CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12891/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo riduceva in mesi uno e giorni quindici di arresto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con pronuncia del Gup del Tribunale di Palermo del 07.10.2021, in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159 del 2011 (perché, quale sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva violato l'obbligo di non rincasare più tardi delle ore 20.00 e di non uscire prima delle ore 7.00). Rilevato che, avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e, dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Ritenuto che il motivo proposto, oltre che generico e aspecifico, è manifestamente infondato, perché afferente al trattamento punitivo sebbene quest'ultimo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (laddove la Corte Territoriale ha espressamente negato la concessione delle attenuanti, tenuto conto dei precedenti penali e dell'insussistenza di ulteriori circostanze suscettibili di incidere sulla valutazione del reato e della personalità dell'imputata, ai fini della individuazione di una pena più adeguata al caso concreto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.