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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 29882/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 3845/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Monza e della Brianza –[OSCURATO:PERSONA] del Governo -, in persona del Prefettopro tempore - intimat a - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Monza, depositatail 23dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Monza, con ordinanza depositata il 23 dicembre 2021, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto di espulsione n. 106413/2021 con accompagnamento alla frontiera, emesso in data 11 ottobre 2021 dal Prefetto della provincia di Monza e Brianza.In particolare, il G iudice di P ac e, quanto alla mancata traduzione del provvedimento impugnato nella lingua conosciuta dall’interessato o dalla presenza di un interprete della lingua portoghese, ha osservato che l’ufficio immigrazione della questura di Monza e della Brianza, non avendo a disposizione nell’immediatezza un interprete madrelingua, ha proceduto alla traduzione nella lingua veicolare spagnola, che aveva permesso , comunque , all’ interessato di proporre tempestivo ricorso in opposizione al decreto espulsivo .

Inoltre il G iudice di P ace ha precisato che il ricorrente aveva varcato la frontiera come turista, non avendo ricevuto alcun nulla osta all’ingresso in Italia per motivi familiari, che, peraltro, non eracontemplato nei casi di parentela in linea collaterale, e nella specie solo la sorella del ricorrente eracittadina italiana, ma non la madre.

2. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] prospettando tremotivi di doglianza. 3.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATOCHE 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “nullità dell’ordinanza impugnata per violazione o falsa applicazione del d.lgs.n. 286 del 1998, art.13, comma 7, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”.

In particolare, il ricorrente deduce che l’amministrazione ha affermato, nel provvedimento amministrativo, che non era stato possibile reperire alcun interprete madrelingua, malgrado le ricerche effettuate, mentre il G iudice di P ace si era adeguato alle a rgomentazioni dell’amministrazione, senza svolgere alcun giudizio di plausibilità circa l’impossibilità di poter tradurre in lingua portoghese il provvedimento, in un capoluogo di provincia come Monza, posto nella popolosa zona di primaria importanza economica come la Brianza, a pochi ch ilometri da Milano.

Inoltre,il giudice di merito non ha motivato sulla impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.

Né vi era statoalcun accertamento in concreto, da parte del giudice, circa l’eventuale conoscenza della lingua veicolare o della lingua italiana da parte dello straniero.

Tra l’altro, il giudice di merito ha ritenuto sanatoil vizio per la circostanza che il ricorrente aveva proposto tempestivo ricorso, ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dal fatto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che il ricorrente era soggetto “inespellibile”, ai sensi dell’art.19, comma 2, lettera c), del d.lgs.n. 286 del 1998, essendo il fratello della cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA] de Lazaro, con cui conviveva, come assume documentato dai certificati anagrafici italiani brasiliani (tradotti e apostillati questi ultimi) prodotti (doc. 10/14 e 16 fascicolo primo grado), in relazione all’art.360, primo comma, n.5, c.p.c. .

Il giudice di merito, dunque, non ha tenuto in alcun conto la circostanza che il ricorrente ha raggiunto l’ Italia il 5 settembre 2021 con la moglie per ricongiungersi alla sorella (cittadina italiana) e alla madre (regolarmente soggiornante).

I rapporti di parentela erano stati documentati in giudizio(documenti da 10 a 20 del fascicolo di primo grado), ma non eranostati esaminati dal giudice di merito.

3. Con il terzomotivo di impugnazione il ricorrente deduce “la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 - bis , per omessa valutazione comparativa dei vincoli familiari del ricorrente e per la violazione della direttiva europea 115/2008/CE”.

Nell’adozione del provvedimento di espulsione il prefetto, prima, e, il giudice del merito, poi, avrebberoomesso di valutare i pur documentati vincoli dell’interessato con la sua famiglia di origine (madre sorella), oramai radicata ed inserita nel contesto sociale italiano.

4. Per il criterio della ragione più liquida, è scrutinato prioritariamente il secondo motivo, cheè fondato per le ragioni che si vanno ad illustrare .

4.1. Invero,il giudice di merito ha omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dal dedotto rapporto di convivenza tra il ricorrente e la sorelladi nazionalità italiana, costituente impedimento alla espulsione ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998 (Cass., sez. 1, 14 ottobre 2021, n. 28201; Cass., sez. 1, 18 marzo 2020, n. 7427).

L’art. 19, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 28671998 prevede, infatti, che “non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti:…c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondogrado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha obliterato il disposto di detta norma, da valutarsi in relazione al fatto decisivo allegato (rapporto di convivenza con la sorella di nazionalità italiana), ostativo all’espulsione e, in tesi, documentalmente dimostrato.

A ciò si aggiunga, per quanto occorra, che icittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999(Cass., sez. 1, 14 ottobre 2021, n. 28201, proprio in una fattispecie di sussistenza del requisito della convivenza tra il ricorrente e la propria sorella).

Restano assorbite le altre doglianze.

5. L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere cassatacon rinvio al Giudice di Pace di Monza, in diversa composizione monocratica, affinché, alla luce del principio suesposto, riesamini il merito della controversia, se del caso mediante espletamento di idonea istruttoria, e provvedaanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil secondo motivo di ricorso ; dichiara assorbit i il primo ed il terzomotivo; cassa l’ordinanza impugnata, in ordine al motivo accolto, e rinvia la causa al G iudice di P ace di Monza , in diversa composizione monocratica, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 3845/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata, dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Monza e della Brianza –[OSCURATO:PERSONA] del Governo -, in persona del Prefettopro tempore - intimat a - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Monza, depositatail 23dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Monza, con ordinanza depositata il 23 dicembre 2021, rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando il decreto di espulsione n. 106413/2021 con accompagnamento alla frontiera, emesso in data 11 ottobre 2021 dal Prefetto della provincia di Monza e Brianza.In particolare, il G iudice di P ac e, quanto alla mancata traduzione del provvedimento impugnato nella lingua conosciuta dall’interessato o dalla presenza di un interprete della lingua portoghese, ha osservato che l’ufficio immigrazione della questura di Monza e della Brianza, non avendo a disposizione nell’immediatezza un interprete madrelingua, ha proceduto alla traduzione nella lingua veicolare spagnola, che aveva permesso , comunque , all’ interessato di proporre tempestivo ricorso in opposizione al decreto espulsivo . Inoltre il G iudice di P ace ha precisato che il ricorrente aveva varcato la frontiera come turista, non avendo ricevuto alcun nulla osta all’ingresso in Italia per motivi familiari, che, peraltro, non eracontemplato nei casi di parentela in linea collaterale, e nella specie solo la sorella del ricorrente eracittadina italiana, ma non la madre. 2. Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] prospettando tremotivi di doglianza. 3.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATOCHE 1.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “nullità dell’ordinanza impugnata per violazione o falsa applicazione del d.lgs.n. 286 del 1998, art.13, comma 7, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. In particolare, il ricorrente deduce che l’amministrazione ha affermato, nel provvedimento amministrativo, che non era stato possibile reperire alcun interprete madrelingua, malgrado le ricerche effettuate, mentre il G iudice di P ace si era adeguato alle a rgomentazioni dell’amministrazione, senza svolgere alcun giudizio di plausibilità circa l’impossibilità di poter tradurre in lingua portoghese il provvedimento, in un capoluogo di provincia come Monza, posto nella popolosa zona di primaria importanza economica come la Brianza, a pochi ch ilometri da Milano. Inoltre,il giudice di merito non ha motivato sulla impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. Né vi era statoalcun accertamento in concreto, da parte del giudice, circa l’eventuale conoscenza della lingua veicolare o della lingua italiana da parte dello straniero. Tra l’altro, il giudice di merito ha ritenuto sanatoil vizio per la circostanza che il ricorrente aveva proposto tempestivo ricorso, ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dal fatto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che il ricorrente era soggetto “inespellibile”, ai sensi dell’art.19, comma 2, lettera c), del d.lgs.n. 286 del 1998, essendo il fratello della cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA] de Lazaro, con cui conviveva, come assume documentato dai certificati anagrafici italiani brasiliani (tradotti e apostillati questi ultimi) prodotti (doc. 10/14 e 16 fascicolo primo grado), in relazione all’art.360, primo comma, n.5, c.p.c. . Il giudice di merito, dunque, non ha tenuto in alcun conto la circostanza che il ricorrente ha raggiunto l’ Italia il 5 settembre 2021 con la moglie per ricongiungersi alla sorella (cittadina italiana) e alla madre (regolarmente soggiornante). I rapporti di parentela erano stati documentati in giudizio(documenti da 10 a 20 del fascicolo di primo grado), ma non eranostati esaminati dal giudice di merito. 3. Con il terzomotivo di impugnazione il ricorrente deduce “la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 - bis , per omessa valutazione comparativa dei vincoli familiari del ricorrente e per la violazione della direttiva europea 115/2008/CE”. Nell’adozione del provvedimento di espulsione il prefetto, prima, e, il giudice del merito, poi, avrebberoomesso di valutare i pur documentati vincoli dell’interessato con la sua famiglia di origine (madre sorella), oramai radicata ed inserita nel contesto sociale italiano. 4. Per il criterio della ragione più liquida, è scrutinato prioritariamente il secondo motivo, cheè fondato per le ragioni che si vanno ad illustrare . 4.1. Invero,il giudice di merito ha omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dal dedotto rapporto di convivenza tra il ricorrente e la sorelladi nazionalità italiana, costituente impedimento alla espulsione ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286/1998 (Cass., sez. 1, 14 ottobre 2021, n. 28201; Cass., sez. 1, 18 marzo 2020, n. 7427). L’art. 19, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 28671998 prevede, infatti, che “non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti:…c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondogrado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha obliterato il disposto di detta norma, da valutarsi in relazione al fatto decisivo allegato (rapporto di convivenza con la sorella di nazionalità italiana), ostativo all’espulsione e, in tesi, documentalmente dimostrato. A ciò si aggiunga, per quanto occorra, che icittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999(Cass., sez. 1, 14 ottobre 2021, n. 28201, proprio in una fattispecie di sussistenza del requisito della convivenza tra il ricorrente e la propria sorella). Restano assorbite le altre doglianze. 5. L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere cassatacon rinvio al Giudice di Pace di Monza, in diversa composizione monocratica, affinché, alla luce del principio suesposto, riesamini il merito della controversia, se del caso mediante espletamento di idonea istruttoria, e provvedaanche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil secondo motivo di ricorso ; dichiara assorbit i il primo ed il terzomotivo; cassa l’ordinanza impugnata, in ordine al motivo accolto, e rinvia la causa al G iudice di P ace di Monza , in diversa composizione monocratica, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso
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