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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 05427/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICASTROVILLARI nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice per le indagini preliminari, adito dal Pubblico Ministero in sede con richiesta di decreto penale per la contravvenzione di cui all'art.116 comma 15 D.L.vo 285/92 da parte di soggetto recidivo nel biennio, ritenendo non corretta la determinazione della pena, non essendo prevista per la fattispecie in esame la pena detentiva, disponeva la restituzione degli atti all'Ufficio della Procura.

2. Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Castrovillari evidenziando come la ipotesi contestata di guida senza patente con la recidiva nel biennio era sopravvissuta al provvedimento di depenalizzazione del reato contravvenzionale e risultava punita con la pena detentiva fino ad un anno di arresto.

Ne conseguiva la manifesta erroneità e contrarietà a legge del provvedimento impugnato il quale, oltre ai profili di illegittimità denunciai, determinava un ingiustificato regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, peraltro creando le basi di una situazione di stallo irrisolvibile, in quanto la pure possibile reiterazione della richiesta, nel tenere conto delle indicazioni dell'autorità giudiziaria, si sarebbe posta in palese contrasto con i principi regolatori del sistema sanzionatorio in quanto avrebbe comportato l'applicazione di una pena illegale e pertanto il compimento di un atto nullo rilevabile nel corso del processo, in ciò concretizzandosi ipotesi di abnormità funzionale. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In primo luogo va evidenziato che ne caso in esame non sussiste un vizio di abnormità del provvedimento impugnato, atteso che il giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere discrezionale che la legge gli consente, in quanto l'art.459 comma 3, cod.proc.pen. contempla espressamente la ipotesi in cui il giudice ritiene di non accogliere la richiesta di decreto penale di condanna e rimetta gli atti al pubblico ministero.

2. Va inoltre evidenziato come in ipotesi del tutto sovrapponibile, se da un lato il S.C. ha riconosciuto come illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna, ove ritenga di non poterla accogliere per la sussistenza di un fatto non più previsto dalla legge come reato, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., abbia, per contro, provveduto alla restituzione degli atti al PM, la quale presuppone la delibazione positiva sulla sussistenza del reato, dall'altro ne ha escluso la abnormità in quanto, sotto il profilo strutturale, trova uno specifico referente normativo nell'art. 459, comma 3, e, pertanto, non è macroscopicamente difforme dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale.

A tale proposito invero non può non rilevarsi che il rigetto non determina neppure una situazione di stallo processuale essendo consentito all'organo requirente di rinnovare la richiesta, ovvero di decidere di promuovere l'azione penale in altro modo mediante richiesta di rinvio a giudizio e, ove questi non accolga la richiesta, di impugnare la sentenza di proscioglimento (sez.III, 17.4.2002, PM in proc.Iwan, Rv. 221611).

3. Invero il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell'atto, configurabile allorché la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena, con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità, concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia [cfr. Sez. 6 n. 23829 del 12/0572016, Rv. 267272; Sez. 4 n. 45683 del 18/09/2014, Rv. 261063; Sez. 6 n. 6663 in data 01/12/2015 Cc. (dep. 18/02/2016), Rv. 266111 (in fattispecie in cui si è affermato che il rigetto fondato su ragioni che rientrano nell'esercizio delle valutazioni sulla pena non può essere oggetto di impugnazione anche in caso si palese erroneità di dette valutazioni).

La valutazione di questa Corte può prendere le mosse dal profilo funzionale dell'abnormità, peraltro neppure adeguatamente argomentato da parte ricorrente, dovendosi escludere che il rigetto della richiesta di decreto penale abbia determinato uno stallo processuale o un'indebita regressione del procedimento, imponendo al pubblico ministero adempimenti che possano tradursi in atti nulli.

Al potere di rigetto della richiesta da parte del G.i.p., normativamente previsto dall'art. 459 comma 3, cod. proc. pen., fa seguito, infatti, sempre per espressa disposizione di legge contenuta nella stessa norma, proprio la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Peraltro, nella più recente pronuncia delle Sezioni Unite sul tema dei rapporti tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che, in caso di rigetto della richiesta d'introduzione del rito monitorio, le determinazioni che potranno essere successivamente assunte 2 L dalla parte pubblica «non contrastano con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 cod. proc. pen.» (cfr., in motivazione, Sez.

U. del 2018, Ksouri, con la quale è stata data soluzione negativa, in adesione all'orientamento maggioritario, alla questione di diritto se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché questi valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis, cod. pen.).

4. Il principio così richiamato, del resto, si pone in linea di continuità con quanto la stessa Corte Costituzionale ha precisato: la restituzione degli atti al pubblico ministero non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri ad esso spettanti, poiché al medesimo è consentito di reiterare una richiesta di contenuto adeguato ai rilievi critici del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie (cfr.

Corte Cost. n. 447 del 26/09/1990).

5. In ogni caso il ricorso presenta un ulteriore e preliminare profilo di inammissibilità in quanto il seppure stringato provvedimento del Tribunale, nel ritenere inapplicabile la pena detentiva per la fattispecie di cui alla richiesta di decreto penale, parrebbe avere escluso la riconducibilità della fattispecie contestata a quella sopravvissuta alla disciplina sulla depenalizzazione ((D.L.vo 15 Gennaio 2016 n.8) laddove la imputazione, così come congegnata non risulta riconducibile alla fattispecie di recidiva nel biennio di cui all'art.116 comma 15 Cod.della Strada.

Invero ai fini dell'accertamento della ricorrenza della recidiva nel biennio non è sufficiente riconoscere che nel biennio antecedente a quello di realizzazione del fatto illecito l'imputato sia incorso in una violazione della stessa specie, ma è necessario che entro il biennio la condotta illecita, ora prevista come illecito amministrativo, sia stata definitivamente accertata con provvedimento non più soggetto ad impugnazione (sez.4, n.6163 del 24 Settembre 2017, Pm in proc.Ohere, Rv.272209; n.27398 del 6 Aprile 2018, Dedominici), mentre nell'imputazione in esame non si fa riferimento né alla contestazione dell'illecito amministrativo, né alla esecutività del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, rendendo pertanto assimilabile la presente fattispecie a quella affontata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite Ksouri (n.20569 del 18 Gennaio 2018).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso nella camera di Lo oi-t, i i; G1fr1ao 2-9 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICASTROVILLARI nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice per le indagini preliminari, adito dal Pubblico Ministero in sede con richiesta di decreto penale per la contravvenzione di cui all'art.116 comma 15 D.L.vo 285/92 da parte di soggetto recidivo nel biennio, ritenendo non corretta la determinazione della pena, non essendo prevista per la fattispecie in esame la pena detentiva, disponeva la restituzione degli atti all'Ufficio della Procura. 2. Avverso il suddetto provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Castrovillari evidenziando come la ipotesi contestata di guida senza patente con la recidiva nel biennio era sopravvissuta al provvedimento di depenalizzazione del reato contravvenzionale e risultava punita con la pena detentiva fino ad un anno di arresto. Ne conseguiva la manifesta erroneità e contrarietà a legge del provvedimento impugnato il quale, oltre ai profili di illegittimità denunciai, determinava un ingiustificato regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, peraltro creando le basi di una situazione di stallo irrisolvibile, in quanto la pure possibile reiterazione della richiesta, nel tenere conto delle indicazioni dell'autorità giudiziaria, si sarebbe posta in palese contrasto con i principi regolatori del sistema sanzionatorio in quanto avrebbe comportato l'applicazione di una pena illegale e pertanto il compimento di un atto nullo rilevabile nel corso del processo, in ciò concretizzandosi ipotesi di abnormità funzionale. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In primo luogo va evidenziato che ne caso in esame non sussiste un vizio di abnormità del provvedimento impugnato, atteso che il giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere discrezionale che la legge gli consente, in quanto l'art.459 comma 3, cod.proc.pen. contempla espressamente la ipotesi in cui il giudice ritiene di non accogliere la richiesta di decreto penale di condanna e rimetta gli atti al pubblico ministero. 2. Va inoltre evidenziato come in ipotesi del tutto sovrapponibile, se da un lato il S.C. ha riconosciuto come illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto penale di condanna, ove ritenga di non poterla accogliere per la sussistenza di un fatto non più previsto dalla legge come reato, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., abbia, per contro, provveduto alla restituzione degli atti al PM, la quale presuppone la delibazione positiva sulla sussistenza del reato, dall'altro ne ha escluso la abnormità in quanto, sotto il profilo strutturale, trova uno specifico referente normativo nell'art. 459, comma 3, e, pertanto, non è macroscopicamente difforme dai paradigmi fissati dall'ordinamento processuale. A tale proposito invero non può non rilevarsi che il rigetto non determina neppure una situazione di stallo processuale essendo consentito all'organo requirente di rinnovare la richiesta, ovvero di decidere di promuovere l'azione penale in altro modo mediante richiesta di rinvio a giudizio e, ove questi non accolga la richiesta, di impugnare la sentenza di proscioglimento (sez.III, 17.4.2002, PM in proc.Iwan, Rv. 221611). 3. Invero il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell'atto, configurabile allorché la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena, con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità, concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia [cfr. Sez. 6 n. 23829 del 12/0572016, Rv. 267272; Sez. 4 n. 45683 del 18/09/2014, Rv. 261063; Sez. 6 n. 6663 in data 01/12/2015 Cc. (dep. 18/02/2016), Rv. 266111 (in fattispecie in cui si è affermato che il rigetto fondato su ragioni che rientrano nell'esercizio delle valutazioni sulla pena non può essere oggetto di impugnazione anche in caso si palese erroneità di dette valutazioni). La valutazione di questa Corte può prendere le mosse dal profilo funzionale dell'abnormità, peraltro neppure adeguatamente argomentato da parte ricorrente, dovendosi escludere che il rigetto della richiesta di decreto penale abbia determinato uno stallo processuale o un'indebita regressione del procedimento, imponendo al pubblico ministero adempimenti che possano tradursi in atti nulli. Al potere di rigetto della richiesta da parte del G.i.p., normativamente previsto dall'art. 459 comma 3, cod. proc. pen., fa seguito, infatti, sempre per espressa disposizione di legge contenuta nella stessa norma, proprio la restituzione degli atti al pubblico ministero. Peraltro, nella più recente pronuncia delle Sezioni Unite sul tema dei rapporti tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che, in caso di rigetto della richiesta d'introduzione del rito monitorio, le determinazioni che potranno essere successivamente assunte 2 L dalla parte pubblica «non contrastano con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 cod. proc. pen.» (cfr., in motivazione, Sez. U. del 2018, Ksouri, con la quale è stata data soluzione negativa, in adesione all'orientamento maggioritario, alla questione di diritto se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché questi valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis, cod. pen.). 4. Il principio così richiamato, del resto, si pone in linea di continuità con quanto la stessa Corte Costituzionale ha precisato: la restituzione degli atti al pubblico ministero non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri ad esso spettanti, poiché al medesimo è consentito di reiterare una richiesta di contenuto adeguato ai rilievi critici del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie (cfr. Corte Cost. n. 447 del 26/09/1990). 5. In ogni caso il ricorso presenta un ulteriore e preliminare profilo di inammissibilità in quanto il seppure stringato provvedimento del Tribunale, nel ritenere inapplicabile la pena detentiva per la fattispecie di cui alla richiesta di decreto penale, parrebbe avere escluso la riconducibilità della fattispecie contestata a quella sopravvissuta alla disciplina sulla depenalizzazione ((D.L.vo 15 Gennaio 2016 n.8) laddove la imputazione, così come congegnata non risulta riconducibile alla fattispecie di recidiva nel biennio di cui all'art.116 comma 15 Cod.della Strada. Invero ai fini dell'accertamento della ricorrenza della recidiva nel biennio non è sufficiente riconoscere che nel biennio antecedente a quello di realizzazione del fatto illecito l'imputato sia incorso in una violazione della stessa specie, ma è necessario che entro il biennio la condotta illecita, ora prevista come illecito amministrativo, sia stata definitivamente accertata con provvedimento non più soggetto ad impugnazione (sez.4, n.6163 del 24 Settembre 2017, Pm in proc.Ohere, Rv.272209; n.27398 del 6 Aprile 2018, Dedominici), mentre nell'imputazione in esame non si fa riferimento né alla contestazione dell'illecito amministrativo, né alla esecutività del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, rendendo pertanto assimilabile la presente fattispecie a quella affontata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite Ksouri (n.20569 del 18 Gennaio 2018).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella camera di Lo oi-t, i i; G1fr1ao 2-9 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tella
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