CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33157/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. 10, Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cataldo la Neve, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti di ricorso ma motivi sostanzialmente comuni, come di seguito precisati, avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e altro, devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili. In particolare: - i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul punto della carenza di motivazione in relazione alla mancata pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., peraltro genericamente formulati, sono indeducibili perché gli imputati hanno rinunciato ai motivi di impugnazione proposti in appello in punto di responsabilità, in funzione dell'accordo sulla pena, la cui determinazione hanno concordato con il Procuratore generale, così circoscrivendo il potere decisorio del giudice dell'impugnazione che, pertanto, non solo è limitato ai casi di evidenza manifesta ma vieppiù ridotto in presenza di sentenza di condanna in primo grado. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., invero, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) con la conseguenza che il giudice di appello non è tenuto ad alcuna motivazione sui motivi rinunciati dalle parti; - i motivi di ricorso, parimenti generici e meramente assertivi risolvendosi nella denuncia della carenza di motivazione, proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che contestano il giudizio di responsabilità espresso dai giudici di merito, sono, per le ragioni illustrate al punto che precede, parimenti indeducibile avendo gli imputati, in funzione dell'accordo sulla pena, rinunciato ai motivi di impugnazione concernenti la responsabilità; - parimenti sono indeducibili, nella parte in cui contestano la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento, i motivi proposti nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che censurano la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata e che esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito (cfr. Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Rv. 272265); -i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (al quale è stata applicata la pena di anni cinque, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 19.293,34 di multa con applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 80, lett. d), d.P.R. 309 cit.), [OSCURATO:PERSONA] (anni due, mesi nove e giorni venti di reclusione ed euro 2.778 di multa), [OSCURATO:PERSONA] (anni sei e mesi nove di reclusione ed euro 26.000 di multa), [OSCURATO:PERSONA] (anni cinque, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 19.293,34 di multa) e [OSCURATO:PERSONA] (anni uno, mesi nove e giorni venti di reclusione ed euro 533,34 di multa, con giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche a tutte le aggravanti), in merito al trattamento punitivo, per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ovvero mancato giudizio di prevalenza delle stesse sulle aggravanti e misura di aumento di pena per la continuazione tra reati si fondano su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio. La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene. La pena applicata ai ricorrenti, che, del resto, denunciano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - che non erano state oggetto dell'accordo e che, quando erano state convenute erano state previste con mero giudizio di equivalenza -, e, così, la misura della pena base ovvero quella della pena applicata in aumento ex art. 81 cod. pen., si sottrae a rilievi, denunciabili con il ricorso per cassazione, perché tale scelta costituisce il risultato di valutazione discrezionali delle parti rispetto alle quali il giudice esprime un giudizio di mera congruità. Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell