Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 208/2022
ECLI:EU:T:2022:187
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0291_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 marzo 2022 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(Causa T‑291/20) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo
[Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 48; decisione del Consiglio (PESC) 2020/373; regolamento del Consiglio 2020/370]
(v. punti 77, 78)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata – Stato terzo che ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Irrilevanza – Obiettivo delle misure restrittive di consolidare lo Stato di diritto e i diritti dell’uomo
[Decisione 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/373, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 208/2014, allegato I, e 2020/370]
(v. punti 79-85)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento in base a un procedimento giudiziario condotto dalle autorità di uno Stato terzo in materia di distrazione di fondi pubblici o di abuso di potere da parte del titolare di un incarico pubblico – Presupposti – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo in capo all’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addotti a carico delle persone o delle entità interessate – Obbligo incombente al Consiglio di verifica del rispetto di tali diritti – Violazione
[Decisione 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/373, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 208/2014, allegato I, e 2020/370]
(v. punti 90, 92-101, 103-108, 131)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Prova della verifica – Onere della prova
[Decisione 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2020/373, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 208/2014, allegato I, e 2020/370]
(v. punti 109-112, 129, 130)
5.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Osservanza di un termine ragionevole – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Procedimento giudiziario in un paese terzo assunto a fondamento della decisione di adozione di misure restrittive – Obbligo di verifica del Consiglio – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 114-121, 125, 126)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2020/373 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio, del 5 marzo 2020, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
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GU C 222 del 6.7.2020
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