CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08587/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAtato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10 novembre 2022 di conferma della sentenza del Gup Tribunale di Genova di condanna in ordine al reato di cui all'art. 95- d.P.R. n.115/2002 commesso Genova il 22/10/2015 e il 22/10/2016 Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto conta della sola dichiarazione presentata dall'imputato personalmente e con la sola manifestazione della volontà di impugnare senza indicazione di motivi. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ore [OSCURATO:PERSONA]