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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45473/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03QD9EW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta, rispetto al reato di furto, l'equivalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. con la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod.pen., ha rideterminato la pena nei suoi confronti per il reato di cui al capo a (furto) in mesi 10 di reclusione ed euro 180,00 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), mentre ha confermato la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo b (calunnia).

In particolare il ricorrente ha denunciato la mancanza di motivazione in ordine al superamento del minimo edittale nella quantificazione della pena. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha giustificato la quantificazione della pena in modo puntuale e logico, conformemente all'art. 133 cod.pen., alla luce della personalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti.

A ciò si aggiunga che per il reato di calunnia, la pena base è stata quantificata nel minimo edittale di 2 anni di reclusione, con un aumento di 3 mesi per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. e la successiva riduzione per il rito, pervenendosi così alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione (vedi sentenza di primo grado), mentre per il reato di furto, all'esito della riconosciuta equivalenza delle circostanze, la pena base è stata quantificata in quella media edittale in anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 270,00 di multa, ridotta per il rito, nella pena finale di mesi 10 di reclusione ed euro 180,00 di multa.

In proposito occorre ricordare che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01; v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01, secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

Il discostamento dal minimo edittale e la quantificazione della pena, comunque nei limiti della media edittale, per il reato di furto, come detto, risultano giustificati, in base alla complessiva motivazione della sentenza impugnata, alla luce della personalità e dei precedenti dell'imputato.

Peraltro, come si legge nella sentenza di primo grado, l'imputato ha commesso il reato 3 mesi dopo l'esecuzione di pena detentiva per altro furto precedentemente commesso. 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03QD9EW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta, rispetto al reato di furto, l'equivalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. con la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 3 cod.pen., ha rideterminato la pena nei suoi confronti per il reato di cui al capo a (furto) in mesi 10 di reclusione ed euro 180,00 di multa (già ridotta per il rito abbreviato), mentre ha confermato la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui al capo b (calunnia). In particolare il ricorrente ha denunciato la mancanza di motivazione in ordine al superamento del minimo edittale nella quantificazione della pena. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha giustificato la quantificazione della pena in modo puntuale e logico, conformemente all'art. 133 cod.pen., alla luce della personalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti. A ciò si aggiunga che per il reato di calunnia, la pena base è stata quantificata nel minimo edittale di 2 anni di reclusione, con un aumento di 3 mesi per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. e la successiva riduzione per il rito, pervenendosi così alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione (vedi sentenza di primo grado), mentre per il reato di furto, all'esito della riconosciuta equivalenza delle circostanze, la pena base è stata quantificata in quella media edittale in anni 1 e mesi 3 di reclusione ed euro 270,00 di multa, ridotta per il rito, nella pena finale di mesi 10 di reclusione ed euro 180,00 di multa. In proposito occorre ricordare che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949 - 01; v. anche Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01, secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Il discostamento dal minimo edittale e la quantificazione della pena, comunque nei limiti della media edittale, per il reato di furto, come detto, risultano giustificati, in base alla complessiva motivazione della sentenza impugnata, alla luce della personalità e dei precedenti dell'imputato. Peraltro, come si legge nella sentenza di primo grado, l'imputato ha commesso il reato 3 mesi dopo l'esecuzione di pena detentiva per altro furto precedentemente commesso. 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estens
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