CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 33878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5439/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di FIRENZE cron. n. 2/201 9 depositatoil 10/01/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e q uale [OSCURATO:PERSONA] d ella C IR [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l ., avverso il decreto con cui il Giudice delegato al Fallimento CIR [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva autorizzato il curatore fallimentare a non costituir si nel giudizio n. 7/2015 R.G. pendente dinanzi alla Corte di appello di Firenze, promosso dalla società in bonis contro il rigetto della propria domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato con la B anca Monte dei P aschi di [OSCURATO:SOCIETA]. , con conseguente nullità dell’ipotecae risarcimento dei danni subiti. 2. – Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], q uale [OSCURATO:PERSONA] d el la C IR [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. – Con l’unico motivo proposto, rubricato « V iolazione dell’art. 111VI comma della Costituzione in relazione all’art. 360 1° co. n.5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», il ricorrente contesta sia l’accertamento del tribunale per cui «dall’esame della documentazione prodotta dalle parti non risulta che sia scaduto il termine per la riassunzione del giudizio avanti alla Corte d’Appello, come rilevato da parte reclamante solamente - peraltro - in sede di discussione avanti al collegio senza che la stessa abbia formulato specifica doglianza nell’atto di reclamo», né «che il curatore abbia avuto la conoscenza legale della pendenza del procedimento», sia la valutazione collegiale per cui non sarebbe stato conveniente riassumere il giudizio di appello. 4. – Il motivo è inammissibile , in quanto, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere un'azione civile», trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria, che «esaurisce i suoi effetti all'interno del fallimento (quale condizione per il successivo agire in contenzioso del curatore) e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi (di direzione, sorveglianza del procedimento ed autorizzazione) che l'art. 25, comma primo, legge fall. gli attribuisce» (Cass. 22959/2012; conf. ex multis Cass.24432/2019, 13288/2004, 8666/2000). 5. – A lla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo. 6. –Sussistono i pr esupposti ex art. 13, co. 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello s