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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2024

Cassazione n. 15716/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17755/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t.

VENEGONI Marino -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - SEZ.DIST.

BRESCIAn. 421/2021 depositata i l 26/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. A seguito di un controllo sulle operazioni di importazione effettuate nel 2012 da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., esitato in PVC, la medesima era attinta da avviso di rettifica prot. 49959IRU del 13.08.2014 e provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative 276000-749-2014 prot. 49961/RU del 13.08.2014.

2. La CTP di Bergamo, adita dalla contribuente, con sentenza n. 237/08/2015, accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti.

3. Proponeva appello l’Ufficio.

“Dopo la rituale instaurazione del giudizio di appello (RGA n. 7448/ 15), nel quale la controparte si costituiva con controdeduzioni [ed appello incidentale], interveniva la dichiarazione di fallimento nei confronti della società (sentenza n. 151/2016 del 25/02/2016 Tribunale di Milano) […].

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva quindi emessa dalla C.T.R.

Lombardia-Sezione Staccata di Brescia l'ordinanza collegiale n. 380/2018 con la quale si dichiarava l'interruzione del processo a seguito del fallimento della società” (cfr. ffgg. 5 e 6 ric.).

4. L’Ufficio proponeva istanza ex art 43 D.Lgs. n. 546 del 1992.

“Dopo numerosi rinvii, l'udienza per la trattazione veniva quindi fissata per il giorno 19/10/2020, alla quale partecipava un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio mentre nessuno compariva per la controparte” (fg. 6 ric.).

5. Con la sentenza in epigrafe, resa ad esito di detta udienza, la CTR della Lombardia dichiarava estinto il giudizio sulla base della seguente motivazione: Con ordinanza del 27 febbraio 2018, a seguito di comunicazione dell'avvenuto fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, la Commissione dichiarava la interruzione del procedimento ‘de quo’.

Con istanza di trattazione ex art. 43 D.Lvo n. 546/92, la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedeva la fissazione di udienza per la trattazione.

All'udienza del 19 ottobre 2020 nessuno compariva per la parte contribuente fallita, che agli atti non risulta avere riassunto il giudizio.

Pertanto ricorre l'ipotesi dell'art. 45, comma 1, del D.Lvo (inattività delle parti) che impone la dichiarazione di estinzione del giudizio.

6. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con due motivi.

Il fallimento resta intimato.

Considerato che:

1. Primo motivo.

“Violazione o falsa applicazione dell'art. 43, 45 D.Lgs. n. 546/92 ai sensi del punto 3 dell'art. 360 c.p.c per aver dichiarato l'estinzione del processo ‘de quo’, non tenendo conto che nel termine previsto dalla norma l'Ufficio ha riassunto il processo partecipando alle relative udienze”.

1.1. “L'Ufficio delle Dogane di Bergamo ha riassunto il processo con istanza di trattazione ex art. 43 del D.Lgs. 546192 prot. 14197IRU del 21.03.2018. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 542/92 ha comunicato fissazione [dell’]udienza di trattazione in data 10.09.2020.

All'udienza di trattazione del 19/10/2020 partecipava un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio mentre nessuno compariva per la controparte”.

2. Secondo motivo.

“Nullità della sentenza ai sensi del punto 4 dell'art. 360 c.p.c. per omessa pronuncia”.

2.1. “Il giudice che dichiari estinto il processo nonostante rituale istanza di riassunzione e partecipazione della parte all'udienza non pronunzia sull'istanza medesima”.

È violato il principio “nemo iudex sine actore”, enunciato dall’art. 181 cod. proc. civ.

3. È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.

Va ribadito che, «in tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 12672 del 18/06/2015, Rv. 635746-01).

Pacifico nella specie il tempestivo deposito, da parte dell’Ufficio, di istanza di riassunzione, la sentenza impugnata è radicalmente difforme dal principio di diritto espresso in tale precedente, rispetto al quale v’è solo da specificare che la riassunzione può essere richiesta indifferentemente da una delle parti (nella specie, giust’appunto, l’Ufficio) e che la mancata presenza delle stesse (ed “a fortiori” di una soltanto: nella specie, come da sentenza impugnata, la “parte contribuente fallita”) all’udienza pubblica di trattazione è del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio, non impedendo al giudice di pronunciare sentenza (art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui “le parti presenti”, se ed in quanto pertanto lo siano, sono ammesse “alla discussione”).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice “a quo” per nuovo esame e per le spese, anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17755/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t. VENEGONI Marino -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - SEZ.DIST. BRESCIAn. 421/2021 depositata i l 26/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. A seguito di un controllo sulle operazioni di importazione effettuate nel 2012 da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., esitato in PVC, la medesima era attinta da avviso di rettifica prot. 49959IRU del 13.08.2014 e provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative 276000-749-2014 prot. 49961/RU del 13.08.2014. 2. La CTP di Bergamo, adita dalla contribuente, con sentenza n. 237/08/2015, accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti. 3. Proponeva appello l’Ufficio. “Dopo la rituale instaurazione del giudizio di appello (RGA n. 7448/ 15), nel quale la controparte si costituiva con controdeduzioni [ed appello incidentale], interveniva la dichiarazione di fallimento nei confronti della società (sentenza n. 151/2016 del 25/02/2016 Tribunale di Milano) […]. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva quindi emessa dalla C.T.R. Lombardia-Sezione Staccata di Brescia l'ordinanza collegiale n. 380/2018 con la quale si dichiarava l'interruzione del processo a seguito del fallimento della società” (cfr. ffgg. 5 e 6 ric.). 4. L’Ufficio proponeva istanza ex art 43 D.Lgs. n. 546 del 1992. “Dopo numerosi rinvii, l'udienza per la trattazione veniva quindi fissata per il giorno 19/10/2020, alla quale partecipava un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio mentre nessuno compariva per la controparte” (fg. 6 ric.). 5. Con la sentenza in epigrafe, resa ad esito di detta udienza, la CTR della Lombardia dichiarava estinto il giudizio sulla base della seguente motivazione: Con ordinanza del 27 febbraio 2018, a seguito di comunicazione dell'avvenuto fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, la Commissione dichiarava la interruzione del procedimento ‘de quo’. Con istanza di trattazione ex art. 43 D.Lvo n. 546/92, la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedeva la fissazione di udienza per la trattazione. All'udienza del 19 ottobre 2020 nessuno compariva per la parte contribuente fallita, che agli atti non risulta avere riassunto il giudizio. Pertanto ricorre l'ipotesi dell'art. 45, comma 1, del D.Lvo (inattività delle parti) che impone la dichiarazione di estinzione del giudizio. 6. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con due motivi. Il fallimento resta intimato. Considerato che: 1. Primo motivo. “Violazione o falsa applicazione dell'art. 43, 45 D.Lgs. n. 546/92 ai sensi del punto 3 dell'art. 360 c.p.c per aver dichiarato l'estinzione del processo ‘de quo’, non tenendo conto che nel termine previsto dalla norma l'Ufficio ha riassunto il processo partecipando alle relative udienze”. 1.1. “L'Ufficio delle Dogane di Bergamo ha riassunto il processo con istanza di trattazione ex art. 43 del D.Lgs. 546192 prot. 14197IRU del 21.03.2018. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 542/92 ha comunicato fissazione [dell’]udienza di trattazione in data 10.09.2020. All'udienza di trattazione del 19/10/2020 partecipava un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio mentre nessuno compariva per la controparte”. 2. Secondo motivo. “Nullità della sentenza ai sensi del punto 4 dell'art. 360 c.p.c. per omessa pronuncia”. 2.1. “Il giudice che dichiari estinto il processo nonostante rituale istanza di riassunzione e partecipazione della parte all'udienza non pronunzia sull'istanza medesima”. È violato il principio “nemo iudex sine actore”, enunciato dall’art. 181 cod. proc. civ. 3. È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. Va ribadito che, «in tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza» (Sez. 6-5, Ordinanza n. 12672 del 18/06/2015, Rv. 635746-01). Pacifico nella specie il tempestivo deposito, da parte dell’Ufficio, di istanza di riassunzione, la sentenza impugnata è radicalmente difforme dal principio di diritto espresso in tale precedente, rispetto al quale v’è solo da specificare che la riassunzione può essere richiesta indifferentemente da una delle parti (nella specie, giust’appunto, l’Ufficio) e che la mancata presenza delle stesse (ed “a fortiori” di una soltanto: nella specie, come da sentenza impugnata, la “parte contribuente fallita”) all’udienza pubblica di trattazione è del tutto irrilevante ai fini della prosecuzione del giudizio, non impedendo al giudice di pronunciare sentenza (art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui “le parti presenti”, se ed in quanto pertanto lo siano, sono ammesse “alla discussione”). Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice “a quo” per nuovo esame e per le spese, anche del presente grado di giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia all
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