv. 244623; ; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 239789; Sez. 4, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Riv. 233621). 2.2 Va, altresì, ricordato che per ravvisare la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è "necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 29/01/2020, Mannile, Rv. 278237). 2.3 Nel caso di specie, la Corte di appello ha provveduto alla rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen., non solo escutendo i testi già sentiti in primo grado, ma estendendo, d'ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., la rinnovazione all'esame di nuovi testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed all'acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso all'imputato, così assolvendo all'onere imposto dall'ordinamento di risentire "tutti i soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado" (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487), andando sinanco oltre, al fine di completare integralmente il quadro ritenuto necessario al compiuto accertamento del fatto. 2.4 Su questa base, la Corte territoriale ha provveduto alla valutazione del materiale probatorio direttamente raccolto, non limitandosi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedendo alla loro mera sommatoria, ma ha preliminarmente valutato i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa e, successivamente, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ha svolto quell'esame globale degli elementi certi, necessario ad accertare "se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, potesse in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" (per tutte: Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 04/03/2021, 5., Rv. 280605) 2.5 E così, il giudice di appello, ha considerato provato che l'imputato conoscesse i luoghi ed in particolare il bagno padronale della villa, cui aveva avuto accesso in più occasioni e dove si trovava la cassaforte, nascosta sotto un tappeto, aperta dai ladri con la fiamma ossidrica, ciò avendo riferito [OSCURATO:PERSONA], che in occasione di una delle visite, dopo l'uscita dal bagno di Buonvino, aveva notato che il tappetino era spostato e la botola visibile; che un'auto del tipo di quella in uso Buonvino la notte del furto aveva parcheggiato davanti alla villa, come dimostrato dalla visione dei filmati delle telecamere di un immobile nei pressi della villa; che l'imputato era a conoscenza del fatto che quella notte nessuno sarebbe stato presente nell'abitazione, perché la fidanzata, che gli aveva riferito che i genitori erano assenti, non aveva aderito alla sua richiesta ditformire insieme nella casa, perché sprovvista della chiave del portone; che Buonvino in quella occasione chiese alla giovane di controllare le chiavi, prendendole in mano, ciò essendo provato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; che quest'ultima si era accorta la mattina seguente di non avere più la chiave di plastica dell'allarme; che ella avrebbe dovuto incontrarsi con Buonvino la sera del 24 agosto 2010 -cioè quella precedente il furto, avvenuto nelle prime ore del mattino del 25 agosto- ma che questi aveva disdetto l'appuntamento, comunicando di dover accompagnare una zia in aereoporto, sicché [OSCURATO:PERSONA], dopo essere rimasta a casa sino alle 22,30, si recò a dormire dalla nonna, ciò essendo stato dichiarato dalla medesima; che Buonvino, invece, si trovava a Corato (luogo del furto) la notte in cui il delitto venne commesso, trovandosi nelle vicinanze dell'abitazione svaligiata, come dimostrato dai tabulati telefonici; che gli orari di disattivazione dell'impiatí d'allarme coincidono con quello in cui l'auto del tipo di quella di Buonvino era stata parcheggiata nei pressi della villa, e con il passaggio davanti alla telecamera di altre due auto, ciò essendo riferito dal teste che effettuò il controllo; che l'antifurto era stato aperto con la chiave n. 2) ovverosia con una chiave recante il numero di quella in uso a i [OSCURATO:PERSONA]. 2.6 A queste circostanze, il giudice di appello aggiunge che l'avere il tecnico che provvedette al controllo dell'antifurto, dopo il fatto, verificato il funzionamento di tre chiavi, di cui una recante il n. 2), non conduce affatto ad escludere che la chiave utilizzata per disinserire l'allarme e poi reinserirlo, appartenesse al mazzo di [OSCURATO:PERSONA], posto che il teste Scaringella non ha affatto escluso che vi fossero più chiavi con il medesimo numero. 2.7 L'insieme di questi fatti, ritenuti noti perché provati, viene esaminato dalla Corte che non solo ne opera una valutazione complessiva, rinvenendovi quella convergenza e quella non equivocità che l'art. 192 cod. proc. pen. richiede per la formulazione della prova indiziaria, ma si pone a diretto confronto con la ricostruzione fatta propria dal primo giudice, il quale, invece, pur non negando la loro sussistenza, si spende nel loro vaglio singolare ed atomistico, senza mai affrontare la prospettiva probatoria offerta dalla loro considerazione unitaria. Può, dunque, senz'altro ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata si ponga come rafforzata rispetto a quella della decisione assolutoria, che viene analizzata in modo minuzioso attraverso il confronto con il valore riconosciuto dal primo giudice a ciascun singolo indizio, risolvendo l'asserita ambiguità delle inferenze desumibili da ciascuno di essi attraverso un ragionamento logico che ne dirime i significati alternativi, poiché, alla luce di tutto il materiale probatorio raccolto, il confronto fra le diverse inferenze possibili può elidere o, al contrario, manifestare il dubbio sul valore di una presunzione tratta dalla lettura di uno o alcuni soltanto degli indizi raccolti. Ed in questo caso, il dubbio è stato definitivamente superato, senza lasciare spazio a letture alternative. 3. Il terzo motivo è fondato. 3.1 Erra, infatti, la Corte laddove considera sussistenti, ponendoli in continuazione, due distinti reati di furto, descritti ai capi a) e b), rispettivamente inerenti al furto della chiave del sistema di allarme ed al furto in abitazione. E' la stessa ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata che consente di affermare che la sottrazione della chiave dal mazzo è indissolubilmente legata all'azione furtiva rivolta ad impossessarsi dei beni custoditi nell'abitazione delle persone offese, essendo l'intento di trarre profitto, che integra il dolo specifico del reato, indirizzato unicamente a conseguire un arricchimento patrimoniale derivante da quei beni e non dallo strumento di disattivazione dell'antifurto, il cui impossessamento è meramente strumentale alla finalità da conseguire. 3.2 L'accoglimento della doglianza comporta l'assorbimento del quarto motivo di ricorso. 4. Il sesto motivo relativo al vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, da trattare prioritariamente rispetto al quinto motivo, è manifestamente infondato. Si deduce l'illogicità della motivazione nella parte in cui si fa riferimento, per stabilire la misura della pena base, alla condotta processuale dell'imputato, per avere 'ostinatamente' negato la propria responsabilità, svalutando, peraltro, la parziale offerta risarcitoria, tra l'altro, considerandola un indizio a carico dell'imputato, ed assegnando significativo valore di 'capacità a delinquere, ad un precedente specifico -di modesta entità- risalente a dieci anni prima del fatto, nonostante nel periodo intercorrente fra i due reati l'imputato abbia tenuto una condotta irreprensibile. 4.1 Orbene, seppure debba riconoscersi che l'esercizio della facoltà difensiva costituita dal negare l'addebito non possa costituire argomento di per sé condizionante la determinazione della misura della pena, in quanto espressione di un insopprimibile diritto di difesa, riflesso del diritto al silenzio (cfr. Sez. 5, n. 17232 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279169, in tema di sospensione condizionale; conf. Sez. 4, Sentenza n. 4459 del 11/01/1989, PM/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 180872), nondimeno, anche espunta detta considerazione la motivazione regge alla critica, posto che vengono tenuti in considerazione dalla sentenza impugnata tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. E invero, la Corte richiama le particolari circostanze che hanno connotato l'azione, la sua realizzazione in tempo notturno, la violenza perpetrata sulle cose (utilizzo della fiamma ossidrica), la violazione del rapporto fiduciario, la notevole intensità del dolo, l'entità del danno arrecato alle persone offese e la personalità dell'imputato, il quale in occasione del precedente specifico aveva inutilmente goduto della sospensione condizionale della pena, mostrando con il nuovo reato la persistenza della sua capacità a delinquere. Si tratta di una motivazione che si contraddistingue per la sua completezza e che, dunque, appare scevra dal vizio addebitato. 5. Il quinto motivo di ricorso, inerente al vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti contestate, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, seppure stringatamente, offre adeguata giustificazione della decisione, sottolineando che, a fronte della gravità delle aggravanti di cui agli artt. 61 nn. 2) e 7) e 625 n. 2) cod. pen., le circostanze attenuanti generiche vengono concesse solo per un 'più equo adeguamento della pena', senza che sia fatto alcune riferimento a specifici criteri di meritevolezza, che non vengono indicati. In una simile prospettiva appare arduo, sinanco astrattamente, pretendere un diverso e più favorevole bilanciamento. D'altro canto questa Corte ha più volte chiarito che "In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati" (da ultimo: Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). 6. L'ultimo motivo di ricorso sulla carenza di motivazione relativamente alla pronuncia della condanna provvisionale al risarcimento del danno, nella misura di euro diecimila, non è fondato. Invero, seppure la Corte non si soffermi dettagliatamente sulla quantificazione, nondimeno, dà atto nel corpo della sentenza dell'ingente valore degli oggetti (monili d'oro e pietre preziose) e della somma sottratta (questa sola pari all'importo della provvisionale riconosciuta), come desumibili dalla denuncia. Ciò di per sé giustifica la quantificazione della provvisionale, essendo rimessa al giudizio civile, la determinazione definitiva del danno, previa prova del suo ammontare. 7. L'accoglimento del terzo motivo impone di rideterminare la pena inflitta, ai sensi dell'art. 620, lett. l) cod. proc. pen., detraendo dalla pena complessivamente inflitta in anni due e mesi tre di reclusione\ed euro milleottocento di multa l'aumento per la continuazione del reato di cui al capo a), determinato in mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa. Con fa conseguenza che la pena finale, tenuto conto del bilanciamento delle circostanze generiche e delle aggravanti contestate, in regime di equivalenza, è pari ad anni due di reclusione ed euro millecinquecento di multa. 8. La sentenza va, dunque, annullata limitatamente al capo a), con rideterminazione della pena inflitta nella misura di