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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08575/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con atto unico, ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 dicembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis 625 n. 2 cod. pen.; 81 comma 2, 110, 337 e 61 n. 2 cod. pen. commessi in Agrigento il 12 maggio 2021.

Rilevato che il primo motivo, con cui hanno dedotto la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito e, comunque manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha dato atto che il furto di preziosi all'interno di un'abitazione privata non poteva in alcun modo essere ricollegato allo stato di necessità ovvero all'asserita indigenza degli autori ( pag 4 e 5).

Considerato che il secondo motivo, con cui hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito e, comunque manifestamente infondato.

Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che i ricorrenti erano gravati da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato, con atto unico, ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 12 dicembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 624 bis 625 n. 2 cod. pen.; 81 comma 2, 110, 337 e 61 n. 2 cod. pen. commessi in Agrigento il 12 maggio 2021. Rilevato che il primo motivo, con cui hanno dedotto la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito e, comunque manifestamente infondato. La Corte di Appello ha dato atto che il furto di preziosi all'interno di un'abitazione privata non poteva in alcun modo essere ricollegato allo stato di necessità ovvero all'asserita indigenza degli autori ( pag 4 e 5). Considerato che il secondo motivo, con cui hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito e, comunque manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che i ricorrenti erano gravati da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] es
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