CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 04164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 99, 110, 624, 625 n. 2 e n. 5, cod.pen. (furto di alcuni capi di abbigliamento, in data 29 settembre 2019), unitamente alla condanna degli altri co-imputati, che non hanno proposto, però, alcuna impugnazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto: 1) la carenza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e conseguentemente della prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti, oggetto del secondo motivo di appello; 2) l'erroneità e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto contestato, in quanto si fa riferimento a prove inesistenti, che alterano le interferenze logiche poste alla base del ragionamento della Corte, non avendo nessuno mai dichiarato che i tre ragazzi sono entrati nello stesso punto vendita e non essendovi traccia nel materiale in atti delle riprese del sistema di video-sorveglianza; 3) la violazione di legge con riferimento agli artt. 61, 625, 133 e 132 cod.pen., atteso che la mancata motivazione in ordine alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha inciso anche sull'uso del potere discrezionale di determinazione dell'entità della pena. 3.11 ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato trasmesso in Quarta. 4. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere rigettato. 2.11 primo motivo, avente ad oggetto la mancanza di motivazione in ordine al secondo motivo di appello e, cioè, al richiesto riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, è infondato in considerazione dell'argomentazione svolta dal giudice di primo grado, che ha sottolineato il valore della refurtiva (tre tute da ginnastica, del valore di circa 60 euro ciascuna e, quindi, complessivamente di euro 180,00). In proposito occorre, difatti, ricordare che nel giudizio di appello, è consentita la motivazione per relationem alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui, come quello in esame, le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilnnente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056 — 01). La decisione risulta, del resto, conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, il valore intrinseco ed economico del bene sottratto deve avere valore pressoché irrilevante (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296 - 02). Il rigetto della prima censura comporta anche quello dell'ultima doglianza, con cui si è lamentato un uso non corretto del potere discrezionale di determinazione della pena, esercitato senza motivazione in ordine all'attenuante comune invocata ed al giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti. 2. Con il secondo motivo si è lamentato un travisamento della prova. In proposito va ricordato che, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto - come avvenuto nel caso di specie - per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, ericancAn. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). A ciò si aggiunga che la doglianza in esame risulta a-specifica, in quanto non si confronta, in modo puntuale, con le argomentazioni dei giudici di merito e con il complessivo quadro probatorio evidenziato - in particolare con la circostanza, sottolineata dal giudice dell'impugnazione, del "rinvenimento della refurtiva nell'autovettura dello stesso Moraga, individuata dagli operanti su indicazione di quest'ultimo solo dopo che l'imputato, che aveva negato di esser giunto al centro commerciale con il proprio autoveicolo, nascondendone le chiavi, aveva compreso che la p.g., per individuarlo, avrebbe atteso lo svuotamento del parcheggio". 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia Ciannpi DE