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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19371/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stesa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato ( artt. 624 - 625 n. 2 cod. pen. ) di capi di abbigliamento, sottratti all'interno di un esercizio commerciale, mediante violenza consistita nel forzare le vetrine e la saracinesca del negozio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione che, nell'affermazione di responsabilità, si sarebbe fondata esclusivamente sui rilievi dattiloscopici dei frammenti di impronta rinvenuti su uno scaffale del negozio, senza illustrare le ragioni della riconducibilità del fatto all'imputato.

2.2. Anche con il secondo motivo si denunciano vizi della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione dei fatti ìn scrutinio con quelli oggetto di altro giudicato.

Si lamenta che la Corte di appello avrebbe operato una inversione dell'onere della prova con riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi dì ricorso risultano inammissibilmente formulati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, oltre che reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi, sia perché manifestamente infondati. 2.Così il primo motivo, che si pone in termini meramente contestativi, senza sviluppare una effettiva critica al ragionamento probatorio sul quale si fonda l'affermazione di responsabilità, non si confronta con la motivazione resa, in doppia conforme, in termini del tutto congrui e privi di illogicità manifeste.

Emerge, infatti, dalla sentenza impugnata, una compiuta analisi degli indizi che hanno portato alla condanna del prevenuto; in particolare, risulta dirimente la circostanza che le impronte digitali, rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale preso di mira, siano state repertate sulla scaffalatura posta alle spalle del bancone di vendita, ovvero sugli scaffali depredati.

In assenza di letture alternative, neppure fornite dalla Difesa ricorrente, risulta logicamente supportata la deduzione dei Giudici che hanno ricondotto l'azione furtiva all'imputato, alla luce dell'ubicazione delle impronte, non giustificabile in altro modo, neppure con un'occasionale presenza nel negozio.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il diniego dell'invocata continuazione con reato oggetto di precedente giudicato è stato giustificato dall'assenza di elementi significativi della ricorrenza della continuazione, piuttosto, emergendo, dalla allegazione difensiva, secondo la discrezionale e non illogica valutazione della Corte di appello, l'abitualità dell'imputato a commettere reati contro il patrimonio.

A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a formulare contestazioni del tutto generiche in tema di onere della prova, senza allegare, come avrebbe dovuto, alcun elemento, non valutato dalla Corte di appello, che avrebbe potuto condurre a un diverso esito decisorio sul punto.

3.1. L'ordinanza impugnata è, invece, corredata da una motivazione coerente con la natura dell'istituto della continuazione, e conforme a consolidati canoni ermeneutici, secondo i quali, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., richiamato per la fase esecutiva dall'art. 671 cod. proc. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; essa non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelino una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, Rv. 266615).

Si vuole dire che non può, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand'anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo ( Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896).

Insomma, non vanno confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309).

Ed è per questo, per l'autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all'applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388).

Mentre, al contrario, non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, dì identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti. (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992, Rv. 190530).

Né rileva ch,e tra altri analoghi fatti di reato precedenti, la continuazione sia stata invece riconosciuta, essendo ovvio che l'ennesima reiterazione delle stesse condotte criminali possa determinare, alla luce di nuovi elementi di valutazione fondati su fatti diversi, una diversa considerazione del profilo criminale dell'imputato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862).

3.2. Posto, quindi, che in tema di applicazione della disciplina del reato continuato, l'unicità del disegno criminoso , costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, ciò che rileva, invece, è che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo.

Ed è tale programma criminoso a dovere essere positivamente e rigorosamente provato, gravando il relativo onere sulla parte che invochi la continuazione, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze costituenti indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti concernenti i singoli reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 -dep. 30/08/2016, Rv. 267580), e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.(Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196545 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili dì colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stesa città, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di furto aggravato ( artt. 624 - 625 n. 2 cod. pen. ) di capi di abbigliamento, sottratti all'interno di un esercizio commerciale, mediante violenza consistita nel forzare le vetrine e la saracinesca del negozio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione che, nell'affermazione di responsabilità, si sarebbe fondata esclusivamente sui rilievi dattiloscopici dei frammenti di impronta rinvenuti su uno scaffale del negozio, senza illustrare le ragioni della riconducibilità del fatto all'imputato. 2.2. Anche con il secondo motivo si denunciano vizi della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione dei fatti ìn scrutinio con quelli oggetto di altro giudicato. Si lamenta che la Corte di appello avrebbe operato una inversione dell'onere della prova con riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi dì ricorso risultano inammissibilmente formulati, vuoi perché finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, oltre che reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi, sia perché manifestamente infondati. 2.Così il primo motivo, che si pone in termini meramente contestativi, senza sviluppare una effettiva critica al ragionamento probatorio sul quale si fonda l'affermazione di responsabilità, non si confronta con la motivazione resa, in doppia conforme, in termini del tutto congrui e privi di illogicità manifeste. Emerge, infatti, dalla sentenza impugnata, una compiuta analisi degli indizi che hanno portato alla condanna del prevenuto; in particolare, risulta dirimente la circostanza che le impronte digitali, rinvenute all'interno dell'esercizio commerciale preso di mira, siano state repertate sulla scaffalatura posta alle spalle del bancone di vendita, ovvero sugli scaffali depredati. In assenza di letture alternative, neppure fornite dalla Difesa ricorrente, risulta logicamente supportata la deduzione dei Giudici che hanno ricondotto l'azione furtiva all'imputato, alla luce dell'ubicazione delle impronte, non giustificabile in altro modo, neppure con un'occasionale presenza nel negozio. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il diniego dell'invocata continuazione con reato oggetto di precedente giudicato è stato giustificato dall'assenza di elementi significativi della ricorrenza della continuazione, piuttosto, emergendo, dalla allegazione difensiva, secondo la discrezionale e non illogica valutazione della Corte di appello, l'abitualità dell'imputato a commettere reati contro il patrimonio. A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a formulare contestazioni del tutto generiche in tema di onere della prova, senza allegare, come avrebbe dovuto, alcun elemento, non valutato dalla Corte di appello, che avrebbe potuto condurre a un diverso esito decisorio sul punto. 3.1. L'ordinanza impugnata è, invece, corredata da una motivazione coerente con la natura dell'istituto della continuazione, e conforme a consolidati canoni ermeneutici, secondo i quali, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., richiamato per la fase esecutiva dall'art. 671 cod. proc. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose; essa non coincide con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelino una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni e opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, Rv. 266615). Si vuole dire che non può, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand'anche dovuta ad una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo ( Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896). Insomma, non vanno confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementi distintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unità quoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep. 1983 ) Rv. 158309). Ed è per questo, per l'autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81 cod. pen. non pone limiti temporali all'applicazione dell'istituto della continuazione, che si afferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevole lasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga da dati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unica matrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388). Mentre, al contrario, non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione della sussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo di tempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendo tali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto di una originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attività delinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, dì identiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti. (Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992, Rv. 190530). Né rileva ch,e tra altri analoghi fatti di reato precedenti, la continuazione sia stata invece riconosciuta, essendo ovvio che l'ennesima reiterazione delle stesse condotte criminali possa determinare, alla luce di nuovi elementi di valutazione fondati su fatti diversi, una diversa considerazione del profilo criminale dell'imputato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 248862). 3.2. Posto, quindi, che in tema di applicazione della disciplina del reato continuato, l'unicità del disegno criminoso , costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, ciò che rileva, invece, è che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Ed è tale programma criminoso a dovere essere positivamente e rigorosamente provato, gravando il relativo onere sulla parte che invochi la continuazione, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze costituenti indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti concernenti i singoli reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 -dep. 30/08/2016, Rv. 267580), e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.(Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196545 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili dì colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore
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