CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 1993
Cassazione n. 19894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TARANTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1993 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto la rimessione della questione alle Sezioni Unite o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha, tra l'altro, dichiarato l'inefficacia dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle pene applicategli con le sentenze emesse, rispettivamente, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 7 marzo 2017 e dal Tribunale di Taranto il 7 aprile 2017. Ha, in proposito, rilevato che con le menzionate sentenze è stata disposta la sospensione condizionale delle pene, statuizione non ancora revocata. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione rilevando che il giudice dell'esecuzione ha offerto un'interpretazione del dettato normativo contraria a quella da tempo costantemente seguita dalla giurisprudenza di legittimità, che ammette l'esecuzione di pena la cui sospensione sia destinata ad essere revocata, in via obbligatoria ed automatica, anche in assenza di una pronunzia giudiziale, avente carattere meramente dichiarativo e ricognitivo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la rimessione 9,( della questione Lie' alle Sezioni Unite o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. In fatto, è pacifico che con le sentenze emesse rispettivamente, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce il 7 marzo 2017 e dal Tribunale di Taranto il 7 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a pene la cui sospensione condizionale è destinata ad essere revocata ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. e che il competente Procuratore della Repubblica ha inserito dette pene nell'ordine di esecuzione per la carcerazione e chiesto, al contempo, al giudice dell'esecuzione di disporre, in relazione ad esse, la revoca della sospensione condizionale. Il Tribunale di Taranto, nell'accogliere l'incidente di esecuzione promosso, al riguardo, da [OSCURATO:PERSONA], lo ha accolto in espresso ossequio ad un indirizzo ermeneutico che ha indicato come coesistente — a suo dire non essendo stato, sino ad oggi, composto il contrasto mediante l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione — rispetto a quello che, al contrario, avalla il modus operandi seguito, nella circostanza, dall'ufficio di procura. A tal fine, ha evidenziato, tra l'altro, che l'ordinamento processuale riserva al giudice, anziché al pubblico ministero, il potere di revocare la sospensione condizionale della pena, cioè di adottare un provvedimento incidente in malam partem sulla sfera giuridica del condannato, ed aggiunto che la natura «di diritto», cioè vincolata e non discrezionale, della revoca non esclude la necessità che le condizioni per disporla vengano accertate attraverso uno specifico modello procedimentale, in assenza del quale gli effetti della revoca non possono prodursi. Ha, per contro, dissentito dall'opposto orientamento, che, nell'ammettere che il pubblico ministero possa ordinare l'esecuzione di pene la cui sospensione non è stata revocata, gli impone, contraddittoriamente, di sollecitare, contestualmente, l'intervento del giudice dell'esecuzione, davanti al quale si svolge, in tal modo, un contraddittorio la cui è inevitabilmente pregiudicata dall'anticipata attuazione, da parte dell'ufficio di procura, cioè da una delle parti del giudizio di esecuzione, degli effetti di una revoca ancora non disposta. Ha, quindi, ritenuto che l'ordine di esecuzione, quantunque non affetto dal vizio di nullità eccepito dall'interessato, debba restare inefficace sino all'adozione, da parte del giudice competente, di formale provvedimento di revoca del beneficio. 3. Il Procuratore della Repubblica ricorrente coglie nel segno laddove evidenzia come il dibattito ermeneutico segnato dall'emersione degli opposti orientamenti indicati nell'ordinanza impugnata si sia, ormai da molti anni, stabilizzato con la prevalenza di quello che abilita il pubblico ministero all'emissione di ordine di esecuzione anche in relazione alle pene coperte da benefici (quali l'indulto o la sospensione condizionale) dei quali debba essere pronunziata la revoca «di diritto», sia pure sub condicione di contestuale presentazione di richiesta al giudice dell'esecuzione di adozione del correlato provvedimento dichiarativo ex art. 674, comma 1, cod. proc. pen. Se, invero, l'indirizzo che ha ispirato la decisione del Giudice per le indagini preliminari tarantino ha trovato espressione ancora con la sentenza Sez. 1, n. 8756 del 2/12/2010, dep. 2011, Bellinati, Rv. 249600, il periodo successivo è segnato dalla prevalenza di quello contrario, consacrato, tra le alti -e, da Sez. 1, n. 23419 del 9/4/2015, Attanasio, Rv. 263966. La successiva produzione giurisprudenziale testimonia come nell'arco dell'ultimo decennio l'interpretazione suggerita dal pubblico ministero ricorrente abbia costantemente ispirato le decisioni, non massimate, rese in materia di revoca della sospensione condizionale (Sez. 1, n. 21543 del 26/3/2021, Bachacha; Sez. 1, n. 22106 del 14/7/2020, Lleshaj; Sez. 1, n. 932 del 23/10/2019, Ferraioli; Sez. 1, n. 2401 del 20/11/2018, dep. 2019, Haqqi; Sez. 1, n. 50922 del 19/7/2018, Faldini; Sez. 1, n. 47863 del 28/6/2017, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 31472 del 2/3/2017, Jovanovic; Sez. 1, n. 55795 del 2/2/2017, Palau) o dell'indulto (Sez. 7, n. 12050 del 13/10/2021, dep. 2022, Stabile; Sez. 1, n. 25382 del 26/3/2021, Pavan; Sez. 1, n. 50685 del 18/9/2019, Cascella; Sez. 1, n. 16900 del 11/10/2017, dep. 2018, Florio), in molte delle quali si dà, peraltro, atto del preesistente, ed ormai superato, contrasto con il diverso indirizzo posto a base della decisione della cui legittimità qui si discute. Tanto è accaduto, del resto, con l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, occupandosi, con la sentenza n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399, del distinto tema della decorrenza del termine di prescrizione della pena nel caso in cui la sua esecuzione sia subordinata alla revoca dell'indulto, hanno incidentalmente, ma univocamente, affermato (cfr. p. 13-14): «l'eseguibilità della pena non si ha di necessità solo con il provvedimento di revoca dell'indulto; in caso di avveramento della condizione risolutiva, efficace ope legis, deve affermarsi invero l'immediata eseguibilità della pena senza attendere la dichiarazione formale e meramente ricognitiva della revoca del beneficio; in quest'ultimo senso deve invero rilevarsi, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di ricordare (si veda Sez. 1, n. 8670 del 17/2/2006, Urso, Rv. 233584, in tema di sospensione condizionale, e Sez. 1, n. 23457 del 24/1/2011, Ianni, Rv. 250419, in tema di indulto), come il pubblico ministero possa, ed anzi debba, in forza dell'art. 655 cod. proc. pen., porre subito in esecuzione la pena, e dunque anche quella derivante dall'avvenuto avveramento della condizione risolutiva del concesso beneficio; avveramento che egli stesso può rilevare - trattandosi di un'operazione che di norma non richiede articolate valutazioni, di mero recepimento di una sentenza irrevocabile di condanna - contemporaneamente chiedendo al giudice dell'esecuzione di procedere, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., alla dichiarazione (come detto, ricognitiva) della revoca del beneficio; seguendo, se proposto, eventuale incidente di esecuzione in opposizione». Diversamente da quanto ritenuto, nel caso in esame, dal giudice dell'esecuzione, non si è, quindi; al cospetto di un attuale contrasto ermeneutico quanto, piuttosto, dell'affermazione, in chiave diacronica, di una soluzione applicativa che, coniugando l'interesse alla pronta esecuzione della pena con quello a garantire il controllo giurisdizionale sulla sussistenza della causa legale di revoca del beneficio, è risultata preferibile rispetto a quella che, in passato mutuata da una parte della giurisprudenza di legittimità, è stata, negli ultimi due lustri, definitivamente abbandonata. Non ravvisandosi ragioni per deflettere dall'indirizzo seguito, in via pressoché esclusiva, dalla Corte di cassazione, non resta, in conclusione, che disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio che tenga conto dell'enunciato principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Taranto. Così deciso