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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2024

Cassazione n. 28204/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania del 5 ottobre 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 640, 61, n. 11, e 468, 61, n. 2, 81, secondo comma, cod. pen., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ritenendola equivalente alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., e ha rideterminato la pena; - che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, considerato che tale articolo non era applicabile all'impugnazione proposta, essendo stata differita la sua entrata in vigore alle impugnazioni proposte oltre il 30 giugno 2024; si veda al riguardo l'art. 94, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215; pertanto, applicandosi ancora l'art. 23-bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che indica genericamente il «difensore» quale parte istante, ne deriva che anche la parte civile poteva chiedere la trattazione orale; inoltre, l'impedimento del difensore dell'imputato a comparire all'udienza svoltasi in data 11 luglio 202023 non era documentato; - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile, essendo del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania del 5 ottobre 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 640, 61, n. 11, e 468, 61, n. 2, 81, secondo comma, cod. pen., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ritenendola equivalente alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., e ha rideterminato la pena; - che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, considerato che tale articolo non era applicabile all'impugnazione proposta, essendo stata differita la sua entrata in vigore alle impugnazioni proposte oltre il 30 giugno 2024; si veda al riguardo l'art. 94, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215; pertanto, applicandosi ancora l'art. 23-bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che indica genericamente il «difensore» quale parte istante, ne deriva che anche la parte civile poteva chiedere la trattazione orale; inoltre, l'impedimento del difensore dell'imputato a comparire all'udienza svoltasi in data 11 luglio 202023 non era documentato; - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile, essendo del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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