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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21741/2026

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tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoDomenico Spagnuolo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],- controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 1522/2025 depositato il16/7/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione alpassivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando di esserecreditore della somma di € 3.817.047,17, in collocazione privilegiata aiNumero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., in conseguenza dell’attività diassistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, che, a suo dire, aveva svoltoin favore di molteplici società (la fallita [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., I.M.T.I.s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e l’impresa estera [OSCURATO:PERSONA]), nonché a beneficio deldr. [OSCURATO:PERSONA]Andria, al quale le stesse elencate società erano riconducibili.2. [OSCURATO:PERSONA], condividendo la proposta del curatore, ammise ilminor credito di € 547.040, corrispondente al debito di Baia del Delfinos.r.l. riportato nella contabilità, motivando l’esclusione del resto con ilfatto che le prestazioni riferite alla residua pretesa non erano state svoltein favore della società fallita, bensì di altri soggetti.3.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta dal professionista,che nelle more del giudizio aveva ceduto il credito a [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel giudizio.3.1 Rilevava il Tribunale che il nuovo amministratore della società avevatempestivamente disconosciuto il riconoscimento di debito per l’interoimporto richiesto, proveniente dal precedente amministratore unico dellasocietà fallita con lettera del 4/12/2013.3.2 Osservava che dalla documentazione in atti emergeva la totalecarenza di prova della riferibilità a [OSCURATO:SOCIETA]. dell’ulterioreprestazioni effettuate in favore di altre società costituenti centri diimputazione di situazioni giuridiche autonome e distinte tra loro.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per lacassazione del decreto affidato ad un unico motivo; il Fallimento ha svoltodifese con controricorso.5.

È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto istanza di decisione,con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c. ed èNumero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degliartt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il mezzo di impugnazione denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1988 e 2697 c.c., 214 e 215 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c.: il Tribunale – rappresenta la ricorrente - ha fondatola propria decisione sull’erroneo presupposto che il riconoscimento didebito fosse stato tempestivamente disconosciuto da [OSCURATO:SOCIETA]ed ha ritenuto non provata la riferibilità delle prestazioni effettuate dalprofessionista a [OSCURATO:SOCIETA]..

Così facendo il giudice di meritoavrebbe confuso due istituti giuridici ontologicamente e funzionalmentedistinti, il disconoscimento della scrittura privata (ex art 215 c.p.c.) e laprova contraria dell’inesistenza del rapporto fondamentale.1.1 Soggiunge la ricorrente che nel caso di specie, era pacifico e noncontestato che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai operato un formaledisconoscimento della sottoscrizione apposta sul riconoscimento di debito,ma aveva solamente effettuato un tentativo di fornire la prova contrariadei fatti oggetti di ricognizione, attraverso una attività difensivaerroneamente qualificata dal Tribunale come disconoscimento idoneo aprivare di ogni effetto il riconoscimento di debito.1.2 In questo modo il Tribunale ha erroneamente addossato al soggettocreditore, in presenza di una ricognizione di debito, l’onere della prova deifatti costitutivi del credito, quando invece spettava al debitore fornire larigorosa prova dell’insussistenza di ogni ragione di debito.2.

Il ricorso è inammissibile.2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: «Il motivo appare inammissibile, da un canto perché nonaderente al ragionamento complessivamente fatto dal giudice del meritoe, d’altro canto, perché risolto in sindacato di fatto.

Il tribunale haNumero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026stabilito, all’esito della valutazione documentale, che era mancata la provadel rapporto professionale tra il cedente e la società fallita, niente essendostato allegato a corredo di esso.

La questione qualificatoria in ordine al“disconoscimento” di una ricognizione di debito non risulta prospettatadinanzi al tribunale, il quale ha peraltro affermato – e qui senza alcunaspecifica censura – non solo che la società fallita allorché era in bonisaveva disconosciuto il suddetto atto di riconoscimento del debito, maanche che tale circostanza era ormai “coperta da giudicato”.

In ogni casoè risolutivo che la questione neppure sarebbe essenziale, poiché iltribunale ha deciso in base al diretto esame di tutta la documentazioneprodotta a corredo della domanda, rilevandone sul versante contenutisticol’inidoneità dimostrativa.

Invero ha puntualizzato – anche qui senzaspecifiche e pertinenti censure – che le circostanze rappresentate asostegno della pretesa creditoria non erano tali da documentare l’effettivoavvenuto espletamento di ulteriore attività professionale rispetto a quellaper cui già vi era stata l’ammissione al passivo».2.2 Ad integrazione della proposta di definizione va precisato che è purvero che la ricognizione di debito avente data certa anteriore alladichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa deicreditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapportofondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare- della sua inesistenza o invalidità (Cass. 2431/2020).Va tuttavia evidenziato che la ricognizione di debito non costituisceun’autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo diun preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell’art.1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, chesi traduce in una relevatio ab onere probandi, in virtù della quale ildestinatario della dichiarazione è dispensato dall’onere di fornire la provadel rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.Numero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/20262.3 Ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ovesia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non èmai sorto o è invalido o si è estinto (cfr., solo tra le più recenti, Cass. n.31818/2024).2.4 Si legge alle pag. 7 e 8 del decreto impugnato: «l’asseritoriconoscimento di debito per l’intero importo richiesto, proveniente dalprecedente A.U. della società fallita con lettera del 4.12.2013, risultava inverità esser stato tempestivamente disconosciuto dal nuovo organoamministrativo della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, come desumibiledall’atto di citazione in opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo allegatoin atti (cfr. pag. 2, doc. 20, allegati ricorso Schettini)»; prosegue poi ilTribunale a pag. 9 scrivendo: «Tale conclusione consegue dallacircostanza per cui l’asserita riconducibilità a [OSCURATO:SOCIETA]. dellemovimentazioni bancarie operate da altre società sulla base di un “unicocentro di imputazione di interessi” riferibile alla persona del Dr.

RenatoD’Andria, come indicata nella lettera di ricognizione del debito è daconsiderarsi, circostanza irrilevante, considerato che la società fallita inbonis disconosceva il suddetto atto di riconoscimento del debito,risultando circostanza ormai coperta da giudicato in quanto nonconsiderata dal giudicante già nel giudizio di opposizione al Decretoingiuntivo».In questo modo il tribunale, lungi dal riferirsi alla disciplina di cui all’art.214 c.p.c., ha invece ritenuto, nel merito, che il contenuto della citazionein opposizione a decreto ingiuntivo presentata ante fallimento da Baia delDelfino s.r.l. fosse sufficiente a dare prova del riempimento contra pactae, dunque, della non opponibilità del documento alla massa dei creditori,al pari di quanto già era avvenuto in sede di opposizione a decretoingiuntivo.Numero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026Si tratta di un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di unadeterminazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile daquesta Corte.2.5 L’impugnato decreto - con un ulteriore accertamento in fatto,incensurabile in sede di ricorso per Cassazione se non deducendo il vizio,non fatto valere dal ricorrente, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo ex art 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -ha poi verificato che il rapporto fondamentale, ossia quello professionaletra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (dante causadell’odierna istante), non risultava essersi mai instaurato.Si legge, infatti, a pag. 8 del decreto: «Ciò posto, in ordine all’asseritorapporto di prestazione professionale reso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. si osserva che dalla documentazione in attiemerge la totale carenza di prova della riferibilità a [OSCURATO:SOCIETA]dell’ulteriore attività che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] assume aver espletato,circostanza già rilevata sia dal Giudice dell’opposizione al decretoingiuntivo sia dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di ammissione al passivo, nonrisultando neppure nella presente sede contenziosa l’allegazione di atti diconferimento incarico da parte della società fallita»; ed ancora, a pag. 10:«Le circostanze rappresentate dal ricorrente a sostegno della pretesacreditoria avanzata non documentano l’effettivo avvenuto espletamento diulteriore attività professionale rispetto a quella per cui risulta già esserstato ammesso allo stato passivo, considerati non conferenti i riferimentioperati al riguardo e non risultando in atti un corrispondente contratto dicollaborazione in cui figuri l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale professionista incaricatodalla [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto a cui non rilevano le motivazioniindicate dal ricorrente circa le supposte operazioni di finanziamento daparte di [OSCURATO:SOCIETA]. delle attività professionali commissionatedalle società indicate in ricorso non essendovi in atti alcuna tracciaNumero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026documentale che permetta il riscontro con quanto riportato dalricorrente».2.6 La censura nel suo complesso, come rimarcato dalla proposta didefinizione del procedimento, non coglie l’esatta ratio decidendi ecomunque si riversa nel sindacato di fatto.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.4.

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., in quanto la presente decisione èconforme alla proposta di definizione anticipata.La Corte stima equo fissare in € 12.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in € 12.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spesegenerali ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 12.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Numero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoDomenico Spagnuolo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],- controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 1522/2025 depositato il16/7/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione alpassivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarando di esserecreditore della somma di € 3.817.047,17, in collocazione privilegiata aiNumero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026sensi dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., in conseguenza dell’attività diassistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, che, a suo dire, aveva svoltoin favore di molteplici società (la fallita [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., I.M.T.I.s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e l’impresa estera [OSCURATO:PERSONA]), nonché a beneficio deldr. [OSCURATO:PERSONA]Andria, al quale le stesse elencate società erano riconducibili.2. [OSCURATO:PERSONA], condividendo la proposta del curatore, ammise ilminor credito di € 547.040, corrispondente al debito di Baia del Delfinos.r.l. riportato nella contabilità, motivando l’esclusione del resto con ilfatto che le prestazioni riferite alla residua pretesa non erano state svoltein favore della società fallita, bensì di altri soggetti.3. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta dal professionista,che nelle more del giudizio aveva ceduto il credito a [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nel giudizio.3.1 Rilevava il Tribunale che il nuovo amministratore della società avevatempestivamente disconosciuto il riconoscimento di debito per l’interoimporto richiesto, proveniente dal precedente amministratore unico dellasocietà fallita con lettera del 4/12/2013.3.2 Osservava che dalla documentazione in atti emergeva la totalecarenza di prova della riferibilità a [OSCURATO:SOCIETA]. dell’ulterioreprestazioni effettuate in favore di altre società costituenti centri diimputazione di situazioni giuridiche autonome e distinte tra loro.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per lacassazione del decreto affidato ad un unico motivo; il Fallimento ha svoltodifese con controricorso.5. È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto istanza di decisione,con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c. ed èNumero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degliartt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il mezzo di impugnazione denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1988 e 2697 c.c., 214 e 215 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c.: il Tribunale – rappresenta la ricorrente - ha fondatola propria decisione sull’erroneo presupposto che il riconoscimento didebito fosse stato tempestivamente disconosciuto da [OSCURATO:SOCIETA]ed ha ritenuto non provata la riferibilità delle prestazioni effettuate dalprofessionista a [OSCURATO:SOCIETA].. Così facendo il giudice di meritoavrebbe confuso due istituti giuridici ontologicamente e funzionalmentedistinti, il disconoscimento della scrittura privata (ex art 215 c.p.c.) e laprova contraria dell’inesistenza del rapporto fondamentale.1.1 Soggiunge la ricorrente che nel caso di specie, era pacifico e noncontestato che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva mai operato un formaledisconoscimento della sottoscrizione apposta sul riconoscimento di debito,ma aveva solamente effettuato un tentativo di fornire la prova contrariadei fatti oggetti di ricognizione, attraverso una attività difensivaerroneamente qualificata dal Tribunale come disconoscimento idoneo aprivare di ogni effetto il riconoscimento di debito.1.2 In questo modo il Tribunale ha erroneamente addossato al soggettocreditore, in presenza di una ricognizione di debito, l’onere della prova deifatti costitutivi del credito, quando invece spettava al debitore fornire larigorosa prova dell’insussistenza di ogni ragione di debito.2. Il ricorso è inammissibile.2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: «Il motivo appare inammissibile, da un canto perché nonaderente al ragionamento complessivamente fatto dal giudice del meritoe, d’altro canto, perché risolto in sindacato di fatto. Il tribunale haNumero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026stabilito, all’esito della valutazione documentale, che era mancata la provadel rapporto professionale tra il cedente e la società fallita, niente essendostato allegato a corredo di esso. La questione qualificatoria in ordine al“disconoscimento” di una ricognizione di debito non risulta prospettatadinanzi al tribunale, il quale ha peraltro affermato – e qui senza alcunaspecifica censura – non solo che la società fallita allorché era in bonisaveva disconosciuto il suddetto atto di riconoscimento del debito, maanche che tale circostanza era ormai “coperta da giudicato”. In ogni casoè risolutivo che la questione neppure sarebbe essenziale, poiché iltribunale ha deciso in base al diretto esame di tutta la documentazioneprodotta a corredo della domanda, rilevandone sul versante contenutisticol’inidoneità dimostrativa. Invero ha puntualizzato – anche qui senzaspecifiche e pertinenti censure – che le circostanze rappresentate asostegno della pretesa creditoria non erano tali da documentare l’effettivoavvenuto espletamento di ulteriore attività professionale rispetto a quellaper cui già vi era stata l’ammissione al passivo».2.2 Ad integrazione della proposta di definizione va precisato che è purvero che la ricognizione di debito avente data certa anteriore alladichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa deicreditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapportofondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare- della sua inesistenza o invalidità (Cass. 2431/2020).Va tuttavia evidenziato che la ricognizione di debito non costituisceun’autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo diun preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell’art.1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi, chesi traduce in una relevatio ab onere probandi, in virtù della quale ildestinatario della dichiarazione è dispensato dall’onere di fornire la provadel rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.Numero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/20262.3 Ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ovesia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non èmai sorto o è invalido o si è estinto (cfr., solo tra le più recenti, Cass. n.31818/2024).2.4 Si legge alle pag. 7 e 8 del decreto impugnato: «l’asseritoriconoscimento di debito per l’intero importo richiesto, proveniente dalprecedente A.U. della società fallita con lettera del 4.12.2013, risultava inverità esser stato tempestivamente disconosciuto dal nuovo organoamministrativo della [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, come desumibiledall’atto di citazione in opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo allegatoin atti (cfr. pag. 2, doc. 20, allegati ricorso Schettini)»; prosegue poi ilTribunale a pag. 9 scrivendo: «Tale conclusione consegue dallacircostanza per cui l’asserita riconducibilità a [OSCURATO:SOCIETA]. dellemovimentazioni bancarie operate da altre società sulla base di un “unicocentro di imputazione di interessi” riferibile alla persona del Dr. RenatoD’Andria, come indicata nella lettera di ricognizione del debito è daconsiderarsi, circostanza irrilevante, considerato che la società fallita inbonis disconosceva il suddetto atto di riconoscimento del debito,risultando circostanza ormai coperta da giudicato in quanto nonconsiderata dal giudicante già nel giudizio di opposizione al Decretoingiuntivo».In questo modo il tribunale, lungi dal riferirsi alla disciplina di cui all’art.214 c.p.c., ha invece ritenuto, nel merito, che il contenuto della citazionein opposizione a decreto ingiuntivo presentata ante fallimento da Baia delDelfino s.r.l. fosse sufficiente a dare prova del riempimento contra pactae, dunque, della non opponibilità del documento alla massa dei creditori,al pari di quanto già era avvenuto in sede di opposizione a decretoingiuntivo.Numero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026Si tratta di un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di unadeterminazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile daquesta Corte.2.5 L’impugnato decreto - con un ulteriore accertamento in fatto,incensurabile in sede di ricorso per Cassazione se non deducendo il vizio,non fatto valere dal ricorrente, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo ex art 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -ha poi verificato che il rapporto fondamentale, ossia quello professionaletra [OSCURATO:SOCIETA]. e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (dante causadell’odierna istante), non risultava essersi mai instaurato.Si legge, infatti, a pag. 8 del decreto: «Ciò posto, in ordine all’asseritorapporto di prestazione professionale reso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. si osserva che dalla documentazione in attiemerge la totale carenza di prova della riferibilità a [OSCURATO:SOCIETA]dell’ulteriore attività che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] assume aver espletato,circostanza già rilevata sia dal Giudice dell’opposizione al decretoingiuntivo sia dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di ammissione al passivo, nonrisultando neppure nella presente sede contenziosa l’allegazione di atti diconferimento incarico da parte della società fallita»; ed ancora, a pag. 10:«Le circostanze rappresentate dal ricorrente a sostegno della pretesacreditoria avanzata non documentano l’effettivo avvenuto espletamento diulteriore attività professionale rispetto a quella per cui risulta già esserstato ammesso allo stato passivo, considerati non conferenti i riferimentioperati al riguardo e non risultando in atti un corrispondente contratto dicollaborazione in cui figuri l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale professionista incaricatodalla [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto a cui non rilevano le motivazioniindicate dal ricorrente circa le supposte operazioni di finanziamento daparte di [OSCURATO:SOCIETA]. delle attività professionali commissionatedalle società indicate in ricorso non essendovi in atti alcuna tracciaNumero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026documentale che permetta il riscontro con quanto riportato dalricorrente».2.6 La censura nel suo complesso, come rimarcato dalla proposta didefinizione del procedimento, non coglie l’esatta ratio decidendi ecomunque si riversa nel sindacato di fatto.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base delprincipio della soccombenza, come in dispositivo.4. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previstodall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., in quanto la presente decisione èconforme alla proposta di definizione anticipata.La Corte stima equo fissare in € 12.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in € 12.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spesegenerali ed accessori di legge.Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di € 12.000 in favore delcontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..Condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Numero registro generale 17540/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 21741/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 14 maggio 2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 21741/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris