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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35002/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. che legittima il pubblico ministero e l'imputato a ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

La prospettata erronea contestazione del reato di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967 in luogo di altra fattispecie incriminatrice meno grave in relazione alla detenzione di due bombe carta non pone una questione di qualificazione giuridica avendo da tempo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte chiarito che la bomba carta per la natura e la quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezione, può avere un effetto dirompente, divenendo un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 243377 - 01).

Evidentemente è compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del congegno, e cioè se abbia o meno micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego.

Nella specie tale apprezzamento, sia pure con le particolari modalità e nei limiti del procedimento di applicazione della pena a richiesta, è stato compiuto nei termini fissati nell'imputazione e non è più sindacabile in questa sede.

Ritenuto che non si sottrae all'inammissibilità il ricorso avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. che legittima il pubblico ministero e l'imputato a ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). La prospettata erronea contestazione del reato di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967 in luogo di altra fattispecie incriminatrice meno grave in relazione alla detenzione di due bombe carta non pone una questione di qualificazione giuridica avendo da tempo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte chiarito che la bomba carta per la natura e la quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezione, può avere un effetto dirompente, divenendo un congegno esplosivo la cui cessione e detenzione sono punite rispettivamente a norma degli artt. 1 e 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Sez. 1, n. 6132 del 22/01/2009, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 243377 - 01). Evidentemente è compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del congegno, e cioè se abbia o meno micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego. Nella specie tale apprezzamento, sia pure con le particolari modalità e nei limiti del procedimento di applicazione della pena a richiesta, è stato compiuto nei termini fissati nell'imputazione e non è più sindacabile in questa sede. Ritenuto che non si sottrae all'inammissibilità il ricorso avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduce il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso,