CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05866/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13788-2024 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA], difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avversola SENTENZA n. 2962/2024 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 12/2/2026; Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Roma, con sentenza del 17/10/2023, ha omologato il concordato preventivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 1.2. L’Agenzia delle entrate, che aveva espresso voto contrario impedendo il formarsi delle maggioranze di legge e si era opposta all’omologazione, ha propostoreclamo. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito al reclamo, chiedendone il rigetto. 1.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.5. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che: -ai sensi dell’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., l ’ omologazione del concordato preventivo può essere pronunciata, anche in mancanza di consenso da parte dell’amministrazione finanziaria, quando l’adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento dellepercentuali di cui all ’ art . 109, comma 1, c.c.i.i. e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulta conveniente o non deteriore rispetto all’alternativa liquidator ia ; ha, in sostanza, ritenuto che: - s ono irrilevanti i motivi della mancata adesione dell’amministrazione che, qualora la proposta concordataria assicuri una soddisfazione non deteriore, si presume non rispondente ai principi di razionalità economica e, dunque, al canone del buon andamento dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 Cost.; - l a valutazione di fattibilità del piano dev’essere intesa, ai sensi dell’art. 112, comma 1, l ett. g), c.c.i.i., come “non manifesta inattitudine a raggiungere gli Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 obiettivi prefissati”, indipendentemente dal fatto che, ai fini dell’omologazione, si faccia o meno applicazione dello strumento del cd. cram-down fiscale di cui al citato comma 2- bis; -nel caso di specie, tale valutazione, come già rilevato dal tribunale, deveconcludersi positivamente. 1.6. Il commissario giudiziale, ha osservato la corte, nella relazione particolareggiata definitiv a , aveva , infatti, evidenziato che: - “ [OSCURATO:PERSONA] ha “prenotato” a favore di [OSCURATO:PERSONA] una parte deicrediti fiscali da “superbonus” di cui dispone, per l’importo di circa € 3,5 mln, di cui € 1.478.264 verranno utilizzati in compensazione per far fronte ai debiti concordatariverso il fisco, mentre la restante quota garantirà il versamento delle somme in denaro necessarie al soddisfacimento degli altri debiti alle scadenze previste dal piano concordatario ”; - “ t utti i crediti “prenotati” sono stati verificati da [OSCURATO:SOCIETA].(Startup innovativa, che si avvale di un integrato processo anche tecnologico, in gradodi garantire la totale tracciabilità del credito d’imposta, fin dalla sua origine) la quale ha rilasciato per ogni credito una specifica “comfort letter”…”; -“l’esame eseguito dal Prof. Tiscini nel suo elaborato relativamente al possesso delle capacità patrimoniali e finanziarie della [OSCURATO:SOCIETA] a sostenere gli impegni assunti, all’esito dei riscontri effettuati, si concludepositivamente”; - “l o scrivente condivide l’analisi condotta dal Prof. Tiscini in merito alle capacità patrimoniali e finanziarie attuali di [OSCURATO:SOCIETA].” e “ritiene chel’impegno assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA], alla luce di tutte le attività poste inessere dalla stessa, sia da ritenersi attendibile”; - “sulla base della documentazione esaminata lo scrivente rappresenta che in caso di [OSCURATO:PERSONA] l’unico attivo liquidabile della Società è sostanzialmente la partecipazione al95% nella controllata [OSCURATO:PERSONA] oltre alle liquidità e all’incasso dei crediti diversi”; - “ i Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 crediti fiscali di euro 318.328 non sono liquidabili ma andranno a compensare ilnotevole debito verso l’erario ”, pervenendo a stimare che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale , l’attivo della procedura ammonterebbe in €.136.284 a fronte di un apporto di risorse esterne previsto nella soluzione concordataria di €.2.300.000. 1.7. Il commissario giudiziale ha, dunque, ritenuto che, “per rendere aicreditori, intesi come soggetto unico, lo stesso plusvalore dato dalla finanza esterna che otterrebbero dall’accettazione della proposta di concordato ovvero 2.300.000, la procedura di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe ottenere dalle cause intrapresel’importo di euro 3.568.341,62 nel caso si giunga ad ottenere tali importi in 10 anni, euro 4.202.338,82 nel caso si giunga ad ottenere tali importi in 15 anni, euro 4.836.336,03 nel caso si giunga ad ottenere tali importi in 20 anni”. 1.8. La corte, poi, ha aggiunto che: - la maggiore convenienza del piano di concordato è stata, peraltro, fondata sulla pragmaticaosservazione dell’attestatore, fatta propria dal commissario, per cui, a prescindere dalla fondatezza o meno delle azioni risarcitorie esperibili, il valore dei beni risultanti dalle banche-dati liberamente consultabili (“CCIAA per le partecipazioni e [OSCURATO:PERSONA] per gli immobili”) di tutti gli amministratori per i quali l ’ azione non sia ancora prescritta, aggredibili in caso di vittoria nelle azioni giudiziali,è di appena 16.506 euro, evidenziando chetale valore non è minimamente paragonabile al plusvalore assicurato ai creditori dalla finanza esterna; - la reclamante , d ’ altro canto, non ha fornito specifici elementi che consentano di compiere, con elevataprobabilità, una valutazione prognostica positiva in ordine all’esito vittorioso di un ’ azione di responsabilità esperita nei confronti della Sottoriva e della Spessato,coinvolte nelle operazioni contestate Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 dall’amministrazione finanziaria, nonché di ravvisare l ’ effettiva solvibilità delle stesse. 1.9. La corted’appello, quindi, ha rigettato il reclamo. 2.1. L’Agenzia delle entrate, con ricorso notificato il 30/5/2024, ha chiesto , per tre motivi, la cassazione del la sentenza. 2.2. Ha resistito, con controricors o , la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. 2.3. È rimasto, invece, intimato [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di liquidatore del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. 2.4. Il Pubblico Ministero, con memoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso. 2.5. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, l ’ Agenzia ricorrente, censurando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., in combinato disposto con l’art. 112, commi 1, lett. g), e 3, c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di poter fondare il c.d. “cram-down fiscale” previsto dall’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i. su una comparazione meramente “numerica” tra il risultato atteso del piano concordatario, così come prospettato dalla proposta, e il risultato che potrebbe ricavarsi dall’alternativa procedura di liquidazione giudiziale, omettendo, per contro, di considerare che: - la sostituzione giudiziale dei creditori erariali prevista dalla norma indicata è consentita unicamente nei casi in cui il dissenso eventualmente manifestato dall’Amministrazione fiscale (ovvero dagli enti di previdenza e assistenza sociale) sia stato del tutto immotivato e, dunque, privo di qualsiasi ragionevolezza; - il Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 ricorso al “cram-down” dev’essere, viceversa, escluso se la valutazione espressa dal creditore risulti comunque conforme alla normale “razionalità economica”, come nei casi, come quello in esame,in cui il dissenso sia stato espresso in ragione non già di un mero raffronto tra il potenziale risultato della liquidazione giudiziale e il risultato, peraltro meramente prospettico e auspicato, dell’alternativa composizione negoziata della crisi d’impresa, ma di aspetti ulteriori, come: a) l’oggettiva affidabilità della proposta avanzata, la quale dovrà presentare sufficienti probabilità di trovare attuazione, naturalmente in una prospettiva exante, e dovrà quindi fondarsi su dati ed elementi dotati di un adeguato grado di certezza; b) la soggettiva credibilità dei proponenti, ivi incluso, oltre all’impresa che versi in stato di insolvenza o in stato di crisi e ai titolari dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, il soggetto che si offra, eventualmente, di mettere a disposizione proprie risorse per il superamento della crisi ovvero per la soddisfazione, almeno parziale, del ceto creditorio; c) l’aspettativa di reperire risorse ulteriori, in sede di liquidazione giudiziale, attraverso l’esperimento di azioni di revocazione e di azioni di responsabilità civile nei confronti dei titolari degli organi di amministrazione, direzione, gestione e controllo dell’impresa in crisi; - il giudice investito dell’omologazione di un concordato preventivo non può, dunque, limitarsi a verificare, quanto alla fattibilità del relativo piano, la “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, ma, nel caso in cui il medesimo giudice sia chiamato a valutare la ricorrenza dei presupposti per il cd. “cram-down fiscale”di cui all’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., deve procedere ad un più approfondito e attento esame delle effettive e reali possibilità di realizzazione del piano, accertando, in concreto, come previsto dall’art. 112, comma 3, c.c.i.i., se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 liquidazione giudiziale; - nel caso in esame, l ’ Agenzia reclamante, nell’atto di opposizione all’ omologazione, aveva dedotto una serie di dati, incidenti sulla credibilità “soggettiva” e “oggettiva” della proposta concordataria che la corte d’appello, al pari del tribunale, non ha preso in considerazione. 3.2. Con il secondo motivo, l’Agenzia ricorrente, censurando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116, comma 1°, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697, comma 1°, c.c. e con gli art. 119 ss. del d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la società proponente aveva adeguatamente dimostrato, attraverso la produzione di una serie di “confort letter” redatta da un advisor f iscale, la sussistenza e la consistenza dei creditid’imposta per il “ bonus 110% ”, sulla base dei quali la [OSCURATO:SOCIETA]. ha assunto l’impegno di fornire la “finanza esterna” essenziale per il pagamento, ancorché soltanto parziale, dei creditori, omettendo, tuttavia, di considerare, come l’Agenzia aveva dedotto con l’atto di reclamo, che: - le indicate “comfort letter” sono, in realtà,mere “dichiarazioni sostitutive”, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000e “si limitano a dichiarare di aver verificato la presenza, nella speciale piattaforma digitale “Ekobonus”, della documentazione attestante l’esistenza, la provenienza e la certificazione di ciascuno dei crediti in discorso, che, come tale, sarebbepronta a essere trasmessa al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate per la riscossione ”; - in particolare, “ si attesta la presenza dei necessari certificati, in tesiemessi da professionisti i quali non vengono nominativamente indicati né tantomeno si assumono la paternità e conseguente responsabilità della effettuata dichiarazione”; - “ tale dichiarazione viene asseritamente resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.n. 445 Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 del 2000 e, quindi, sotto una sorta di giuramento di verità”; -“le dichiarazioni così rese recano la sottoscrizione del Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale non è il professionista che avrebbe certificato l’an e il quantum dei riferiti crediti, o almeno di una quota di questi, ma è semplicemente il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché il destinatario dei mandate irrevocabili per la susseguente cessione dei crediti, condizionata all’omologazione del proposto concordato preventivo”; - le dichiarazioni sostitutive di atto o di fatto notorio non possono assurgere al rango di “prova”, nel senso fatto proprio dall’art. 116, comma 1°, c.p.c., e non possono, pertanto , valere a fondare una decisione giudiziale; - gli artt. 119 e ss. del d.l. n. 34/2020, del resto, subordinano la possibilità di far valere i crediti derivanti dal “bonus 110%”, e quindi anche la facoltà di cederli a terzi, all’avvenuta certificazione dell’effettivo svolgimento e dell’ammontare dei lavori cui il “bonus” è collegato; - l ’ esp erto indipendente (prof. Tiscini), il cui parere viene ampiamente richiamato nella motivazione della sentenza impugnata, si è, a sua volta, limitato a dare per assunta l’esistenza e consistenza dei crediti in questione sulla base delle suddette “letter”, senza richiedere documentazione ulteriore e, soprattutto, senza sottoporla all’esame di un tecnico esperto di edilizia e dei bonusfiscali a questa associati. 3.3. Con il terzo motivo, l’Agenzia ricorrente, censurando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1°, c.c., in combinatodisposto con l’art. 88, comma 2-bis, c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la reclamante non aveva fornito elementi specifici che consentano di svolgere una positiva valutazione prognostica in ordine all’esito vittorioso di un’azionedi responsabilita nei confronti dei soggetti coinvolti nelle operazioni contestate Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 dall’amministrazione finanziaria e all’effettiva solvibilità degli stessi, omettendo, per contro, di considerare che: - a norma dell’art. 2697, comma 1°, c.c., è il proponente che, in caso di cram-downfiscale, deve dimostrare la maggiore, o perlomeno non minore, convenienza del prospettato piano concordatario rispetto all’alternativa costituita dalla liquidazione giudiziale; - nel raffrontare tra loro le opposte prospettive del concordato preventivo e della liquidazione giudiziale, deve, inoltre,tenersi conto di tutte le potenziali forme di realizzo che si danno all’interno di quest’ultima, come le azioni di responsabilità, che sono esperibili nell’ambito di una liquidazione giudiziale e sono, viceversa, precluse nelle procedure concorsuali implicanti una “soluzione concordata” della crisi d’impresa; - la sentenza impugnata si è , invece, limitata a verificare la capienza patrimoniale dei soggetti responsabilicon esclusivo riferimento ai titolari degli organi di amministrazione e di controllo della società richiedente, ma senza svolgere alcun esame in ordine all’esperibilità e alla proficuità di azioni di responsabilità nei confronti di soggetti formalmente estranei alla compagine sociale e agli organi di amministrazione e di controllo della stessa ma coinvolti nelle operazioni contestate dall ’ amministrazione finanziaria. 4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 4.2. La corte d’appello, infatti, in sede di analisi comparativa di convenienza tra la proposta concordataria e l’alternativa liquidatoria, ha dichiaratamente condiviso i rilievi del commissario giudiziale, il quale, “sulla base della documentazione esaminata”, aveva dato espressamente atto che: -“in caso di [OSCURATO:PERSONA] l’unico attivo liquidabile della Società è sostanzialmente la partecipazione al 95% nella controllata [OSCURATO:PERSONA] oltre alle liquidità e all’incasso dei crediti diversi”; - “ i crediti fiscali di euro 318.328 non sono liquidabili Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 ma andranno a compensare ilnotevole debito verso l’erario”; - in caso di apertura della liquidazione giudiziale, l’attivo della procedura ammonterebbe, dunque, ad €. 136.284, a fronte di un apporto di risorse esterne previsto nella soluzione concordataria di €. 2.300.000; - “ la procedura di [OSCURATO:PERSONA]”, “per rendere aicreditori … lo stesso plusvalore dato dalla finanza esterna che otterrebbero dall ’ accettazione della proposta di concordato ovvero 2.300.000, dovrebbe”, pertanto, “ottenere dalle cause intrapresel’importo di euro 3.568.341,62 nel caso si giunga ad ottenere tali importi in 10 anni, euro 4.202.338,82 nel caso si giunga ad ottenere tali importi in 15 anni, euro 4.836.336,03 nel caso si giunga ad ottenere tali importi in 20 anni”; - la maggiore convenienza del piano di concordato emerge, peraltro, dal rilievo dell’attestatore, fatto propriodal commissario, per cui, a prescindere dalla fondatezza o meno delle azioni risarcitorie esperibili, il valore complessivo dei beni risultanti dalle banche-dati liberamente consultabili (“CCIAA per le partecipazioni e [OSCURATO:PERSONA] per gli immobili”) di tutti gli amministratori per i quali l’azione non sia ancora prescritta, aggredibili in caso di vittoria nelle azioni giudiziali, ammonta ad appena 16.506 euro e non è, dunque, minimamente paragonabile al plusvalore per i creditori aggiunto dalla finanza esterna. 4.3. Tali statuizioni, non censurate per l’omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio e specificamente indicati in ricorso, sono senz’altro corrette sul piano giuridico. 4.4. Questa Corte, infatti, con riguardo alla disciplina della legge fallimentare, ha già avuto modo di chiarire che: - l’art. 180, comma 4°, l.fall., nel testo introdotto dal d.l. n. 125/2020, conv. dalla l. n. 159/2020, disciplina il cd. cram-down fiscale, in base al quale “il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”; - il cram - down fiscale, tuttavia, a differenza di quello ordinario (che, come previsto dallo stesso art. 180, comma 4°, l.fall., origina dalla specifica contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, di creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto), attinge al segmento precedente dell’approvazione della proposta; - si tratta, infatti, di un meccanismo che, per una sorta di fictio , realizza il raggiungimento (forzoso) delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1°, l.fall. anche nel caso in cui esse non sono state in realtà raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), tutte le volte in cui il tribunale ritenga (in questo caso a prescindere da una specifica contestazione, essendo già sufficiente la mancata adesione) che la proposta concordataria di soddisfazione dei relativicrediti sia (più) conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; - il cram - down fiscale, quale meccanismo che realizza il presupposto, previsto dall’art. 180, comma 1°, l.fall., dell’approvazione del concordato “a norma del primo comma dell’articolo 177”, non si integra, dunque, un tertium genus rispetto alle ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179 l.fall.) o, viceversa, sia stata approvata (art. 180 l.fall.), trattandosi, piuttosto, di Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 una regola di omologazione che, proprio in virtù del suo funzionamento, si colloca nella seconda ipotesi, ove è infatti disciplinata (Cass. n. 1033 del 2024, in motiv.; Cass. n. 19981 del 2025, in motiv.). 4.5. Tali conclusioni, a fronte di norme pressoché identiche sul piano testuale (almeno in ordine al punto in esame), sono senz’altro applicabili anche nel mutato sistema introdotto dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: il quale, infatti, all’art. 88, comma 2-bis (ovvero, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 136/2024, il comma 3), prevede che “… il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza,assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente” (o non deteriore) “rispetto all’alternativa liquidatoria”, e cioè, come chiarito dal d.lgs. n. 136 cit., “della liquidazione giudiziale”. 4.6. Si tratta, peraltro, di un meccanismo che agevola la omologazione del concordato, per scelta legislativa volta al superamento di fattori inerziali nelle procedure con creditori pubblici, una volta verificata ad opera del giudice la decisività del voto ai fini del raggiungimento delle maggioranze, così inserendo la sostituzione della propria valutazione a quella dell’amministrazione nell’esercizio del giudizio di convenienza della proposta concordataria(cfr. Cass. n. 22415 del 2025). 4.7. Il tribunale, a fronte della mancata approvazione del concordato (solo) in ragione della “mancanza di adesione” o del Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 “voto contrario” “da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie”, sostituisce , dunque , la propria determinazione a quella già espressa dagli stessi, tutte le volte in cui (“anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente”) ritenga che la proposta concordataria “di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie” sia (più) conveniente rispetto alla soddisfazione dagli stessi conseguibile nella (alternativa) procedura di liquidazione giudiziale, e, per tale via, (a prescindere dalle ragioni del dissenso espresso dall’amministrazione finanziaria o dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, che divengono, pertanto, del tutto irrilevant i ) determina il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 109, comma 1, c.c.i.i. e, di conseguenza, l’approvazione della proposta. 4.8. Ed una volta accertata, in fatto, tale maggiore convenienza e realizzata, per tale via, l’approvazione (forzata) del concordato, l’omologazione dello stesso, come correttamente affermato dalla corte d’appello, non può che seguire le regole ordinarie: le quali impongono al tribunale, come stabilito dall’art. 112, comma 1, lett. g), c.c.i.i., di verificare soltanto (in difetto della contestazione sulla “convenienza” prevista dall’art. 112, comma 5) la “fattibilità del piano”, intesa come “non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, vale a dire “il soddisfacimento dei creditori” così come programmatonel piano previsto dall’art. 84, comma 1, c.c.i.i.. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. Ric. 2024, n. 13788–Sez. 1 – CC del 12 / 2 /202 6 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella m