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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31336/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-I ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 496 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato ex art. 496 cod. pen., e il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea applicazione della legge penale circa il c.d. recesso attivo, sono ambedue inammissibili, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); i motivi hanno formulazione del tutto generica, senza una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha evidenziato come, al momento in cui si è posta in essere la condotta dichiarativa delle vere generalità, il reato era già consumato;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e/o mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di particolare tenuità del fatto argomentazioni logiche e corrispondenti agli orientamenti di legittimità (i numerosi precedenti penali, non in quanto tali, ma come indicativi della abitualità nella commissione di delitti);

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-I ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 496 cod. pen.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato ex art. 496 cod. pen., e il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'erronea applicazione della legge penale circa il c.d. recesso attivo, sono ambedue inammissibili, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); i motivi hanno formulazione del tutto generica, senza una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha evidenziato come, al momento in cui si è posta in essere la condotta dichiarativa delle vere generalità, il reato era già consumato; 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e/o mancanza di motivazione in riferimento all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di particolare tenuità del fatto argomentazioni logiche e corrispondenti agli orientamenti di legittimità (i numerosi precedenti penali, non in quanto tali, ma come indicativi della abitualità nella commissione di delitti); 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31336/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris