CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; - udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi dei ricorrenti, nonché l'annullamento con rinvio limitatamente alla aggravante della premeditazione dell'omicidio Napoli; rigetto nel resto del ricorso del Procuratore Generale; - uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;- udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; - uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 24 gennaio 2018 la Corte di assise di appello di Bari ha confermato la pronunzia di primo grado (emessa in data 26 gennaio 2016, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare di Bari), che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (sodali del dan Conte - Cassano), aggravati dalla premeditazione (esclusa l'aggravante prevista dall'art. 577 comma 1 n. 4 cod.pen.), assorbite nel più grave delitto di cui all'art. 575 cod.pen. le lesioni personali cagionate a [OSCURATO:PERSONA] (capo A), nonché in relazione ai reati di ricettazione, porto e detenzione dell'arma utilizzata per commettere i delitti (capo B). Tutti i reati sono stati ritenuti, altresì, aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. (aggravanti prima previste dall'art. 7 della legge 203/91). Con la stessa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (appartenente al clan Strisciuglio) e degli altri delitti connessi a tale vicenda (capi C, D e E); in particolare, sono stati ritenuti responsabili dei delitti di cui al capo C (omicidio aggravato anche dalla premeditazione ed esclusa l'aggravante prevista dall'art. 577 comma 1 n. 4 cod.pen.), capo D (con esclusione della ricettazione e del delitto di cui all'art. 23 legge 110/75) e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di occultamento di cadavere del Dellino di cui al capo E). 2. Avverso la suindicata sentenza di appello avevano proposto ricorso in cassazione gli imputati e la Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 44531 del 29 ottobre 2019, ha accolto gli stessi ricorsi, ritenendo fondata la deduzione - comune a tutti i ricorrenti - di mera apparenza di motivazione. La sentenza di annullamento ha affermato che la decisione impugnata - nel suo sviluppo argomentativo indipendente dalla testuale riproduzione della sentenza di primo grado- non contenesse alcuna reale espressione di quel necessario percorso di considerazione ed elaborazione dei contenuti delle doglianze difensive, risultando condensata tanto la sintesi dei motivi che le risposte ai medesimi in due sole pagine dell'elaborato (pag. 108 e pag. 109). 3. Con sentenza del 12 agosto 2021, la Corte di assise di appello di Bari, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati, ma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo l'aggravante della premeditazione di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cod.pen. in relazione ai reati sub A) e C), dichiarate assorbite quanto al capo B) le imputazioni ex artt. 9-10-12 legge 497/74 in quelle ex art. 23 legge 110/75, con le già riconosciute continuazione tra i reati per tutti gli imputati e recidiva per il solo [OSCURATO:PERSONA]; ha, quindi, rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in 20 anni di reclusione, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in 19 anni e 4 mesi di reclusione e la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in 17 anni di reclusione. Nel giudizio di rinvio, sono stati acquisiti (udienza del 5 novembre 2020), con il consenso di tutte le parti, il verbale di manifestazione della volontà di collaborare in data 19 settembre 2019 ed il verbale di interrogatorio in data 15 novembre 2019 di [OSCURATO:PERSONA], affiliato nell'articolazione del quartiere Libertà del clan Strisciuglio, poi spostatosi al quartiere [OSCURATO:PERSONA], dove c'era il [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso la sentenza del 12 agosto 2021 ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari. 4.1. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale non ha correttamente applicato la disposizione relativa all'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione alla luce dei criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità, non ritenendola sussistente nonostante le evidenze processuali poste alla base della stessa decisione. 4.1.1. Evidenzia, quindi, il Procuratore Generale che, in riferimento all'omicidio di Napoli, l'applicazione dei criteri indiziari elaborati dalla giurisprudenza alle valutazioni probatorie operate nella sentenza di appello fuga ogni dubbio in ordine alla sussistenza della premeditazione. 4.1.2. Sostiene il Procuratore Generale ricorrente che l'ancoraggio ai criteri di riconoscimento della premeditazione conduce alle medesime conclusioni in riferimento all'imputazione di cui al capo C). 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia contraddittorietà intrinseca della motivazione relativa all'esclusione dell'aggravante della premeditazione. 4.3. Con il terzo motivo il Procuratore Generale denunzia insufficienza della motivazione. 5. Con atto a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; atto al quale sono stati allegati copia dei motivi di appello, dei motivi aggiunti, delle memorie difensive, della consulenza medico - legale e di quella informatica. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità. Assume che la sentenza impugnata è inficiata da plurimi vizi che, da soli ed unitariamente considerati, stravolgono, in maniera radicale, l'epilogo decisorio.Sul punto, il ricorrente rimarca l'errore di diritto in cui cade il giudice del rinvio, quando (a pag. 41 della sentenza) afferma che la sicura attendibilità intrinseca dei collaboratori scaturisce dal giudizio di affidabilità delle loro dichiarazioni già espresse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in altra vicenda processuale (proc. n. 1953/06 RG). Sotto altro aspetto (a pag. 42 della sentenza) la Corte di assise di appello ha rimproverato alle difese di non aver allegato ragioni di odio, di rancore o di animosità che avrebbero ispirato la falsa indicazione del [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente negli omicidi. Sostiene quindi il ricorrente che, in questo modo, il giudice di merito ha introdotto un elemento di valutazione estraneo al protocollo di validazione dei contributi ex art. 192, comma 3, cod.proc.pen., in cui sono le dichiarazioni a costituire oggetto di prova; peraltro, la difesa aveva individuato una precisa ragione sottostante all'indicazione calunniosa del [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] (ovverosia, la necessità di dissimulare la partecipazione del proprio nipote, [OSCURATO:PERSONA], coinvolto nell'episodio attraverso il riscontro di plurime fonti di prova). Né può condividersi l'assunto della Corte territoriale secondo cui questa motivazione potrebbe riferirsi al solo [OSCURATO:PERSONA], ma non anche estendersi al [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha, infatti, omesso di considerare (impiegando una tecnica elusiva della confutazione delle censure difensive) che è endemico il rischio delle circolarità della prova. Assume, altresì, il ricorrente che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per certi versi, una ricostruzione totalmente diversa rispetto ai riferimenti rievocati dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, in rotta di collisione con le evidenze oggettive. In altri termini, una terza verità incompatibile ed inconciliabile con il racconto degli altri collaboranti. Tanto che la stessa Corte territoriale è stata costretta a riconoscere che più significativo è il contrasto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] con quelle dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha inserito l'incontro con i rivali del clan Conte in un contesto diverso, nell'ambito del quale ci sarebbe stata la sua fuga e, quindi, la decisione dei quattro soggetti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] di rispondere a loro volta. Aggiunge il ricorrente che la Corte territoriale ha evidenziato l'esistenza di ineliminabili contrasti anche in altri snodi dell'iter argomentativo, ma, ciò nonostante, ha omesso di dirimere tali contrasti, proponendo una ricostruzione coerente e logica in cui trovino composizione le dichiarazioni confliggenti tra di loro. Il deducente indica i passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori che sarebbero in contrasto, svolgendo una serie di considerazioni in fatto, al fine di evidenziare la mancanza di attendibilità delle stesse propalazioni e, comunque, l'inconciliabilità degli accadimenti storici, anche in considerazione delle risultanze degli accertamenti tecnici e delle intercettazioni. 5.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunziano vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Sostiene il ricorrente che la motivazione è anche graficamente mancante in ordine al concreto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena. 5.3. In data 31 ottobre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. 5.4. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è stata presentata una memoria, contenente motivi aggiunti, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5.4.1. Si denunziano vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove. La difesa indica una serie di elementi che non sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale: a) la giovanissima età dell'imputato al momento della commissione del fatto (appena diciottenne); b) la circostanza che il Digiacomamtonio non fosse affiliato ad alcun clan e che fosse addirittura incensurato; c) la circostanza, alquanto improbabile, che un capoclan, quale il [OSCURATO:PERSONA], possa aver affidato la commissione di un duplice omicidio ad un ragazzo appena diciottenne e, tra l'altro, non affiliato, con particolare riferimento alla commissione del secondo omicidio, ben diverso dal primo per l'importanza del fine da raggiungere (evitare che il Dellino crollasse emotivamente e potesse far arrestare gli altri sodali), e che prevedeva delle modalità ed una preparazione non comune, nonché un'affidabilità assoluta e difficilmente rinvenibile in un ragazzo di diciotto anni (soprattutto laddove, a dire del [OSCURATO:PERSONA], si era creata la necessità di modificare l'originario gruppo di fuoco, che sarebbe dovuto essere composto, in un primo momento, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], sostituendo il primo con il [OSCURATO:PERSONA]); d) la mancata menzione e il mancato riconoscimento, da parte dell'appuntato Ciaccia, all'interno dell'auto [OSCURATO:PERSONA] di proprietà del Dellino, del [OSCURATO:PERSONA], sebbene lo stesso appuntato avesse dichiarato espressamente di operare nel territorio di Bitonto da 19 anni e di escludere che si fosse trattato di soggetti di Bitonto; e) il mancato rinvenimento, da parte dei carabinieri operanti ed intervenuti nell'immediatezza del fatto per effettuare il sequestro della [OSCURATO:PERSONA], di impronte digitali riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]; f) la discrasia tra le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] all'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui lo stesso GUP, descrivendo le affermazioni del propalante come "precise indicazioni in ordine alle circostanze di tempo e luogo dell'omicidio Napoli (pochi giorni dopo, vicino ai carabinieri) e delle responsabilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (però non sono andato io, l'ho mandato io. Ho mandato cinque persone)" e la relazione di servizio dell'app. Ciaccia di cui al punto precedente, descrive la presenza di soli quattro soggetti e non cinque; g) la diversa collocazione, all'interno della [OSCURATO:PERSONA], dei componenti del gruppo di fuoco, laddove in un primo momento il [OSCURATO:PERSONA] era collocato sul sedile posteriore lato destro e, in un secondo momento, sul sedile anteriore, al lato destro del guidatore; h) la completa mancanza di sovrapponibilità effettiva sia tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'assoluta discrasia tra tali dichiarazioni e quelle di [OSCURATO:PERSONA]. 5.4.2. Si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento agli artt. 56 e 575 cod.pen. Assume il ricorrente che il motivo ha rilevanza a seguito dell'intervenuta decisione, da parte della Corte di assise di appello, di escludere la premeditazione con riferimento alle ipotesi di omicidio consumato e omicidio tentato e, in particolare, all'aumento di pena stabilito ex art.81 cpv. cod.pen., con riferimento al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, non sarebbe configurabile l'ipotesi delittuosa in esame, così come si evince tanto dalla contestazione, recante, esclusivamente, la menzione della norma senza alcun riferimento alla condotta contestata. Il capo d'imputazione, anche a seguito di un'attenta analisi, descrive la condotta omicidiaria, esclusivamente nei confronti di Napoli, per nulla argomentando, poi, sul tentativo di omicidio di Conte. I due destinatari del commando, all'avvicinarsi della [OSCURATO:PERSONA], presero, spontaneamente, direzioni diverse (entrambi non si erano accorti di essere seguiti) e i colpi della mitraglietta erano stati diretti solo all'indirizzo del Napoli. Nessuna ulteriore azione di fuoco era stata intrapresa successivamente all'esplosione, ai danni dell'altro presunto bersaglio dei killer. Persino le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono a un "mandato esplorativo", inidoneo per sé stesso, a configurare addirittura un duplice omicidio in pieno giorno. Inoltre, sul punto vi è una completa mancanza di motivazione nel corpo della sentenza impugnata; la Corte territoriale, malgrado i molteplici rilievi difensivi attinenti all'attribuzione della responsabilità penale in relazione alla contestazione dei fatti - reato, nulla sostiene in relazione al tentato omicidio, limitandosi ad effettuare, sotto il profilo sanzionatorio, l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. 5.4.3. Si denunziano vizi motivazionali con riferimento al trattamento sanzionatorio rideterminato a seguito dell'annullamento della sentenza, relativamente all'aggravante della premeditazione, nonché omessa motivazione in riferimento all'aumento di pena ex art. 416bis.1 cod.pen. 5.4.4. Vengono svolte controdeduzioni al ricorso del Procuratore Generale, sostenendo l'inammissibilità dell'impugnazione, atteso che l'aggravante della premeditazione, il cui annullamento costituisce oggetto del gravame, in realtà nei capi d'imputazione è stata solo menzionata nell'ambito della rubrica, ma non è stata descritta in alcun modo la condotta premeditata nei suoi connotati essenziali ai fini della contestabilità dell'aggravante medesima. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. In via generale, il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la motivazione sarebbe strutturata per relationem a quella di primo grado, senza valutare in maniera adeguata le deduzioni difensive. In particolare, sia nei motivi di appello principali sia in quelli aggiunti (nonché nelle memorie difensive) si era contestato il percorso della sentenza di primo grado, la quale, adagiandosi su una acritica presunzione di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (ritenuti tali in altra sentenza), ha del tutto disatteso il protocollo di valutazione della chiamata in correità (e dei relativi riscontri individualizzati), così come elaborato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. E, in questo caso, si imponeva una indagine ancora più stringente e penetrante in ordine alla credibilità del propalante [OSCURATO:PERSONA], ove si ponga mente alla circostanza (del tutto sottovalutata dal primo giudice) che il collaboratore aveva individuato, quale concorrente, [OSCURATO:PERSONA], la cui estraneità era stata invece acclarata con un provvedimento di archiviazione.6.2. Richiamati i principi giurisprudenziali in materia di valutazione della prova dichiarativa dei collaboratori di giustizia, il ricorrente sostiene che il Giudice di primo grado ha trascurato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (e quelle de relato di [OSCURATO:PERSONA]) sono contrastate da tutti i dati oggettivi ed i contributi dichiarativi acquisiti al patrimonio processuale; e la relativa censura proposta in appello è rimasta priva di qualsiasi risposta nella pronuncia della Corte territoriale. 6.3. Aggiunge il ricorrente che emerge dagli atti come il [OSCURATO:PERSONA] abbia, letteralmente, saccheggiato il racconto del [OSCURATO:PERSONA], adeguandosi alla ricostruzione di quest'ultimo, già ritenuto soggettivamente attendibile dagli inquirenti, nella prospettiva utilitaristica di meritare analogo giudizio e trattamento premiale. Quanto, poi, ad altri particolari di contorno (il luogo dell'omicidio; l'auto utilizzata; il fermo del ragazzo risultato estraneo; le modalità dell'esecuzione, etc.), ricorda il ricorrente che l'episodio in oggetto aveva trovato vasta eco nei mass - media locali, che avevano diffuso le notizie relative all'omicidio del Napoli ed ai successivi sviluppi investigativi; sicché, queste circostanze si appartenevano al patrimonio di conoscenza del [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Il ricorrente evidenzia gli altri vizi motivazionali in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado, sostenendo che, anche dopo l'annullamento con rinvio disposto da questa Corte, quella territoriale non ha argomentato in maniera specifica su tutte le censure difensive relative alla valutazione delle prove. In proposito, vengono indicate tutte le risultanze che sono state oggetto di contestazione dinanzi ai giudici dell'appello, evidenziando anche i contrasti tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le altre emergenze processuali, ivi compreso la documentazione depositata dalla difesa relativa alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., alla quale all'epoca dei fatti il ricorrente era sottoposto. 6.5. Il ricorrente, inoltre, richiama le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che mettono in crisi l'impianto accusatorio, avendo ricostruito il delitto in termini del tutto diversi dagli altri due collaboratori. 6.7. Vengono poi analizzati tutti i dati relativi ai cc.dd. riscontri, sui quali il ricorrente svolge censure, anche con riferimento al percorso valutativo operato dai giudici di merito. 7. Con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con il primo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge in ordine all'utilizzabilità per la decisione dei tabulati telefonici. Il ricorrente, in via preliminare e quale questione non proponibile nel giudizio di appello, perché sorta successivamente, eccepisce l'inutilizzabilità dei tabulati acquisiti nel corso delle indagini, in violazione del disposto di cui all'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy), per come modificato con il d.l. 132/2021, entrato in vigore il 30 settembre 2021.Sostiene il ricorrente che il decreto - legge non ha previsto alcuna norma intertemporale, il che rende necessario individuare nei principi giurisprudenziali la soluzione in ordine all'applicabilità immediata della nuova normativa anche ai processi in corso. Richiama quindi i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 4265/1998 e n. 10086/1998. Sostiene, altresì, che la questione è decisiva per la valutazione dei fatti oggetto del processo: l'importanza dei tabulati emerge, infatti, dalle stesse motivazioni della sentenza, in cui vi si fa più volte riferimento. È evidente, dunque, che i tabulati telefonici - acquisiti nel corso delle indagini - debbano essere dichiarati inutilizzabili, con conseguente pronuncia di annullamento con rinvio della sentenza, che permetta lo svolgimento di un nuovo giudizio di merito al netto del materiale probatorio così escluso. 7.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata merita comunque censura per aver confermato la responsabilità penale attraverso una motivazione inidonea a confutare le doglianze della difesa. Le lacune motivazionali già censurate nella precedente sentenza di appello - relative alle anomalie della pronuncia di primo grado - sono presenti anche nel provvedimento qui impugnato, ovviamente nel confronto con gli argomenti sviluppati dalla difesa, sia nell'atto di appello, che nella memoria depositata per il giudizio di rinvio (anche alla luce della più recente acquisizione del verbale di interrogatorio del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]). Nell'atto di impugnazione la difesa aveva segnalato che: le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] non avevano trovato alcun riscontro estrinseco individualizzante; le stesse contenevano diverse e rilevanti discrasie, ammesse dallo stesso Giudice; oltre a ciò, diversi passaggi della ricostruzione collidevano con dati documentali e oggetti emersi dalle indagini, che vengono specificamente indicati nella articolazione del motivo di ricorso. In punto di diritto, nell'atto di impugnazione la difesa aveva segnalato: un'errata applicazione del principio della c.d. frazionabilità delle dichiarazioni dei propalanti, inversa rispetto alla sua ratio; l'assenza di una effettiva e concreta valutazione sulla attendibilità dei collaboratori; l'errata valorizzazione, quale riscontro alle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], nonostante lo stesso a volte avesse riferito fatti a suo dire appresi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (in violazione di quanto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 20804 del 29 novembre 2012). Tali argomenti erano stati approfonditi anche attraverso una memoria depositata nel giudizio di rinvio, in cui, tra l'altro, si segnalava: l'anomalia di una ricostruzione degli eventi che - a voler considerare il [OSCURATO:PERSONA] attendibile - da un punto di vista temporale non sarebbe stata coerente con le distanze e le condotte che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto realizzare; l'assenza di riscontri a tale ricostruzione nel materiale in atti, considerando che erano stati acquisiti i tabulati telefonici di alcuni dei soggetti coinvolti - tra cui appunto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] -, da cui avrebbe dovuto, nel caso, emergere la corrispondenza al vero delle numerose telefonate ricevute (mentre dormiva) dal [OSCURATO:PERSONA]; così come l'acquisizione, non svolta, dei tabulati del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto verificare o smentire spostamenti sul territorio coerenti con le condotte a lui attribuite, ma in assenza di tale elemento non si poteva certo ricorrere a mere conclusioni apodittiche; l'anomalia di aver coinvolto nel delitto un soggetto - il ricorrente - completamente avulso dalle fasi precedenti, né tanto meno risultato in contatto con gli altri soggetti coinvolti nei fatti; la smentita alla ricostruzione dei fatti fornita da [OSCURATO:PERSONA] - per la fase successiva all'agguato in danno di Conte e Napoli - individuabile nella documentazione sulla misura applicata in quel periodo al [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] nulla aggiungevano di genuino nella ricostruzione del fatto, al contrario limitandosi a riportare per l'omicidio Dellino fatti noti processualmente e sulla stampa da tempo (come ammesso dallo stesso collaborante); la circostanza che, in ordine al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] indicava lo stesso imputato quale fonte delle sue dichiarazioni, così riproponendosi la problematica della identità di fonte per i diversi propalanti de relato. Evidenzia il ricorrente che anche in ordine a tali censure la Corte territoriale si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, poi approfondendo quanto emerso successivamente (ossia le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]) e dichiarando di aderire ai criteri valutativi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In tale parte di motivazione, tuttavia, la sentenza non ha in alcun modo espresso una propria valutazione in ordine alle evenienze rappresentate nell'interesse del ricorrente sia nell'atto di appello, sia nella memoria difensiva. Invero, nulla la sentenza ha risposto in merito a: l'anomalia di una ricostruzione degli eventi che - a voler considerare il [OSCURATO:PERSONA] attendibile - da un punto di vista temporale, non sarebbe stata coerente con le distanze e le condotte che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto realizzare; la conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], perché contenute nell'ordinanza cautelare emessa a suo carico nel proc. 'Libertà'; l'anomalia di aver coinvolto nel delitto un soggetto - il ricorrente - completamente avulso dalle fasi precedenti, né tanto meno risultato in contatto con gli altri soggetti coinvolti nei fatti; l'evidente mendacio che emergeva nelle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], laddove non menzionava il [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti incaricati inizialmente del delitto - nonostante fosse suo uomo di stretta fiducia; le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che nulla aggiungevano di genuino nella ricostruzione del fatto, al contrario limitandosi a riportare per l'omicidio Dellino fatti noti processualmente e sulla stampa da tempo (come ammesso dallo stesso collaborante); il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], che però indicava lo stesso ricorrente quale fonte delle sue dichiarazioni, così riproponendosi la problematica della identità di fonte per i diversi propalanti de relato. Aggiunge il ricorrente che, se per gli argomenti sin qui elencati la sentenza non ha formulato alcuna motivazione, su molte delle altre evenienze le considerazioni della Corte di Assise di appello sono da considerarsi non legittime per contraddizione o illogicità evidente. È il caso, ad esempio, del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso - non solo di fare il nome di uno dei suoi più stretti collaboratori (il [OSCURATO:PERSONA]) tra i soggetti coinvolti nel delitto - ma anche di indicare il nome della donna con cui intratteneva una relazione, a cui affidò per qualche giorno il Dellino, prima dell'omicidio. Invero, sul punto la Corte -con evidente tenore illogico- ha affermato che la questione non sarebbe rilevante per definire l'attendibilità del collaboratore, in quanto lo stesso avrebbe avuto molte relazioni sentimentali, e dunque -si presume sia il ragionamento della sentenza- non avrebbe potuto ricordarsi il nome di tutte (pag. 51 della sentenza qui impugnata). La realtà è che la duplice omissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] palesava come lo stesso avesse scelto quali elementi fornire agli inquirenti, inevitabilmente ammantando le sue propalazioni di inattendibilità. C'è poi un passaggio di evidente rilievo, risolto dalla Corte territoriale con ragionamento chiaramente contraddittorio, nonché illogico. Il ricorrente si riferisce, in particolare, a quanto espresso in sentenza in merito alla versione dei fatti fornita dal [OSCURATO:PERSONA] - in particolare quando affermava che, inizialmente incaricato del delitto, non lo avrebbe realizzato perché si sarebbe addormentato, e non avrebbe sentito le chiamate del [OSCURATO:PERSONA]: "impedimento" che avrebbe portato, secondo il collaboratore, al conferimento dell'incarico omicidiario al [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la sentenza ritiene tale versione dei fatti inverosimile, affermando chiaramente che in questa parte della narrazione il [OSCURATO:PERSONA] è da considerarsi inattendibile. Tale incongruenza viene però considerata dalla stessa Corte territoriale 'innocua', perché - sostengono i Giudici- se il collaboratore avesse voluto coprire proprie o altrui responsabilità, avrebbe fornito altra versione. Assume il ricorrente che il giudizio espresso dalla sentenza sulla inattendibilità di tale parte del narrato non può ritenersi 'innocuo', perché riguardava specificamente il presupposto che avrebbe poi portato (secondo il collaboratore) il [OSCURATO:PERSONA] a partecipare al delitto: se, dunque, la spiegazione del [OSCURATO:PERSONA] era giudicata non attendibile, ciò per logica e coerenza avrebbe dovuto travolgere anche la chiamata in reità a carico del ricorrente, venendo così a mancare la convergenza con quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA]. Conclude il ricorrente che il fallimento della tenuta logica del giudizio espresso sul narrato del [OSCURATO:PERSONA] e la laconica valutazione del narrato dell'[OSCURATO:PERSONA] -al netto delle ulteriori e numerose anomalie descritte nel ricorso- lasciano le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] palesemente prive di elementi confermativi, e come tali inidonee a costruire una motivazione di condanna legittima. 7.3. Con il terzo motivo si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alle aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. (già art. 7 d.l. 152/1991) Evidenzia il ricorrente che nell'atto di appello si era segnalato che per entrambe le ipotesi imputate in relazione al delitto omicidiario e a quello di armi -quella del c.d. metodo mafioso e quella della finalità di avvantaggiare la consorteria- fossero state riconosciute attraverso motivazione apodittica e pregiudizievole, quasi fosse sufficiente la mera 'matrice mafiosa' del delitto (come se fosse una sorta di condizione ambientale).[OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili. 2. Prima di analizzare i singoli ricorsi, appare utile inquadrare le vicende oggetto della decisione, come ricostruite dai giudici di merito. 2.1. Il percorso argomentativo della sentenza di primo grado in ordine alle vicende per cui è processo è il seguente: a) nel momento dello svolgimento della prima azione delittuosa un teste - [OSCURATO:PERSONA], carabiniere, non in servizio in quel momento - ebbe ad assistere alla sequenza che portò alla morte di [OSCURATO:PERSONA] e al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], con identificazione dell'autovettura su cui viaggiavano gli aggressori; b) ciò aveva consentito di indirizzare, nell'immediatezza, le indagini verso gli appartenenti al dan Strisciuglio del quartiere [OSCURATO:PERSONA] di Bari, posto che l'autovettura in questione - una [OSCURATO:PERSONA] - era stata oggetto di recenti controlli, che ne avevano segnalato l'utilizzo da parte di soggetti partecipi di tale organizzazione di stampo mafioso; c) tale circostanza veniva avvalorata dal rinvenimento e sequestro dell'auto, a poche ore dalla consumazione del delitto, nel quartiere [OSCURATO:PERSONA]. Si apprendeva, inoltre, che la vettura era stata ceduta in proprietà al Dellino, che non ne aveva ancora trascritto l'acquisto. [OSCURATO:PERSONA] risultava irreperibile. Quanto alla vittima dell'omicidio - [OSCURATO:PERSONA] - si apprendeva che era stato scarcerato da soli tre mesi rispetto al momento del fatto e che era aderente al clan Conte-Cassano, operante in Bitonto ed attivo nelle estorsioni e nel traffico di stupefacenti, unitamente al soggetto che lo accompagnava, [OSCURATO:PERSONA], rimasto illeso nell'agguato. Le ipotesi investigative di coinvolgimento nell'omicidio degli affiliati al clan Strisciuglio della zona di [OSCURATO:PERSONA] trovavano conferma sia nelle verifiche tecniche relative all'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (al cui interno erano state rinvenute tracce univoche di arma da sparo) che, soprattutto, nei successivi contributi dichiarativi provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi già aderenti a tale organizzazione, il primo con ruolo di vertice nell'ambito del quartiere [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] affermava di essere il mandante dell'omicidio di Napoli, per contrasti insorti nel territorio di Bitonto con il gruppo Conte-Cassano e relativi alle attività di spaccio di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] narrava, inoltre, sia degli antecedenti causali - tra cui il tentato omicidio commesso proprio dal Napoli e dal Conte pochi giorni prima del 20 luglio 2007 in danno di [OSCURATO:PERSONA], ragazzo vicino al [OSCURATO:PERSONA] - che delle modalità organizzative ed esecutive del delitto. Affermava, sul punto, che la vettura incaricata di perlustrare il territorio sensibile e di passare all'azione in caso di avvistamento del Conte o del Napoli era proprio la [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Dellino. A bordo vi erano, per quanto qui rileva, oltre al Dellino, sia il [OSCURATO:PERSONA] (la cui presenza era necessaria proprio in quanto di Bitonto e, dunque, conoscitore di luoghi e di persone) che il [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe materialmente esploso i colpi con una mitraglietta. L'avvenuta individuazione della vettura del Dellino - testimoniata dalle immediate attività di indagine - determinò il successivo omicidio di quest'ultimo, posto che egli, inizialmente rifugiatosi con gli altri correi in località Noicattaro (come testimoniato anche dall'analisi delle celle di aggancio telefonico), iniziò a manifestare estrema fragilità psicologica. I correi, compreso il [OSCURATO:PERSONA], temevano che costui - ove rintracciato dalle forze dell'ordine - decidesse di collaborare. Per tale ragione, sempre su incarico del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occuparono della sua eliminazione - dopo averlo prelevato con una scusa dal secondo nascondiglio in località Palombaio - e dell'occultamento del cadavere. [OSCURATO:PERSONA] affermava di essere venuto immediatamente a conoscenza dell'omicidio di Napoli e di avere - su incarico del [OSCURATO:PERSONA] - prestato assistenza agli esecutori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dellino e Ladisa) quando questi ultimi si erano rifugiati in Noicattaro per un paio di giorni. Il dichiarante confermava, per conoscenza diretta, la genesi del delitto nel contrasto insorto sul territorio di Bitonto con gli aderenti al clan Conte-Cassano, tra cui il Napoli e il Conte, e riferiva di aver avuto diretta conferma dal Pastoressa circa l'identità delle persone (Conte e Napoli) che gli avevano teso l'agguato il 13 luglio 2007. Le fasi dell'omicidio del Napoli gli sarebbero state narrate dagli esecutori. Raccontava, altresì, anche per coinvolgimento diretto, della fase immediatamente successiva e delle preoccupazioni insorte per lo stato di ansia vissuto dal Dellino. Precisava che lui stesso aveva ricevuto l'incarico dal [OSCURATO:PERSONA] di procedere all'eliminazione del Dellino, con l'ausilio del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nel pomeriggio concordato con il complice, egli si era addormentato e, per questo, non aveva sentito le chiamate al cellulare (aveva la sola vibrazione) a lui destinate, tanto che l'azione venne portata a termine da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ciò gli sarebbe stato narrato, subito dopo, proprio dal [OSCURATO:PERSONA], il soggetto che aveva preso il suo posto. Quanto alla valutazione di detti contributi, la sentenza di primo grado ha affermato che da decisioni giudiziarie relative all'esistenza e alla composizione del clan Strisciuglio emerge con certezza il ruolo svolto in tale ambito dai due dichiaranti, il che evidenzia l'attendibilità intrinseca. Tale dato è avvalorato anche dagli elementi di prova generica e tecnica in atti, specie per quanto riguarda l'avvenuto utilizzo della vettura del Dellino e la localizzazione, in serata del 20 luglio 2007, sia di Dellino che di [OSCURATO:PERSONA] in località Noicattaro. 2.2. La sentenza di appello del 24 gennaio 2018 ha ritenuto esauriente e completa la motivazione del primo giudice ed alla stessa si è riportata. Ha affermato, in particolare, che i due episodi delittuosi - in virtù della particolare rilevanza e gravità- dovevano necessariamente rientrare nel patrimonio cognitivo di tutti i componenti del gruppo criminale coinvolto.Ha ribadito la piena autonomia dei contributi dichiarativi e ha ritenuto ampiamente giustificabili le marginali divergenze tra le due principali narrazioni, in virtù dei diversi momenti storici in cui i due soggetti ebbero a decidere - il primo- e ad apprendere - il secondo - delle modalità dell'agguato del 20 luglio 2007. Ha ritenuto inoltre corretta la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze aggravanti della finalità di agevolazione mafiosa e della premeditazione, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla profonda, acuta e grave determinazione criminale mostrata dai correi. 2.3. Come si è già detto, la sentenza qui in esame ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati, ma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo l'aggravante della premeditazione di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cod.pen. in relazione ai reati sub A) e C), dichiarate assorbite quanto al capo B) le imputazioni ex artt. 9- 10-12 legge 497/74 in quelle ex art. 23 legge 110/75, con le già riconosciute continuazione tra i reati per tutti gli imputati e recidiva per il solo [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha anche valutato le nuove risultanze processuali conseguite all'acquisizione nel giudizio di rinvio (udienza del 5 novembre 2020), con il consenso di tutte le parti, del verbale di manifestazione della volontà di collaborare in data 19 settembre 2019 ed del verbale di interrogatorio in data 15 novembre 2019 di [OSCURATO:PERSONA], affiliato nell'articolazione del quartiere Libertà del clan Strisciuglio, poi spostatosi al quartiere [OSCURATO:PERSONA], dove c'era il [OSCURATO:PERSONA]. Ha ancora una volta ritenuto sussistente la piena autonomia dei contributi dichiarativi e ha giustificabili le marginali divergenze tra le narrazioni, in virtù dei diversi ruoli e momenti storici in cui i soggetti operarono nei delitti per cui è processo. 3. Inammissibile è il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, incentrato sull'esclusione dell'aggravante della premeditazione di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 cod. pen.. 3.1. La Corte territoriale ha trattato specificamente tale profilo nel paragrafo n. 15, dedicato alla determinazione del trattamento sanzionatorio (pagg. 61 e 62 della sentenza in esame), evidenziando come, mentre le dichiarazioni dei collaboratori sono sostanzialmente convergenti e logicamente coerenti con il restante materiale processuale quanto agli autori dei due delitti, al dolo ed all'uso di armi per l'attuazione del progetto criminoso, sono state rilevate «delle incertezze e contraddizioni quanto all'aggravante in questione, le quali, per la loro non marginalità sul punto, non possono che giustificare l'applicazione dell'art. 530, comma 2 c.p.p.». Dopo aver richiamato i principi interpretativi sugli elementi costitutivi della premeditazione (elemento cronologico ed elemento ideologico), la sentenza ha affermato che, con riferimento al primo omicidio, le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], ritenute particolarmente attendibili per la diretta presenza nell'attività delittuosa, introducono una serie incertezze in merito, per tutto quanto già evidenziato nella ricostruzione dei fatti (paragrafi 13 e 14 della stessa sentenza), aggiungendo che lo «stesso [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di un incarico "esplorativo" poco compatibile con i requisiti citati». Nel vagliare le difformità e le incertezze relative ad alcuni profili dei racconti dei collaboratori di giustizia rilevanti ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, la Corte territoriale ha annotato che più «significativo è il contrasto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] con quelle dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha inserito l'incontro con i rivali del clan Conte in un contesto diverso, nell'ambito del quale ci sarebbe stata la sua fuga e quindi la decisione dei quattro soggetti indicati dal [OSCURATO:PERSONA] di rispondere a loro volta (per il resto le dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] non contraddicono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla decisione di espandersi nella zona di Bitonto ed alla reazione che questa scatenò nel clan locale). [OSCURATO:PERSONA] per un verso parla di un incarico conferito per quel giorno ("no, solamente quel giorno, che poi l'incrociarono là, si incrociarono là"), ammettendo di non aver assistito alla partenza sotto i portici del [OSCURATO:PERSONA] ("partirono loro"), dove anche [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in precedenza arrivato (secondo [OSCURATO:PERSONA], la partenza avvenne con modalità differenti): è verosimile che [OSCURATO:PERSONA] abbia ricordato a posteriori come incarico specifico per quel giorno quello che era un incarico, comunque da lui ammesso, di stare pronti e di ricorrere anche alla soluzione estrema nell'ipotesi di un nuovo incontro con il gruppo avverso. D'altronde l'uso dell'autovettura del De/lino, "pulita" e facilmente riconoscibile, è maggiormente coerente con la dinamica del delitto riferita dall'[OSCURATO:PERSONA]: un incarico di morte specifico per quel giorno sarebbe stato più verosimilmente realizzato con una macchina rubata, per esempio» (pag. 49 della sentenza impugnata). Quest'ultima annotazione appare logica ed obiettivamente pone in crisi l'ipotesi secondo la quale vi sia stata un'accurata preparazione dei delitti, con predisposizione dei mezzi necessari. D'altronde, va ribadito che, in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Rv. 283512; Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015 -deo. 09/02/2016- Rv. 266205; Sez. 1, n. 3082 del 05/03/1996, Rv. 204299). Con riferimento al secondo omicidio, la Corte territoriale ha evidenziato «tutte le titubanze e le incertezze che accompagnarono la decisione di uccidere Delfino, inevitabilmente legate alla comune appartenenza, fino al momento in cui fu chiara l'ingovernabilità dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 97 e ss.) ha descritto il travaglio che accompagnò la decisione, in particolare le resistenze opposte da [OSCURATO:PERSONA] all'idea di ammazzare Delfino, da loro caldeggiata per evitare ciò che avrebbe significato l'ergastolo, peraltro per persone tutte di giovane età, fino al momento in cui fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a dire che avrebbe "sbrigato" la questione. [OSCURATO:PERSONA], invece, l'omicidio fu eseguito a distanza di una settimana dall'uccisione di NAPOLI Vito, ma già "dopo un paio di giorni" fu presa la decisione. In ogni caso, con riferimento ai due odierni imputati, bisogna evidenziare che nessuno dei collaboratori ha fatto riferimenti specifici a [OSCURATO:PERSONA], quanto ai soggetti che premevano per l'uccisione di Del/io: dato coerente con la posizione differente dell'imputato, per collocazione territoriale e per caratura criminale, rispetto ai soggetti più vicini a [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] si deve tenere conto delle dichiarazioni di Passa quindici che introducono comunque un ragionevole dubbio in merito alla premeditazione del [OSCURATO:PERSONA]» (pagg. 61 - 62). A fronte di tale motivazione, che dà compiuto conto delle incertezze emerse in ordine alla sussistenza dell'aggravante, le doglianze del Procuratore Generale territoriale si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze processuali. Manifestamente infondate, poi, sono le censure con le quali si denunzia violazione di legge, assumendo che non sarebbe stata correttamente applicata la disposizione relativa alla circostanza aggravante della premeditazione alla luce dei criteri interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 -dep. 09/01/2009- Rv. 241575) hanno avuto modo di chiarire che elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). Né di per sé può essere rilevante valutare solo il movente; esso, infatti, può costituire un elemento indiziante per ritenere sussistente l'aggravante, ma non sufficiente, da solo, ad integrarla (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015 -dep. 09/02/2016- Rv. 266206; Sez. 1, n. 345 del 03/12/1990 -dep. 15/01/1991- Rv. 186156). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, richiamandoli e valutando le emergenze processuali alla stregua dei parametri correttamente individuati. 3.2. Va, infine, detto, anche se può risultare ultroneo a fronte delle argomentazioni sopra esposte, che non risultano del tutto destituite di fondamento le deduzioni difensive secondo le quali l'aggravante della premeditazione nei capi d'imputazione è stata solo menzionata nell'ambito della rubrica, ma non è stata descritta in alcun modo la "condotta premeditata" nei suoi connotati essenziali. Tale circostanza risulta rilevante, perché la precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante costituisce condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). La sentenza delle Sezioni Unite Sorge (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436) ha chiarito che «da questa condizione discende che l'ammissibilità della contestazione in fatto 15 L delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato». Si è quindi precisato che nella «prospettiva appena delineata, è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie» (così in motivazione Sezioni Unite Sorge). Alla luce di tali principi, appare superato l'orientamento interpretativo secondo il quale la «circostanza aggravante della premeditazione, in quanto relativa alla particolare intensità del dolo, non richiede, ai fini della ritualità della contestazione, che nel capo d'imputazione siano descritti gli elementi di fatto dai quali sarebbe desumibile la sua sussistenza, essendo sufficiente e necessario che ne sia indicato il solo "nomen juris"» (Sez. 1, n. 41124 del 10/04/2018, Rv. 274356; Sez. 1, n. 3169 del 27/02/1998, Rv. 210193). 4. Prima di passare all'esame dei singoli ricorsi degli imputati, avendo riguardo alle censure comuni a tutti, giova evidenziare in via generale come la Corte territoriale abbia motivato in maniera congruente, articolata e non manifestamente illogica in ordine alla valutazione delle prove costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (paragrafi 10, 11 e 13 della sentenza), facendo pure riferimento a tutte le altre risultanze processuali e alle deduzioni difensive sul punto (si veda, in particolare, il paragrafo 14 -pagg. 40 - 61-, nonché paragrafi i paragrafi 10 -dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]- 11- dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]- 13 - dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]). Risulta sulla base delle argomentazioni della sentenza impugnata che, nella valutazione delle chiamate in correità o in reità dei collaboratori, i giudici di merito, ancora prima di accertare la sussistenza di riscontri esterni, hanno proceduto a verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'attendibilità oggettiva delle loro dichiarazioni, rispettando le seguenti condizioni: a) valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) nel caso di dichiarazioni "de relato", accertamento dei rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) verifica della convergenza delle varie chiamate, riscontrate reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) sussistenza dell'indipendenza delle chiamate; e) sussistenza dell'autonomia genetica delle chiamate (si veda in materia Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 -dep. 14/05/2013- Rv. 255143). La Corte territoriale ha anche esaminato in maniera approfondita (pagg. 41 e ss.) tutte "le contraddizioni ed incongruenze" emerse nell'esame delle prove dichiarative, allo scopo di verificarne l'eventuale irrimediabile inattendibilità ovvero la complessiva tenuta del quadro probatorio. Ciò ha fatto confrontandosi specificamente con tutte le argomentazioni sviluppate dalle difese sul punto, articolando una motivazione logicamente coerente e dando compiuto conto delle ragioni in fatto e in diritto che hanno sorretto il convincimento, tanto da addivenire alla parziale riforma della sentenza di primo grado nei termini sopra indicati. In particolare, la Corte di assise di appello ha rilevato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - si collocavano a brevissima distanza dai tempi in cui gli stessi collaboratori avevano manifestato la volontà di collaborare, rivelando fatti e circostanze relative alla loro attività criminale in seno al clan di stampo mafioso denominato clan Strisciuglio; - erano state sostanzialmente precise, univoche e costanti nella duplice occasione in cui erano state raccolte, in molteplici passaggi tali da consentire un controllo attraverso riferimenti a fatti obiettivamente accertabili; - che le stesse, infine, si erano inserite in modo coerente e logico all'interno di una serie di dati processuali che avvaloravano la serietà dei fatti riferiti. Tuttavia, come si è visto nel precedente paragrafo, la Corte territoriale, proprio accogliendo le doglianze difensive, ha ritenuto che le dichiarazioni stesse incorressero in incertezze e contraddizioni, quanto all'aggravante della premeditazione, tanto da escluderla ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (pag. 61).Insomma, in via generale, deve ritenersi che la sentenza impugnata, disattendendo alcune censure comuni a tutti i ricorsi degli imputati e accogliendone altre, abbia assolto al dovere di motivazione attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali; in proposito, va rammentato che non sono necessari l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette deduzioni difensive, essendo sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, così dimostrando di aver tenuto A presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le allegazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. 5. Molteplici profili di inammissibilità presenta il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, evidenziando in primo luogo come la Corte di assise di appello, sebbene abbia rimarcato l'esistenza di contraddizioni nella trama narrativa dei tre contributi dichiarativi (di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), non ne abbia tratto le corrette conseguenze e non abbia fornito sul punto un'adeguata risposta motivazionale. Si è già detto della manifesta infondatezza di tale assunto (si veda sopra paragrafo n. 4), giacché la motivazione della sentenza impugnata da compiuto conto di essersi attenuta ai principi in materia di valutazione della prova dichiarativa ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. E, in tale prospettiva, del tutto inconferenti si rivelano le censure sulla parte della sentenza nella quale (pag. 42) la Corte territoriale ha rilevato come le difese non abbiano allegato ragioni di rancore, invidia o di risentimento dei collaboratori nei confronti degli imputati. In effetti, tale annotazione della Corte territoriale non risulta affatto decisiva nell'ambito complessivo della valutazione dei contributi dichiarativi dei collaboranti. Versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove risultano le deduzioni difensive secondo le quali il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una ricostruzione totalmente diversa rispetto ai riferimenti rievocati dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. Come si è detto sopra, nel paragrafo n. 4, la Corte territoriale ha dato compiuto conto, con motivazione esente da vizi, anche di tutte "le contraddizioni ed incongruenze" emerse nell'esame delle prove dichiarative, proprio allo scopo di verificarne l'eventuale irrimediabile inattendibilità ovvero la complessiva tenuta del quadro probatorio. Ciò ha fatto confrontandosi specificamente con tutte le argomentazioni sviluppate dalle difese sul punto, tanto da addivenire alla parziale riforma della sentenza di primo grado. 5.2. Anche le argomentazioni in ordine all'affermazione di responsabilità allegata nella memoria contenente motivi aggiunti sono state elaborate con la finalità di richiedere a questa Corte un'inammissibile ricostruzione dei fatti e una non consentita rivalutazione delle prove, in relazione alle quali non si ravvisano vizi di travisamento.Risulta peraltro manifestamente infondata la doglianza secondo la quale la Corte territoriale non abbia considerato una serie di elementi indicati dalla difesa nell'atto di appello, giacché nella motivazione della sentenza impugnata si dà specifico conto della valutazione delle circostanze allegate (quali, per esempio, quella che il [OSCURATO:PERSONA] non fosse all'epoca dei fatti affiliato ad alcun clan o quella delle ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] abbia affidato la commissione di un duplice omicidio ad un ragazzo appena diciottenne), ritenute però non utili a scardinare il complessivo compendio probatorio a carico dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 55- 58 della sentenza impugnata). 5.3. Precluse, in quanto nuove, sono le censure difensive con riferimento alla imputazione di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Dalla incontestata sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata e dalla copia dell'atto di appello (allegata anche all'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), non risulta impugnata la sentenza di primo grado con riferimento alla condotta di tentato omicidio come ascritta nel capo A) delle imputazioni. Peraltro, le allegazioni difensive risultano manifestamente infondate, anche con riferimento alla descrizione della condotta contenuta nel suindicato capo di imputazione, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base delle risultanze processuali, di cui hanno dato articolato e specifico conto con motivazione esente da vizi. In particolare, nella sentenza impugnata si fa più volte riferimento specifico alla circostanza che sia il Conte che il Napoli erano stati individuati come i soggetti destinatari dell'agguato perpetrato in data 20 luglio 2007, in quanto ritenuti dal [OSCURATO:PERSONA] responsabili del ferimento del Pastoressa. 5.4. Aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate sono le censure difensive in ordine al trattamento sanzionatorio, come rideterminato nella sentenza di appello. La Corte territoriale ha valorizzato ai fini della determinazione della pena (pagg. 62 e 63) "il numero degli omicidi, la estrema gravità dei medesimi, anche per il contesto di criminalità organizzata in cui furono concepiti", non trascurando a favore dell'imputato di tener conto della sua giovanissima età e dell'incensuratezza. Si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, con la quale la Corte territoriale ha assolto all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. E, in proposito, giova ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. 6. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Manifestamente infondata è la doglianza con la quale viene censurata la sentenza impugnata perché la motivazione sarebbe strutturata per relationem a quella di primo grado, senza valutare in maniera adeguata le deduzioni difensive.In effetti, nella sentenza impugnata, come si è già più volte detto sopra, si dà conto della decisione del giudice di primo grado e delle deduzioni difensive, per poi valutare autonomamente il compendio probatorio e correggere in parte anche le argomentazioni che hanno supportato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare. Quanto, poi, alle doglianze relative alla valutazione delle prove dichiarative dei collaboratori di giustizia, si rinvia a quanto già sopra rilevato (si veda paragrafo n. 4), dovendo qui ancora una volta ribadirsi che, a fronte della articolata e logica motivazione sul punto della sentenza impugnata, le censure difensive si risolvono in un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. In proposito, giova ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Tale preclusione per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dalle sentenze di merito, si estende anche alla tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) 6.2. Risulta che la Corte territoriale ha risposto specificamente (correggendo pure la sentenza di primo grado sul punto) anche alle deduzioni difensive del Ficarella afferenti alla allegata documentazione relativa alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., alla quale all'epoca dei fatti il ricorrente era sottoposto. Si legge nella sentenza quanto segue: «Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha mosso alla ricostruzione dei collaboratori una specifica obiezione, legata alla sottoposizione dell'imputato all'obbligo di firma, in quel periodo, ed al fatto che lo stesso certo non poteva rimanere nascosto per ben due giorni in altro comune, sottraendosi alle prescrizioni del titolo cautelare. Sul punto il primo Giudice ha osservato impropriamente che non è stata offerta alcuna prova dell'esistenza del titolo cautelare né del puntuale adempimento delle relative prescrizioni. In realtà, nel corso del primo giudizio di appello, è stata acquisita la documentazione che attesta la sottoposizione dei [OSCURATO:PERSONA] all'obbligo di presentazione alla P. G. ed il puntuale adempimento nei giorni in questione. Orbene, la prova offerta dalla difesa non dimostra circostanze incompatibili con la dinamica dei fatti indicata dai collaboratori: a. l'obbligo di firma doveva essere adempiuto alle 18.30; b. l'omicidio di Napoli si verificò alle 16.30; c. lo spostamento da Bari a Noicattaro si verificò nella tarda serata; d. secondo [OSCURATO:PERSONA], come tutti gli altri soggetti diversi da Dellino, stettero a Noicattaro solo una notte, per poi tornare alle ordinarie occupazioni. Si può aggiungere che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha spontaneamente confermato l'apposizione della firma da parte del [OSCURATO:PERSONA], il 20 luglio, secondo una ricostruzione lineare e credibile, sostanzialmente coerente con la documentazione citata, indicando unicamente le ore 19.00 (anziché 18.30) come orario della firma...» (pagg. 58-59 della sentenza impugnata).7. Va dichiarata l'inammissibilità anche del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Manifestamente infondato è il motivo con il quale si denunzia violazione di legge in ordine all'utilizzabilità per la decisione dei tabulati telefonici. Il ricorrente, precisando che la questione non era proponibile nel giudizio di appello, perché sorta successivamente, ha eccepito l'inutilizzabilità dei tabulati acquisiti nel corso delle indagini, in violazione del disposto di cui all'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy), per come modificato con il d.l. 132/2021, entrato in vigore il 30 settembre 2021. Questa Sezione, con la sentenza n. 8968 del 24/02/2022 (Rv. 282989), dopo aver ripercorso puntualmente alcuni approdi normativi e giurisprudenziali in materia, ha chiarito una serie di principi interpretativi della nuova normativa, con articolate argomentazioni condivise pienamente da questo collegio. L'art. 1 del d.l. n. 132 del 2021, entrato in vigore il 30 settembre 2021 (e, poi, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178), è intervenuto sull'art. 132 d.lgs. 196/2003 con il fine, dichiarato nel preambolo, di adeguare la disciplina nazionale ai principi enunciati dalla Corte di giustizia (nella sentenza 2 marzo 2021, nella causa C-746/18), limitando la possibilità di acquisizione di tabulati telefonici e informatici a determinate forme gravi di criminalità e introducendo un controllo giurisdizionale ex ante sulla richiesta del pubblico ministero (o una convalida successiva in caso di urgenza). In particolare, l'articolo 1 del citato d.l. —intitolato "Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale" — ha riscritto il comma 3 all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo che: «entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private». Il decreto legge, nel suo testo originario, non prevedeva una norma transitoria, così come allegato dal ricorrente. Tuttavia, in sede di conversione (avvenuta con la legge n. 178 del 2021), il legislatore, oltre ad apportare alcuni correttivi, ha dettato una specifica norma transitoria. La legge di conversione è intervenuta: sostituendo alla precedente formula "...ai fini della prosecuzione delle indagini" quella, più chiara, "...ove rilevanti per l'accertamento dei fatti"; precisando la natura autorizzatoria del decreto del giudice; introducendo la previsione espressa di inutilizzabilità.I dati del traffico telefonico sono tutti i dati cd. "esteriori" della conversazione telefonica, diversi da quelli attinenti al suo contenuto, e che comprendono autori, tempo, durata e luogo della comunicazione, dunque anche quelli tratti dalla dislocazione della "cella" da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude (si veda la citata Sez. 5, n. 8968 del 24/02/2022, Rv. 282989). I dati in rassegna possono essere acquisiti con riguardo a un catalogo predeterminato di reati che il legislatore italiano ha reputato espressione di "forme gravi di criminalità"; in presenza di sufficienti indizi di reato; ove rilevanti per l'accertamento dei fatti. L'autorizzazione deve essere data dal giudice con decreto motivato (salvi i casi di urgenza in cui il giudice interviene in fase di convalida). È stata, peraltro, innovata la disciplina che regola il passato. La legge di conversione n. 178 del 2021, con l'inserimento del comma 1-bis all'interno dell'art. 1 del decreto legge n. 132 del 2021, ha stabilito che i dati relativi al traffico telefonico acquisiti nei procedimenti penali prima della entrata in vigore del di n. 132 del 2021 "possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la , minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi". Dunque, in deroga al principio tempus regit actum, i dati esteriori relativi alle comunicazioni telefoniche (con ciò intendendosi, per quanto sopra detto, i numeri di chiamante e chiamato, data, ora, durata, compreso il luogo) -acquisiti, come nella specie, prima del 30 settembre 2021, in base a decreto motivato del pubblico ministero (modalità legittima secondo la legge in precedenza vigente)- possono essere utilizzati come elemento di prova a carico dell'imputato solo «unitamente ad altri elementi di prova» e solo per l'accertamento dei reati che rientrano nella categoria già delineata "per il futuro" dal d.l. n. 132 del 2021. Consegue a ciò che il novero dei reati per i quali i tabulati sono utilizzabili dal 30 settembre 2021 vale anche per il passato e la limitazione è inderogabile. Invece viene "salvata", a determinate condizioni, la precedente modalità acquisitiva effettuata attraverso il decreto motivato del pubblico ministero. Al riguardo non è superfluo rimarcare come il sistema italiano garantiva, comunque, il recupero di un controllo giurisdizionale esercitato di ufficio (Sez U, n. 16 del 21/06/2000, Tamnnaro cit.). E' stata prevista, però, anche un'altra limitazione: i tabulati telefonici, acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero, non possono da soli fondare un giudizio di colpevolezza, essendo richiesto il conforto di altri elementi di prova. In sostanza, per il passato, ferme le categorie di reato (che pongono un limite invalicabile), il legislatore, piuttosto che delineare una sanzione processuale (solo evocata dal termine «utilizzati»), ha delineato una regola legale di valutazione della prova mutuata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in tema di chiamata di correo. In proposito (come / condivisibilmente sottolineato dalla citata Sez. 5 n. 8968 del 24/02/2022), indice non equivoco di siffatta intenzione del legislatore si trae dalla costruzione positiva della formulazione, che non sanziona una inutilizzabilità, ma stabilisce, in positivo, in quali limiti la prova possa essere valutata al fine di pervenire a una affermazione di responsabilità. Sulla scorta di queste considerazioni può affermarsi che gli "altri elementi di prova", non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, «possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). E' evidente, allora, come correttamente sottolineato dalla citata sentenza Sez. 5 n. 8968 del 24/02/2022, che «l'esatto inquadramento dogmatico della regola dettata dal comma 1- bis dell'art. 1 del d.l. n. 132 del 2021, introdotto dalla I. n. 178 del 2021 non è di poco conto nell'ottica del giudice di legittimità, atteso che l'inutilizzabilità della prova è deducibile dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; mentre la violazione di una regola di valutazione della prova può essere fatta valere solo a norma della lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. tra le altre Sez. 6 n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 278196) cioè come vizio della giustificazione del giudizio di fatto. Non solo; la inutilizzabilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (sebbene la Corte di cassazione si sia dotata di un insieme di canoni molto precisi sul regime delle inutilizzabilità, sugli oneri di deducibilità e sulle condizioni di rilevabilità); mentre il vizio di motivazione deve essere sempre dedotto dal ricorrente. In questa seconda ipotesi è difficile che i ricorsi proposti prima della entrata in vigore della norma transitoria censurino una decisione per l'inosservanza di una regola valutativa all'epoca inesistente. E, tuttavia, l'introduzione di una previsione di maggior rigore valutativo a favore dell'imputato, che modifica il quadro dei doveri argomentativi del giudice, impone di ritenere che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla idoneità dei tabulati a provare la responsabilità dell'imputato, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nel citato comma 1-bis dell'art. 1 in esame (neppure conoscibile all'epoca di proposizione del ricorso), la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata». Nel caso in esame i tabulati telefonici sono stati acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero ai fini dell'accertamento anche dei reati di omicidio aggravato di Napoli e Dellino ovvero certamente per delitti rientranti nella suindicata previsione normativa. Occorre allora verificare, in primo luogo, se questo collegio possa ritenersi investito della questione sul regime dei tabulati e, in secondo luogo, se la valutazione operata dal giudice di merito, nel vigore della normativa precedente, risponda o meno al nuovo parametro legale della esistenza di "altri elementi di prova". Al primo quesito va data risposta positiva. Peraltro, nessun problema si pone nel caso si ritenga che il comma 1-bis dell'art. 1 del d.l. n. 132 del 2021 introduca una sanzione di inutilizzabilità anche per il passato, in ragione della rilevabilità di ufficio in ogni stato e grado del procedimento; invece, a voler inquadrare il vizio come violazione di una regola valutativa deducibile ai sensi della lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen., va osservato che il ricorrente non ha prospettato il tema dell'idoneità probatoria degli elementi a suo carico ricavati dai tabulati, introducendo, in maniera specifica, il relativo vizio motivazionale. Al secondo quesito va data, invece, risposta negativa. Nella specie, come si è già evidenziato sopra, l'affermazione di responsabilità degli imputati non si fonda unicamente sui dati esteriori del traffico telefonico, giacché i giudici di merito hanno fatto ampio ed articolato riferimento a molteplici risultanze processuali (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, altre prove dichiarative, accertamenti tecnici, etc.), mentre l'indicazione dei dati ricavabili dai tabulati acquisiti è stata fatta a completamento del percorso valutativo di un quadro probatorio già solido (pagg. 15 e ss., pag. 51 e pag. 56 della sentenza in esame); ne consegue che può ritenersi che la sentenza impugnata, in ragione del percorso decisionale seguito, soddisfi la/ regola normativa cui si è sopra fatto riferimento. 7.2. Generico, versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove è il secondo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità. Si richiamano tutte le argomentazioni già articolate sopra (nel paragrafo n. 4) sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dovendo invece qui precisarsi che non si rileva affatto la dedotta errata applicazione del principio della c.d. frazionabilità delle dichiarazioni dei propalanti, così come facilmente desumibile dalla lettura della lineare e logica motivazione sul punto della sentenza in esame. Tutte le allegazioni difensive del ricorso, che richiamano quelle già articolate nella memoria depositata nel giudizio di rinvio, non si confrontano con le argomentazioni della sentenza (finendo così per risultare anche generiche), che - come si è già detto- non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha compiuto un'autonoma e specifica valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 7.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alle aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. (già art. 7 d.l. 152/1991). Sulle analoghe (e, per vero, generiche) censure proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale ha risposto in maniera congruente, corretta e logica. Si legge in sentenza: «Correttamente il primo Giudice, richiamato il contenuto della sentenza G.U.P. emessa nel proc. n. 1953/06 r.g.n.r. quanto alla connotazione del clan Strisciuglio ed i consolidati principi della Suprema Corte sul punto, ha osservato che I 'omicidio di NAPOLI Vito fu programmato ed eseguito al precipuo scopo di consentire all'associazione di stampo camorristico-mafioso denominata clan Strisciuglio la prosecuzione dell'attività di spaccio di sostanza stupefacente, fronteggiando le resistenze del clan opposto. Non solo, ma anche il metodo mafioso risulta pacificamente ravvisabile nelle modalità del delitto, con particolare riferimento alla platealità dell'esecuzione, al luogo, all'orario ed all'arma utilizzata. Anche l'omicidio del DELLINO fu ispirato dalla finalità di garantire la persistente solidità del sodalizio criminale, dal momento che la temuta collaborazione avrebbe avuto una portata dirompente sulla vita del clan. L 'omicidio fu commesso proprio per evitare questo effetto. Ed anche in questo caso l'aggravante della finalità è arricchita dal metodo mafioso, ravvisabile nel raggiro perpetrato ai danni del De/lino, nelle modalità dell'omicidio e nel successivo occultamento del cadavere». Con evidenza, quella sopra riportata non è affatto una motivazione "apodittica", non avendo la Corte territoriale fatto solo riferimento alla 'matrice mafiosa' dei delitti ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Di contro, le argomentazioni difensive risultano an