Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10485/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa (pena base per il reato più grave di furto pluriaggravato: anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 700,00 di multa, con un aumento ex art. 81 per il reato di coltivazione di cannabis di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, dimunita per il rito) per i reati di cui agli artt. 81, 624, 625 cod.pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi a, coltivazione di cannabis, da cui sono risultati ricavabili kg,4,520 netti di marijuana e 9.472 dosi medie singole, e b, furto pluriaggravato di energia elettrica, in data 9 ottobre 2019), lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena base e dell'aumento per la continuazione.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia la quantificazione della pena risultano congruamente ed esaustivamente motivati nella sentenza impugnata, in modo conforme alla legge ed agli orientamenti di giurisprudenza - in particolare il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato in considerazione dell'assenza di elementi positivi, non desumibili nè dall'incensuratezza del ricorrente nè dalla confessione, che, a fronte dell'univoco quadro probatorio, non ha apportato alcun contributo conoscitivo; la quantificazione della pena base, di non molto superiore al minimo edittale, è stato puntualmente motivato in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, radicato in ambienti criminali, così come quello dell'aumento ex art. 81 cod.pen. in considerazione della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo, desunti dal notevole quantitativo della sostanza stupefacente, finalizzata al commercio all'ingrosso, e dalle modalità non estemporanee della coltivazione. 3.In proposito occorre ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, Starace, Rv. 270986).

A ciò si aggiunga che, pur collocandosi la confessione tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena, il giudice di merito può escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e sia comunque probatoriamente neutra, nel senso da non agevolare neppure il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017 ud. - dep. 15/09/2017, Rv. 271224 - 01).

Nel caso di specie, nella sentenza di primo grado, che integra la presente, trattandosi di doppia conforme, si è appunto evidenziato come "le dichiarazioni confessorie si inseriscano in un quadro dimostrativo in cui la prova della responsabilità dell'imputato era già pienamente acquisita, atteso che, a fronte del quadro emerso all'esito dell'arresto in flagranza dell'imputato e delle acquisizioni connesse a tale atto rappresentate nel relativo verbale, nessuna ragionevole ipotesi alternativa a quella della responsabilità dello stesso, appare enucleabile".

Parimenti, sempre dalla sentenza di primo grado, si è precisato che "il personale di polizia giudiziaria operante... .non ha contestato alcun atto specifico dello stesso Iannittello implicante il suo coinvolgimento nella conduzione della piantagione", in questo modo chiarendosi come le dichiarazioni del ricorrente non siano state neppure decisive ai fini dell'assoluzione del co-imputato.

Per quanto concerne, invece, la determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01; v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01, secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

Ad ogni modo, nel caso di specie, la quantificazione della pena, in misura superiore al minimo edittale, ma, comunque, sensibilmente inferiore alla media edittale, è stata giustificata in modo puntuale e logico in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, radicato in ambienti criminali.

Parimenti sussiste una motivazione esaustiva e congrua in ordine all'aumento ex art. 81 cod.pen., che è stato quantificato in considerazione della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo, desunti dal notevole quantitativo della sostanza stupefacente, finalizzata al commercio all'ingrosso, e dalle modalità non estemporanee della coltivazione 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa (pena base per il reato più grave di furto pluriaggravato: anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 700,00 di multa, con un aumento ex art. 81 per il reato di coltivazione di cannabis di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, dimunita per il rito) per i reati di cui agli artt. 81, 624, 625 cod.pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi a, coltivazione di cannabis, da cui sono risultati ricavabili kg,4,520 netti di marijuana e 9.472 dosi medie singole, e b, furto pluriaggravato di energia elettrica, in data 9 ottobre 2019), lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena base e dell'aumento per la continuazione. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia la quantificazione della pena risultano congruamente ed esaustivamente motivati nella sentenza impugnata, in modo conforme alla legge ed agli orientamenti di giurisprudenza - in particolare il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato in considerazione dell'assenza di elementi positivi, non desumibili nè dall'incensuratezza del ricorrente nè dalla confessione, che, a fronte dell'univoco quadro probatorio, non ha apportato alcun contributo conoscitivo; la quantificazione della pena base, di non molto superiore al minimo edittale, è stato puntualmente motivato in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, radicato in ambienti criminali, così come quello dell'aumento ex art. 81 cod.pen. in considerazione della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo, desunti dal notevole quantitativo della sostanza stupefacente, finalizzata al commercio all'ingrosso, e dalle modalità non estemporanee della coltivazione. 3.In proposito occorre ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, Starace, Rv. 270986). A ciò si aggiunga che, pur collocandosi la confessione tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena, il giudice di merito può escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e sia comunque probatoriamente neutra, nel senso da non agevolare neppure il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017 ud. - dep. 15/09/2017, Rv. 271224 - 01). Nel caso di specie, nella sentenza di primo grado, che integra la presente, trattandosi di doppia conforme, si è appunto evidenziato come "le dichiarazioni confessorie si inseriscano in un quadro dimostrativo in cui la prova della responsabilità dell'imputato era già pienamente acquisita, atteso che, a fronte del quadro emerso all'esito dell'arresto in flagranza dell'imputato e delle acquisizioni connesse a tale atto rappresentate nel relativo verbale, nessuna ragionevole ipotesi alternativa a quella della responsabilità dello stesso, appare enucleabile". Parimenti, sempre dalla sentenza di primo grado, si è precisato che "il personale di polizia giudiziaria operante... .non ha contestato alcun atto specifico dello stesso Iannittello implicante il suo coinvolgimento nella conduzione della piantagione", in questo modo chiarendosi come le dichiarazioni del ricorrente non siano state neppure decisive ai fini dell'assoluzione del co-imputato. Per quanto concerne, invece, la determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01; v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01, secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Ad ogni modo, nel caso di specie, la quantificazione della pena, in misura superiore al minimo edittale, ma, comunque, sensibilmente inferiore alla media edittale, è stata giustificata in modo puntuale e logico in considerazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato, radicato in ambienti criminali. Parimenti sussiste una motivazione esaustiva e congrua in ordine all'aumento ex art. 81 cod.pen., che è stato quantificato in considerazione della gravità dei fatti e dell'intensità del dolo, desunti dal notevole quantitativo della sostanza stupefacente, finalizzata al commercio all'ingrosso, e dalle modalità non estemporanee della coltivazione 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10485/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris