CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2021
Cassazione n. 42537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO ve-ut (; Is)-IiAM-tt-ti“4"-"32-`‘ - Ot-Li [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen., con ordinanza emessa in data 22 novembre 2021 ha confermato i titoli cautelare genetici emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1La contestazione cautelare riguarda i fatti avvenuti in località [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre del 2021. In particolare va evidenziato che il solo [OSCURATO:PERSONA] risponde anche del più grave delitto di omicidio volontario mentre gli altri indagati rispondono di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio aggravata. Dopo ampia disamina dei profili di gravità indiziaria emersi, il Tribunale si sofferma, per ciascun indagato, sulla ricorrenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura (custodia cautelare in carcere) in atto. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei comuni difensori - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento per mancata traduzione della ordinanza emessa dal Tribunale. Si afferma che data la mancata conoscenza della lingua italiana l'ordinanza andava tradotta, a pena di nullità. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla scelta della misura. Secondo la difesa le esigenze cautelari potevano essere agevolmente soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con modalità tecniche di controllo. Si evidenzia che gli indagati dispongono di 'regolare domicilio' e vivono in radicati contesti familiari. Dalla motivazione della decisione emergerebbe, in modo incoerente, una possibilità di adottare la misura afflittiva solo nel prosieguo del procedimento.3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Quanto al primo motivo, per pacifico orientamento interpretativo, l'omessa traduzione della ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame (lì dove sia fondato il presupposto in fatto della mancata comprensione della lingua italiana da parte degli indagati) non è motivo di nullità ma influisce sulla decorrenza dei termini per proporre impugnazione (tra le molte Sez. V n. 10993 del 5.12.2019, dep.2020, rv 278883) At tt-u-x; (A-1 far_.(7‘. 3.2 Quanto alla scelta della misura idonea a fronteggiare le riconosciute esigenze cautelar' va rilevato che: a) la ricostruzione indiziaria riguarda un fatto di estrema gravità, essendosi trattato di una violenta e brutale aggressione realizzata - all'interno di una abitazione ove era in corso una cerimonia, in piena notte - da più persone armate di spranghe, bastoni e armi da fuoco; b) in simile contesto, [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato come il capo del gruppo degli aggressori; c) nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere correlata al più grave delitto di omicidio, aspetto su cui il Tribunale si sofferma ampiamente evidenziando l'assenza di elementi di fatto idonei a contrastare simile presunzione; d) nei confronti dei restanti indagati il Tribunale, anche sul profilo della scelta della misura, si sofferma ampiamente con considerazioni che non appaiono manifestamente illogiche. In particolare, è stato evidenziato che il pericolo di reiterazione si desume dalle stesse - allarmanti - modalità del fatto, essendosi trattato di una azione collettiva di particolare gravità per le - prima indicate - modalità di realizzazione. E' stato altresì riconosciuto il pericolo di fuga e di alterazione della genuinità della prova. In simile quadro, va rilevato che le doglianze appaiono del tutto generiche, posto che la scelta della misura di massimo rigore risulta assistita da una corretta, sul piano logico, prognosi di inaffidabilità degli indagati (rispetto alla auto - osservanza dei limiti correlati a misure meno afflittive), espressa dal Tribunale in riferimento alla diversificata tipologìa ed al 'grado' delle esigenze cautelari, aspetto con cui la difesa dei ricorrenti finisce con il non confrontarsi.3.3 Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen. . Così deciso il 22 g