CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 11563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SWMQU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 38131/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato lamenta il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva perché la condanna era stata basata sul narcotest senza perizia; Rilevato che è pacifico in giurisprudenza che non sia indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942 - 02; Sez. 3, n. 15317 del 15/02/2019, Rohai, Rv. 275968 - 02); Rilevato che la Corte territoriale ha considerato che l'indicazione della presenza del principio attivo, pur in assenza della determinazione del quantitativo, era sufficiente a confermare che si trattava di sostanza drogante da sussumere sotto il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e ha aggiunto che il fatto che si trattasse di un mero derivato non drogante della canapa era smentito proprio dal quantitativo complessivo della sostanza sequestrata che, essendo tutt'altro che minimale, rendeva inverosimile che fosse stato ricevuto dall'imputato senza un controllo; Ritenuto che tale motivazione sia adeguata e rilevato che il ricorso non vi si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]