CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Bologna,depositata in data 23 marzo 2023, e notificata in data 20 aprile 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva in giudizio la condanna alleriparazioni ed al risarcimento dei danni al proprio immobile in BajaSardinia, conseguenti alle infiltrazioni provenienti dall’immobile diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente sovrastante.Disposta consulenza tecnica e individuate le problematiche, venivaemesso provvedimento d’urgenza, a seguito del quale, secondo ilricorrente, parte almeno delle opere venivano spontaneamente eseguite.Numero registro generale 13306/2023Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 17975/2026Data pubblicazione 04/06/2026La parte odierna intimata, peraltro, continuava a contestare alcuni lavori(mancata impermeabilizzazione di una fioriera; mancata separazione delleacque nere da quelle bianche; rifacimento di un pavimento; mancanza diun elemento detto “toro” nei gradini; erroneo intervento su una parete diconfine).Una nuova consulenza stabiliva la natura meramente decorativa del“toro”, accertando l’esecuzione soddisfacente sulla parete di confine e lacorrettezza dell’inserimento delle acque di scolo.Ciononostante, il primo giudice ordinava l’esecuzione di tutte le operecontemplate dall’ordinanza cautelare, esclusa la separazione delle acquenere da quelle bianche.[OSCURATO:PERSONA] proponeva allora gravame, ma la Corte territoriale, perquanto ancora qui di interesse, stabiliva che la condanna all’esecuzionedelle opere andava confermata, in quanto relativa alla “cristallizzazionedel dictum del provvedimento cautelare” e che, in ogni caso, la confermadiscendeva anche dalla contestazione circa l’effettivo completamento delleopere previste.Ricorre quindi lo Stupazzini in cassazione affidandosi a un unico motivo,mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.All’esito della camera di consiglio del 13 maggio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia omessa o apparentemotivazione.In particolare, si deduce che il giudice, nonostante gli esiti delle perizie ela documentazione in atti, attestante l’avvenuta esecuzione delle opere,non solo negava la possibilità di un’ulteriore consulenza circa la verificadelle opere eseguite, ma non motivava nulla sul punto e addiritturavalorizzava la sussistenza di un contrasto fra le parti circa il mancatoNumero registro generale 13306/2023Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 17975/2026Data pubblicazione 04/06/2026completamento delle opere stesse per confermare la sentenza di primogrado, né comunque dava conto delle opere eseguite.2. Il motivo, sia pur complessivamente inteso, è fondato.La Corte territoriale, in effetti, fornisce una motivazione alla sua decisionesul punto, affermando, come riportato, che, da un lato, la condanna alleopere costituisce “cristallizzazione del dictum” del provvedimentocautelare e, dall’altro, che sussisteva contestazione tra le parti circa ilcompletamento delle opere.Ciò che però effettivamente costituisce l’essenza della censura è l’intimaed invincibile contraddittorietà della decisione.Infatti, a fronte di un motivo di impugnazione in cui si censurava ladecisione di primo grado, denunciandosi che la stessa aveva condannatoall’esecuzione di opere già eseguite, il giudice d’appello dapprima, inmaniera del tutto inopinata, ritiene irrilevante l’avvenuta esecuzione omeno delle opere che erano oggetto della condanna; poi appura che è incontestazione la loro identificazione e completezza; e quindi trae proprioda tale accertamento motivo di conferma della decisione, laddove,viceversa, la contestazione era ragione che imponeva l’esattaidentificazione delle opere eseguite e di quelle eventualmente noncorrettamente eseguite o rimaste ineseguite, proprio per dare risposta allaproposta impugnazione.In altri termini, proprio la premessa - fatta dal giudice d’appello - di unacontestazione in ordine alle opere eseguite e a quelle da eseguire e,dunque, alla conseguente incertezza, doveva imporre al giudice d’appellonon la conferma tout court, espressamente ritenendo superfluol’accertamento di quanto invece è l’ordinario oggetto del giudizio di meritoseguito a un provvedimento cautelare, ma anzi, come logica conseguenzadella premessa, la positiva verifica - sulla base del materiale probatorio o,se del caso, tramite una valutazione tecnica - di quanto era eseguito e diquanto no; e solo all’esito si sarebbe potuto confermare o meno laNumero registro generale 13306/2023Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 17975/2026Data pubblicazione 04/06/2026sentenza impugnata, la quale, proprio perché resa sul merito dicontroversia già oggetto di provvedimento cautelare, doveva riguardarenon soltanto la legittimità di quest’ultimo, ma soprattutto la persistenza omeno delle situazioni di fatto solo in via cautelare da quest’ultimo rilevate,onde statuire in via definitiva sul merito delle relative pretese.Il contrasto irriducibile fra le suddette affermazioni logicamentecontrastanti - che ha come ricaduta immediata una pronuncia gravementepregiudizievole, in potenza, per la parte obbligata, visto che essapresuppone, in contrasto con le regole del sistema processuale, lasovversione dei compiti del giudice dell’esecuzione rispetto a quelli delgiudice della cognizione, il quale ultimo è tenuto a verificare l’avvenutaesecuzione anteriormente alla formazione del titolo, mentre il primo puòsolo tener conto dell’esecuzione che si sia verificata successivamente -determina sicuramente la nullità della sentenza a mente dell’art. 132 cod.proc. civ.Invero, come noto, pur dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è tuttora denunciabile in cassazionel'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia consiste nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico”, nella “motivazione apparente”, per quanto qui rilevanel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (cfr. Cass. Sez. U.nn. 8053 e 8054 del 2014).2. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello, affinché si conformi alprincipio qui affermato e provveda altresì alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 13306/2023Numero sezionale 1748/2026Numero di raccolta generale 17975/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata,rinviando alla Corte d’appello di Bologna che, in diversa composizione,provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 13maggio 2026Il Presidente