CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17970 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suo procuratore speciale e rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura speciale a margine del ricorso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trento n. 114/02/17, depositata in data 5 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento del Comune di Avio n. 2/2010 con il quale veniva intimato il versamento della somma di Euro 92.588,00 a titolo di differenza ICI per l'anno di imposta 2005, oltre sanzioni. Il Comune riteneva i versamenti effettuati insufficienti, in particolare in relazione a: 1) la centrale idroelettrica di Avio disconosceva l'applicabilità del criterio DOCFA adottato dalla società riliquidando l'imposta sulla base del valore contabile; 2) "l'immobile a servizio paratoie e canale di derivazione [OSCURATO:PERSONA]" liquidava l'imposta corrispondente in quanto non versata; 3) le particelle fondiarie (aree riconosciute edificabili) nn. 3173, 3174/2, 3174/3, 3175/3, 3175/4, 3179, 1365/10, 3998/1, 3998/17, 3998/60, 3999/1, 3737/3 liquidava l'imposta corrispondente in quanto non versata. -la Commissione tributaria di primo grado di Trento accoglieva parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo l'illegittimità dell'assoggettabilità ad ICI del canale Biffis, in quanto destinato a soddisfare anche bisogni di carattere collettivo; -la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello principale della contribuente e accoglieva quello incidentale del Comune di Avio; -avverso detta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione articolato in un motivo cui resiste il Comune di Avio con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria; Considerato che 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, 8 d.lgs. n. 546/1992 e 10, comma 3, I. n. 212/200, per avere la CTR negato la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata applicativa degli artt. 2 e 5 del d. Igs. 504/1992 in merito alla determinazione della base imponibile ICI dei beni in questioni. La contribuente osserva che l'avviso di accertamento impugnato con il quale il Comune di Avio provvedeva al recupero dell'ICI per l'anno 2005 si fondava sulla applicazione retroattiva della rendita attribuita dal Servizio catasto di Trento nel 2011 (nell'ambito di accordi con la società) in ragione di una condizione di incertezza del quadro normativo di riferimento. In particolare, per effetto della norma interpretativa di cui all'art. 1 - quinquies d.l. n. 44 del 2005, veniva stabilita l'inclusione nel computo della rendita delle centrali elettriche delle parti non infisse al suolo; inclusione che, però, non forniva alcune,indicazione circa tali parti e dei criteri da utilizzare ai fini della loro valorizzazione ai fini dell'imposta (dovendosi tener conto, ad esempio, della particolare natura di tali beni sottoposti ad una veloce vetustà e obsolescenza dei beni). A conferma delle incertezze scaturite dalla norma indicata si pone, poi, a parere della ricorrente, la Circolare 6/T del 30.11.2012 emessa dall'Agenzia del territorio (richiamata dall'art. 1, comma 244, I. n. 190 del 2014) con la quale si sono individuate le singole componenti immobiliari oggetto di stima e i criteri da utilizzare per la determinazione del valore ai fini dell'imposta. 2.11 motivo è fondato. 2.1. L'avviso di accertamento impugnato aveva come presupposto gli insufficienti versamenti effettuati dalla ricorrente per ICI anno 2005 afferenti: un edificio p. ed. 1196 "[OSCURATO:PERSONA] di Avio", per il quale il Comune di Avio aveva applicato, a fronte del criterio catastale adottato dalla contribuente a seguito di DOCFA, il valore contabile (ex art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992); altro edificio p. ed. 1181/2-1507 "Immobile a servizio paratoie e canale di derivazione [OSCURATO:PERSONA]" per il quale l'ente territoriale aveva accertato l'omesso versamento dell'imposta. All'epoca della notifica dell'avviso di accertamento, il Comune resistente non aveva attribuito la rendita catastale agli immobili de quibus; rendita che è stata determinata dal Servizio catasto il 2.12.2011. 2.2. Questa Corte ancora recentemente, anche decidendo una questione pressoché identica a quella oggi in esame (Cass. n. 32082 del 09/12/2019) ha affermato che «In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria" - desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" - è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto - il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione - come emerge dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti. (Fattispecie in tema di ICI in cui la S. C. ha ravvisato l'obiettiva incertezza normativa dopo l'entrata in vigore dell'art. 1-quinquies del di. n. 44 del 2005, conv. in I. n. 88 del 2005, in ordine alla concreta individuazione delle centrali elettriche ai fini della determinazione della base imponibile e del loro valore tassabile)». L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione. Tanto premesso osserva il Collegio che con l'art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, è stato previsto: «1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento». La norma individua, dunque, nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale prescrivendo che debbano essere considerati non solo i fabbricati censiti in catasto con la categoria D ma anche gli impianti mobili ad essi connessi e necessari per la produzione di energia elettrica. L'art. 1 quinquies cit. è stato causa di una obiettiva incertezza circa la concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati al fine di incrementare il valore dell'impianto e circa il valore da attribuire agli stessi, tenuto conto della vetustà e dell'obsolescenza. In proposito il Collegio condivide le motivazioni già espresse da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio tra le medesime parti e riferita ad altra annualità ICI (Cass. n. 10126 del 2019; n. 17035 del 2021). Con tali pronunce si è riconosciuta la sussistenza di una incertezza normativa oggettiva derivante dalla indeterminatezza relativa alla individuazione dei beni da assoggettare ad ICI anche dopo l'entrata in vigore della menzionata normativa, tenuto conto che, con la Circolare dell'agenzia del territorio n. 6/T del 30.11.2012, l'Amministrazione finanziaria aveva risolto i dubbi interpretativi solo successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1 quinques cit. 2.3.Riscontrata un'ipotesi di incertezza oggettiva (contestata dalla contribuente correttamente con il ricorso di primo grado, v. pag. 6 del ricorso per cassazione) quanto all'individuazione e ai criteri di determinazione della rendita ai fini ICI ai beni come quelli in esame, nella fattispecie oggetto del presente scrutinio assume, poi, rilievo la condotta tenuta dalla contribuente risultando incontestato che essa aveva dato avvio per un immobile alla procedura DOCFA, successivamente promosso iniziative con il [OSCURATO:PERSONA] per individuare i criteri e le modalità di dichiarazione e di classamento alla luce dell'art. 1 quinquies cit.; iniziative che si erano concluse con l'accordo stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] e la società avente causa della contribuente. Tali elementi, unitamente valutati, fanno emergere, da un lato, l'assenza di qualsivoglia condotta elusiva da parte della contribuente e, dall'altro, l'esistenza nella fattispecie in esame di una incertezza oggettiva della norma impositiva circostanze che, unitamente valutate, rilevano ai fini di mandare esente da ogni responsabilità sanzionatoria la contribuente. Questa, infatti, non poteva assolvere all'obbligo del pagamento dell'ICI secondo il valore dell'attribuzione della nuova rendita catastale determinata dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; determinazione avvenuta alla luce dell'art. 1 -quinquies cit. la cui portata, per come sopra evidenziato, è stata oggetto di dubbi interpretativi risolti dall'Amministrazione finanziaria solo il 30.11.2012. 3.11 ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente limitatamente alle sanzioni irrogate. 4.Le spese del giudizio di merito e di legittimità possono essere compensate tra le parti in ragione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricor