CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Napoli confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la declaratoria di penale responsabilità, pronunciata il 27 maggio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, quale partecipe della fazione del "clan dei casalesi" facente capo a [OSCURATO:PERSONA], con lo specifico ruolo di referente per la conduzione di attività imprenditoriali con denaro proveniente da affari criminali. In punto di dosimetria, in accoglimento del motivo di appello, la Corte rideterminava la pena in quella di quattrodici anni di reclusione. 1.1. La Corte territoriale, come già il primo giudice, riteneva [OSCURATO:PERSONA] stabilmente inserito nel sodalizio criminoso con funzioni di partecipe a tutte le attività svolte dal clan dei casalesi e di referente per la conduzione dell'attività imprenditoriale nell'interesse dello stesso clan, siccome diretta espressione del vertice, [OSCURATO:PERSONA], del quale aveva favorito la latitanza, curato gli interessi economici e imprenditoriali, effettuando investimenti in aziende in Italia, ma soprattutto in Romania, intestando a sé o propri familiari società e immobili, investendo denaro proveniente dalle attività criminali riconducibili al gruppo in lucrosi affari finanziari, prima in Italia, quindi dal 2004 in Romania, dove avviava una serie di aziende nel settore edilizio. Si riteneva inoltre che egli provvedesse al sostentamento economico di altri affiliati, mediante elargizione di somme provenienti dalle attività economiche da lui gestite in Romania e curasse il rientro dei capitali illecitamente accumulati, attraverso consegne di denaro alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], principalmente tramite Carmine, fratello di Michele e, successivamente, tramite gli altri fratelli. La prova della descritta condotta partecipativa era tratta da entrambi i giudici di merito in primo luogo dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quindi dai risultati delle intercettazioni delle conversazioni captate, dalla documentazione bancaria, dalla perizia contabile espletata in grado di appello e dai provvedimenti giudiziari irrevocabili versati in atti. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, erano ritenute soggettivamente credibili, anche avuto riguardo al ruolo di spicco rivestito nell'ambito del sodalizio criminale, oltre che lineari e prive di contraddizioni. Per tale via era emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva risalenti rapporti fiduciari con il capoclan [OSCURATO:PERSONA], rimasto a lungo latitante, di cui egli era uomo di assoluta fiducia del capocosca e del quale aveva favorito la latitanza. [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato nell'anno 2011 proprio presso l'abitazione del fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e presso la casa del primo era stato rinvenuto un bunker in costruzione; nell'anno 2004, nell'abitazione del ricorrente era stato scoperto un covo murato dentro il quale vi era [OSCURATO:PERSONA], fratello di Michele. La ragione della vicinanza tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] era rinvenuta in un primo tempo nell'esigenza di quest'ultimo di nascondersi, successivamente in una causale economica: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano tutti ricordato che il ricorrente fosse soggetto privo di particolari risorse economico-finanziarie; tutti concordemente avevano affermato che [OSCURATO:PERSONA] avviò il negozio di telefonia con denari di [OSCURATO:PERSONA] e che questi aveva organizzato un falso attentato presso quel negozio per depistare le indagini che lo vedevano collegato al primo, cui aveva altresì imposto - per analoghe ragioni - di trasferirsi in Romania. In detto luogo [OSCURATO:PERSONA] si occupava di attività imprenditoriali edilizie, reinvestendo profitti illeciti che i collaboranti riconducevano direttamente a [OSCURATO:PERSONA] cui, difatti, [OSCURATO:PERSONA] consegnava somme di denaro in occasione di periodici e funzionali rientri in Italia. Le dichiarazioni dei collaboratori erano, poi, ritenute corroborate dagli esiti degli accertamenti patrimoniali nonché della perizia contabile, disposta dalla Corte di appello su sollecitazione della difesa. Segnatamente, gli accertamenti patrimoniali sulla famiglia di [OSCURATO:PERSONA] avevano mostrato una situazione di sostanziale esiguità reddituale e la perizia contabile rendeva ragione di come, a partire dagli anni 2004/2005, [OSCURATO:PERSONA] - sostanzialmente nullatenente - avesse in breve tempo costituito un gruppo imprenditoriale edile all'estero, con successive redditizie espansioni, nel 2009 fosse divenuto proprietario di numerosissimi appartamenti, di una villa in cui viveva, di un ufficio e un garage, avesse la disponibilità di altri beni immobili, oltre ad essere il titolare di diverse società. La sentenza di appello rimarcava puntualmente come tutte le obiezioni difensive e le produzioni documentali non avessero contrapposto alcuna spiegazione alternativa plausibile all'improvvisa disponibilità di denaro per l'intrapresa attività imprenditoriale, poiché ogni indicazione reddituale lecita dell'epoca era molto esigua. Nello stesso senso accusatorio erano, infine, valorizzate le conversazioni intercettate che, secondo la conforme interpretazione dei giudici di merito, cristallizzavano i contatti e le frequentazioni di [OSCURATO:PERSONA] con altri soggetti pregiudicati, legati al clan dei casalesi. In alcune di dette conversazioni egli faceva espresso riferimento ad amicizie pericolose in Italia, alla circostanza che dovesse inviare loro del denaro che serviva anche al sostentamento delle famiglie di affiliati arrestati, alla caratura criminale di costoro, alle precauzioni da adottare per non farsi intercettare, infine alle consegne di denaro. Sulla scorta della provvista probatoria così sintetizzata, i giudici del merito ritenevano che un'attività cosi strettamente connessa agli interessi non solo del vertice del clan, ma del clan stesso denotasse una sicura intraneità alla consorteria, con riferimento alla quale egli si era posto stabilmente a disposizione. Era, dunque, esclusa qualsiasi diversa qualificazione della condotta pur invocata dalla difesa e, segnatamente, quella del concorso esterno ovvero del favoreggiamento, ed era estesa al ricorrente l'aggravante della natura armata del sodalizio sulla scorta della giurisprudenza di legittimità in tema di consapevolezza ovvero colpevole ignoranza della disponibilità delle armi da parte degli associati. Il diniego delle attenuanti generiche era, infine, giustificato dalla gravità del fatto e dell'assenza di sintomi di resipiscenza, riflettente un dolo particolarmente intenso. 2. Ricorre l'imputato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, articolando sette motivi che s'indicano di seguito nei limiti, strettamente necessari per la motivazione, di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza derivata dall'utilizzazione dei risultati dell'attività d'intercettazione eseguita in territorio rumeno da parte di organo non legittimato, dunque, avvenuta in violazione degli artt. 190, 191 e 729 cod. proc. pen. La doglianza è stata superata dal giudice di appello con argomentazioni in contrasto con le regole processuali che disciplinano l'acquisizione delle prove e, più specificamente, quelle derivanti dall'attività d'intercettazione. È stata illogicamente superata la questione, pacificamente provata, che le conversazioni siano state acquisite da parte di un organo ([OSCURATO:PERSONA] di Informazioni) privo di potere sulla base di una pronuncia della Corte Costituzionale rumena in data 16 gennaio 2019 n. 26. In virtù, pertanto, nel combinato disposto di cui agli artt. 191 e 729 cod. proc. pen., il criterio da prendere a parametro di valutazione in punto di utilizzabilità delle captazione era quello della lex loci, dal quale discende l'inutilizzabilità delle stesse. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la mancata assunzione di prove decisive.E' stata immotivatamente respinta la rinnovazione istruttoria relativa all'ascolto dei testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuta aspecifica, mentre il tema da esplorare attraverso l'ascolto di detti testimoni s'inseriva nel solco della ricostruzione dei rapporti e delle disponibilità economiche del ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in punto di erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alla mancanza di riscontri individualizzati afferenti il ruolo del ricorrente. La Corte si è limitata a una diligente rilettura dei dati processualì posti a disposizione dal giudice di primo grado, che ha tuttavia confermato in assenza di un confronto dialettico con gli argomenti prospettati dalla difesa e, soprattutto, senza avere colto il nucleo delle deduzioni difensive con le quali si era lamentata l'assenza di una fonte probatoria che desse contezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una piena partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione clan dei casalesi. L'articolato motivo è suddiviso in tematiche che la difesa ha indicato con le lettere dell'alfabeto dalla A alla D, come si seguito sunteggiate. A) La difesa pone in primo luogo in risalto l'insufficienza della motivazione contenuta alle p. 51 e s. della sentenza di appello in punto di lamentata genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia con riferimento al ruolo svolto dal ricorrente, nonché dell'implausibilità di alcuni comportamenti a questo ricondotti dagli stessi collaboratori. Sotto questo profilo il ricorso nelle pagine da 18 a 20 pone in risalto una serie di incongruenze, poste all'attenzione della Corte territoriale, che non avrebbero trovato risposta nella sentenza impugnata. B) Del pari insoddisfacente è ritenuta la risposta fornita dal giudice di appello con riferimento alla lamentata errata interpretazione dei contenuti delle intercettazioni delle quali la difesa aveva, invece, fornito una lettura alternativa. Le conversazioni poste a fondamento della condanna, infatti, potevano al più dimostrare l'esistenza di rapporti di conoscenza tra il ricorrente e gli esponenti del clan, ma giammai avrebbero potuto rappresentare elemento probatorio univoco per la condotta di partecipazione all'associazione. Sotto questo profilo, si stigmatizza la fallacia del ragionamento contenuto nella sentenza riguardante la presenza in Romania di [OSCURATO:PERSONA] e l'interpretazione delle conversazioni captate tra questi e [OSCURATO:PERSONA] che, invece, sono state immotivatamente assurte ad anello di raccordo tra il clan e gli investimenti del ricorrente. Anche i colloqui captati in carcere successivamente all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] sono stati letti univocamente in chiave accusatoria, siccome intesi come minacce indirette nei confronti del ricorrente, senza tuttavia che ne sia stata esplicitata la ragione. C) Con questa parte del terzo motivo di ricorso si lamenta l'omessa motivazione sugli aspetti economico/contabili. In adesione alla segmentazione temporale operata dal giudice di primo grado, anche la Corte di appello ha ricostruito la storia imprenditoriale del ricorrente attraverso tre periodi, giungendo alla conclusione che l'ultimo periodo, quello dal 2004, era stato caratterizzato da una costante crescita economica resa possibile esclusivamente dall'apporto economico proveniente da [OSCURATO:PERSONA]. Conclusione quest'ultima che la Corte ha ritenuto ulteriormente corroborata dagli esiti dell'incarico peritale. E, tuttavia, nella propria motivazione che, di fatto, riporta interi passi della relazione del perito, la Corte ha dimenticato di prendere atto di alcuni rilievi difensivi che avevano posto in crisi gli esiti della perizia. La lettura della stessa, alla luce dei chiarimenti sollecitati dalla difesa, avallava la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa ossia l'esistenza, sin dall'epoca precedente al 2004, di un'attività commerciale utile e vitale del ricorrente che aveva consentito un accumulo di risorse, utilizzate per gli investimenti rumeni. D) Infine, l'ultima parte del terzo motivo, è dedicata al generale tema del vizio di motivazione che attinge la sentenza, reputata carente e contraddittoria sotto più profili che vengono puntualmente indicati a pagina 58 del ricorso alle lettere da a) ad f), cui per brevità si fa integrale rinvio. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 416-bis, 648-ter, 512-bis, 379 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto in termini di concorso esterno, ovvero di reimpiego di capitali o, infine, di fittizia intestazione delle condotte addebitate all'imputato. La difesa, dopo aver espressamente indicato di non condividere il ragionamento del giudice di appello, evidenzia come il contributo del ricorrente non abbia mai superato i limiti di un'attività collegata, solo ed esclusivamente, a un interessamento di attività economiche relative al patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], senza che vi siano elementi dai quali inferire un organico inserimento all'interno di dinamiche proprie del clan. 2.5. Con il quinto motivo lamenta la mancata esclusione dell'aggravante della natura armata dell'associazione. Il giudice di appello ha omesso di confrontarsi con le obiezioni difensive, secondo le quali in nessuna delle condotte poste in essere dal ricorrente vi è qualsivoglia riferimento al tema della disponibilità delle armi, con ovvie ricadute in punto di consapevolezza in capo al ricorrente.2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. La Corte ha negato tanto il ridimensionamento del trattamento sanzionatorio nei minimi edittali, quanto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione insoddisfacente. Le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute in considerazione del ruolo «defilato, delocalizzato» del ricorrente, dedito esclusivamente ad attività di carattere economico-patrimoniale. In considerazione dell'avvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre dell'anno 2011, la condotta del ricorrente avrebbe dovuto ritenersi cessata a quella data e, conseguentemente, avrebbe dovuto applicarsi il più favorevole regime sanzionatorio in vigore precedentemente alla novella del 2015. 2.7. Con l'ultimo motivo, deduce violazione degli artt. 240-bis e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di legittimità della confisca. Dopo aver riportato sinteticamente il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale e posto a fondamento del provvedimento ablatorio, la difesa osserva come lo stesso risenta di un non condivisibile pregiudizio ricostruttivo, determinato - come già osservato nel precedente terzo motivo di ricorso - da un'adesione alle risultanze della perizia, senza alcun confronto con i successivi chiarimenti forniti dal perito, secondo il quale gli investimenti operati in Romania hanno sempre avuto dei riferimenti puntuali e assolutamente leciti in punto di provvista. In tale situazione di fatto, ribadita dal perito d'ufficio, ritenere le risorse attraverso le quali si realizzavano gli investimenti rumeni riconducibile a finanziamenti occulti e illeciti è frutto di una erronea percezione che integra il travisamento di prova. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate, in larga parte orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito e ivi vagliate e disattese, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede. 1.1. Non è superfluo ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217), che il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. Il controllo di legittimità non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della conseguenzialità, le conclusioni tratte (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Sono, quindi, inammissibili censure che si fondano su alternative letture del quadro istruttorio, sollecitando il diverso apprezzamento del materiale probatorio, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, il quale esula, tuttavia, dalle funzioni dello scrutinio di legittimità, volto ad enucleare l'eventuale sussistenza di uno dei vizi logici, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). Ne discende, com'è stato di recente ribadito, che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 1.2. Va poi precisato che nell'esame dei motivi d'impugnazione si procederà a una disamina integrata delle sentenze di primo e di secondo grado; scelta metodologica che, nel caso in esame, si rivela oltremodo opportuna, avendo i giudici di appello fatto ampio riferimento alle motivazioni della sentenza di primo grado, che hanno, in termini generali, condiviso e fatto proprie. In proposito, va osservato come, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, vada riconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice (così, tra le tante, Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392). Il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è, infatti, tenuto a riesaminare questioni riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali il primo giudice si sia soffermato con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici e che risultino non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; da ultimo v. Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).3. Nel caso di specie, il controllo eseguito in ossequio ai canoni appena indicati e alla luce delle doglianze articolate da [OSCURATO:PERSONA] sortisce esito senz'altro positivo. 3.1. L'eccezione processuale formulata con il primo motivo è infondata sotto un duplice profilo. In primo luogo, dall'eventuale fondatezza della questione posta dalla difesa non potrebbe mai discendere l'invocata nullità della sentenza di secondo grado, vertendosi in tema d'inutilizzabilità della prova eventualmente acquisita in violazione di legge. In secondo luogo, l'assunto del ricorrente, secondo cui le intercettazioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state realizzate in Romania e acquisite dall'Autorità giudiziaria italiana in violazione di legge siccome eseguite da organi del [OSCURATO:PERSONA] di Informazione, è stato ampiamente confutato dalla Corte distrettuale (p. 44 e s.) che ha sottolineato che si tratta di attività acquisita a seguito di richiesta di rogatoria da parte del Procuratore della Repubblica all'autorità giudiziaria romena aventi a oggetto l'esecuzione, sul territorio degli Stati destinatari, di attività di captazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Non è dunque contestato che le intercettazioni e le ulteriori indagini sono state, dunque, disposte ed eseguite dalle autorità giudiziarie rumene in adesione a formali richieste di assistenza provenienti dall'Italia. Quanto al connesso tema delle condizioni al cospetto delle quali un'attività svolta all'estero in esecuzione di una richiesta di assistenza promanante dall'autorità giudiziaria italiana possa dirsi processualmente utilizzabile va qui ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di rogatoria internazionale, trovano applicazione per il principio locus regit actum e in conformità ai canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del Paese richiedente che disciplinano il processo (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246; Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, Crupi, Rv. 269000). Il richiamo del secondo comma dell'art. 191 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 729 non comporta una translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva, ma dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 delle preleggi, 191 e 729 cod. proc. pen. si ricavano due postulati: i) la prova non può essere in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; ii) le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della lex 'od dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. Inoltre, l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate con i principi inderogabili dell'ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750). E poiché il diritto straniero è un fatto spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea; ciò che nel caso di specie la difesa non ha fatto, sicché si deve ritenere, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, che l'autorità giudiziaria rumena si sia resa garante del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione, a partire dalle intercettazioni svolte in quello Stato, nonché della trasmissione dei relativi dati all'autorità italiana richiedente. Si rammenta altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015 - 2016- Rv. 265993), l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento a quo presso l'autorità competente per il procedimento ad quem non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dal successivo art. 271, sicché a nulla vale obiettare che la Corte territoriale non abbia dato seguito alla richiesta difensiva, formulata in termini meramente esplorativi, di acquisire i verbali di esecuzione delle intercettazioni di cui si discute. 3.2. Del pari infondato il motivo con il quale la difesa ha lamentato la mancata assunzione di prove decisive. Com'è noto, con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (tra molte, Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, RV. 273577). Ciò in quanto, si è chiarito, «In tema dí ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, Mengoni, Rv. 278670). Nel caso di specie, diversamente da quanto affermato nel ricorso, la Corte ha chiarito (p. 49 e s.) le ragioni per le quali non ha ritenuto la prova decisiva, affermando - con motivazione non manifestamente illogica - che il tema da esplorare (relativo alle movimentazioni bancarie sul conto di [OSCURATO:PERSONA]) era abbondantemente esplorato dalla perizia disposta; ragione a fronte delle quali la difesa si è limitata a lamentare il mancato ascolto dei testi, senza indicare in che modo dette prove, ove esperite, confrontate con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di appello avrebbero determinato una diversa pronuncia. 3.3. Manifestamente infondato il terzo motivo, con il quale la difesa lamenta violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in punto di erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con particolare riferimento alla mancanza di riscontri individualizzati afferenti il ruolo del ricorrente, che - muovendo da una lettura parcellizzata delle dichiarazioni stesse e, più in generale, delle risultanze di prova - finisce per sconfinare in non consentite ricostruzioni alternative. In ordine all'applicazione dei parametri ermeneutici vigenti in materia di chiamate in reità e correità, è appena il caso di richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, applicabile anche nei confronti di tutti i collaboranti esaminati nel dibattimento di primo grado, secondo cui «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez.U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145). Orientamento ermeneutico che, a sua volta, s'inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato di questa Corte, che è possibile esplicitare, richiamando il seguente principio: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). Ciò premesso, va detto che la Corte territoriale (nelle p. da 50 a 80) ha valutato le propalazioni dei collaboratori in ossequio ai criteri enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha ripetutamente chiarito che le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, Villacaro, Rv. 262309). Questa operazione di verifica è stata effettuata dai giudici di merito che, difatti, hanno effettuato una disamina delle singole dichiarazioni dei collaboranti e poi hanno verificato il complessivo contenuto narrativo, concludendo correttamente che non vi era circolarità di narrati: ogni collaboratore di giustizia era portatore di una porzione di conoscenza dei fatti, talora sovrapponibile a quella riportata dagli altri collaboranti e talora integrativa di quella. Le divergenze nei racconti sottolineate dal ricorrente sono state correttamente ritenute di modesto rilievo, anche perché il ricorso effettua una parcellizzazione minimizzante degli elementi raccolti allo scopo di destrutturare il disegno complessivo che si era venuto formando. Inidoneo, poi, a dare specificità al motivo è il generico richiamo a talune divergenze ovvero asserite implausibilità narrative delle quali non si coglie la decisività, risultando invece, che tali molteplici aspetti sollevati siano stati adeguatamente considerati e, in particolare, per quanto qui viene in rilievo, in ordine alla dedotta genericità e non sufficiente convergenza delle dichiarazioni in punto di definizione del ruolo di partecipe di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una riproposizione di valutazioni in fatto delle propalazioni dei collaboratori senza attingere effettivamente a vizi della motivazione che - invece - si è posta nell'alveo di legittimità richiamato allorquando, dopo la congrua valutazione di attendibilità dei dichiaranti, ha mostrato di scandagliare le relative dichiarazioni individuandone specifici e rilevanti punti di convergenza in ordine al ruolo associativo ascritto all'imputato. Analoghe considerazioni valgono per le censure in punto di errata interpretazione dei contenuti delle intercettazioni, delle quali la difesa ha fornito una lettura alternativa. La Corte territoriale ha motivatamente risposto a tali doglianze (nelle p. da 107 a 129) facendosi carico di fornire una lettura delle conversazioni captate anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori e delle indagini patrimoniali, componendo un solido quadro di prova. Sicché la motivazione del giudice di appello si profila affatto rispettosa del principio di diritto espresso in Sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, secondo cui «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» e, più in generale che «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Interamente versato in fatto e, comunque, infondata la censura di omessa motivazione sugli aspetti economico-contabili. La Corte ha replicato puntualmente al motivo di appello (p. da 80 a 106), con articolata e puntuale disamina che involge sia la consulenza di parte, sia la documentazione e i rilievi difensivi, avversando - sulla scorta della lettura coordinata della perizia contabile e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - la tesi della difesa (pedissequamente richiamata nel ricorso) secondo cui la ricostruzione della capacità economica dell'imputato appariva del tutto coerente con i finanziamenti bancari che, attraverso il ricorso al mutuo fondiario, avevano consentito la realizzazione delle iniziative economiche oggetto di accertamento e che quelle movimentazioni ritenute illecite altro non erano che meri flussi di restituzione in favore di soci che venivano reinvestiti nell'attività d'impresa. Osserva il Collegio come il ricorso, sul punto, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, non ha effettivamente denunciato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, quanto piuttosto una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente non corretta del materiale probatorio.Così facendo, ha negletto che è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (tra molte, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 3.4. Con riferimento al quarto motivo di ricorso, osserva il Collegio come la tesi della difesa, che ha costituito motivo di appello, identicamente riprodotto nel ricorso per cassazione, secondo cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe superato il limite di un'attività collegata al solo interessamento delle questioni economiche di [OSCURATO:PERSONA], sicché la stessa avrebbe dovuto essere ricondotta nell'alveo del concorso esterno in associazione, ove non in quella dei reato di favoreggiamento, reimpiego di capitali o, infine, di fittizia intestazione di beni, non si confronta con le argomentazioni svolte dal giudice di appello nelle pagine da 131 a 138, ove si indicano gli elementi obiettivi sui quali è fondata la prova della "messa a disposizione", da parte del ricorrente, delle proprie energie criminali in favore del clan, così escludendosi ogni possibilità di attribuire a detta condotta una diversa qualificazione giuridica. In particolare la Corte territoriale, superando il limitato orizzonte della tesi difensiva incentrato sui soli rapporti economici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], correttamente valorizza la pletora di conversazioni che attestano i frequenti contatti del primo anche con altri sodali nei quali egli palesa le ragioni della sua permanenza in Romania, le modalità di investimento delle provviste di denaro provenienti dall'Italia, l'invio nello Stato di denaro anche per il sostentamento dei detenuti, con l'uso di espressioni che danno sicura contezza della consapevolezza di svolgere un'attività quale intraneo a un organismo criminale, che difatti «fa paura», tant'è che «se vengono a sapere, gli mangiano il cuore, se lui non fa il bravo». Per tale via, ha ritenuto certamente integrata la condotta di partecipazione, pur in assenza di prova di un'investitura formale, rimarcando l'esistenza di univoci indici della stabile e organica compenetrazione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, che ha valutato alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono anche da significativi facta concludentia. Si tratta di motivazione che ha fatto corretto governo dei principi ermeneutici in tema di concorso esterno che, a partire dalle Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671, hanno posto in risalto come la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscano fenomeni alternativi, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce e include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Le Sezioni unite di questa Corte, con una recente, sono nuovamente intervenute sul tema (Sez. U del 27/05/2021, Modaffari, R.G. n. 34566/2020), ribadendo la necessità di accertare lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, compito precipuo del giudice di merito (assai significativo il riferimento alle caratteristiche del caso concreto), che deve valutare l'idoneità di detto inserimento ai fini della "messa a disposizione" in favore del sodalizio. La condotta associativa non è "a forma libera" (libero semmai è il tipo di prestazione promessa) e consiste nella conclusione di un patto di delinquenza tra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, e la seconda, attraverso la volontà del proprio gruppo dirigente, include il primo nella propria struttura; nei profili soggettivi, c'è volontà del primo di appartenere (nel senso indicato) al gruppo, e riconoscimento dell'intraneo da parte del gruppo. È corretto, dunque, quanto si richiama nella sentenza impugnata e cioè che il reclutamento può intervenire per facta concludentia, che non sono necessari rituali, né manifestazioni formali e contestuali dell'incontro tra le disponibilità, dandosi atto della sussistenza del patto d'inclusione tra il singolo e il gruppo, quanto all'oggetto, alla stabilità, alla prestazione programmata e le argomentazioni contro-valutative svolte con il ricorso non sono idonee a scalfire le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe del sodalizio facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. Neppure possono condividersi le perplessità difensive in ordine alla estensione al ricorrente sodale dell'aggravante della natura armata dell'associazione. Il giudice di appello, ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, in relazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, quali Cosa nostra, la 'ndrangheta e la camorra, la stabile dotazione di armi è ( fatto notorio non ignorabile, l'aggravante in questione, una volta accertata la disponibilità di armi, è configurabile in capo ad ogni singolo partecipe al sodalizio criminoso (cfr., ad es., Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831; Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 267511, in motivazione; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677), ha - con motivazione sintetica, ma logicamente coerente - dato atto che «è stato accertato che la compagine criminale facesse uso di armi per la realizzazione di azioni offensive e di ritorsioni finalizzate all'affermazione del predominio territoriale» e, per tale via, superando il mero riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico, ha positivamente ritenuto riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione. A fronte di tali argomenti, il ricorrente si è limitato a lamentare un dato privo di rilievo, per le ragioni appena esposte, ossia l'assenza nelle conversazioni che l'hanno visto protagonista di qualsivoglia riferimento al tema delle armi, trascurando di considerare che l'aggravante in parola va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo. 2.6. Infondato il rilievo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, mitigata dal giudice di appello. 2.6.1. La Corte territoriale si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione). Inoltre, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta 17 ( con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (così Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Il giudice di merito, poi, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509), cosicché anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Detti principi sono stati ribaditi in una recente pronunzia delle Sezioni Unite, emessa in tema di rapporto fra diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva, nella quale si è ribadito che la meritevolezza dell'adeguamento della sanzione prevista dalla legge, in senso più favorevole all'imputato, con l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., necessita, «quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda» (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento delle suddette attenuanti con riferimento alla gravità in concreto della condotta posta in essere in ragione sia del ruolo svolto dal ricorrente di «longa manus del clan dei caselesi in Romania, sia dell'elevata capacità a delinquere desunta dalla piena condivisione del programma associativo per un ampio arco temporale. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sul punto, si sono evocati elementi positivi insussistenti e, comunque, insufficienti (il ruolo delocalizzato e limitato alla gestione di profili meramente economici del sodalizio), inidonei a inficiare la logicità della sentenza, aderente ai principi sopra ricordati. 2.6.2. Quanto al secondo aspetto, si osserva che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il quantum di pena base, individuato in misura appena superiore al minimo edittale di dodici anni di reclusione, avuto riguardo alla natura armata del sodalizio, proprio avendo riguardo al ruolo svolto dal ricorrente in attività prevalentemente economiche riconducibili al clan. Il relativo motivo d'impugnazione, dunque, oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). Da ultimo ritiene il Collegio che sia corretta l'individuazione ratione temporis, da parte dei giudici di merito, del trattamento sanzionatorio alla luce della legge n. 69 del 27 maggio 2015. A fronte della tesi secondo cui l'avvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre dell'anno 2011 avrebbe dovuto far ritenere cessata a quella data anche la condotta contestata al ricorrente (con conseguente applicazione del più mite regime sanzionatorio in vigore precedentemente alla citata novella legislativa), la sentenza di appello (p. 139) dà conto di una condotta attiva da parte del ricorrente, in favore del sodalizio e che prescinde dall'avvenuto arresto di uno dei suoi vertici, fino al 2017, come è reso evidente dalle conversazioni captate che indicano [OSCURATO:PERSONA] come punto di riferimento sia per le capacità imprenditoriali dimostrate, sia per la pronta disponibilità ad interagire con le figure di spicco del clan in punto di mantenimento del detenuto [OSCURATO:PERSONA]; elementi che la difesa vorrebbe relegare a questioni di mero interesse familiare. 2.7. Con il settimo e ultimo motivo, deduce violazione degli artt. 240-bis e 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di legittimità della confisca. La Corte di appello, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, in punto di confisca dei beni, ha ricordato (p. 142 e s.) come le aziende [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto del provvedimento ablatorio (nei limiti della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA]), sono state a ragione ritenute qualificabili come mafiose, attraverso di esse realizzandosi gli scopi degli associati, primo tra tutti il [OSCURATO:PERSONA], con motivazione ossequiante del consolidato principio secondo cui un'impresa è qualificabile come mafiosa allorquando sussiste una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione (Sez. 1 n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891; Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, non mass.; Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 259073). Muovendo dalle risultanze di prova già richiamate e costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori, dalle indagini patrimoniali e dalla perizia contabile, è stato, invero, posto in risalto come l'attività d'impresa in Romania fosse inequivocabilmente inquinata da risorse di provenienza delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] che avevano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti. Analoghe considerazioni sono state svolte relativamente ai singoli beni oggetto del provvedimento di confisca, per i quali si è ritenuto - sulla scorta degli stessi elementi di prova - sussistente il requisito della sproporzione, avversando puntualmente (anche il contenuto della perizia richiamata e condivise) le argomentazioni difensive in punto di esistenza di provviste lecite da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie ovvero, non senza contraddizione, di un'origine dei redditi impiegati dalla pratica dell'evasione fiscale. Immotivatamente la difesa invoca in proposito il travisamento della prova, per la cui ricorrenza è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481, in motivazione; Sez. I, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774). Sicché, venendo al tema che ci occupa, una volta acclarato che le imprese oggetto di confisca hanno avuto la possibilità di espandersi e di produrre reddito proprio grazie all'impiego di capitali squisitamente "mafiosi", con l'ulteriore conseguenza che anche le entrate progressivamente reimpiegate per l'