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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2025

Cassazione n. 38182/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 01/04/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria in data 29/09/2025 con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per improcedibilità dell’azione penale dovuta a remissione tacita della querela o, in subordine, l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha confermato quella resa dal Tribunale di Novara in data del 10/03/2021 che aveva condannato l’odierno ricorrente per il delitto di truffa.

2. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen., per avere la Corte di merito fondato l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa, sul mero dato formale della intestazione carta [OSCURATO:PERSONA] su cui la vittima della truffa effettuò l’accredito della somma di euro 168,00, senza considerare la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato lo smarrimento della carta di credito e che l’operante di P.G. aveva riferito l’uso della carta al genero dello [OSCURATO:PERSONA];

2.2. violazione di legge in relazione all’art. 152 cod. pen., per non avere la Corte di merito correttamente valutato che la mancata comparizione della persona offesa, in dibattimento, integrava l’ipotesi di remissione tacita della querela;

2.3. violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen., per aver la Corte di merito negato la ricorrenza della causa di non punibilità richiamando solo l’entità del danno economico e non gli altri indici sintomatici di cui all’art. 131 bis cod. pen.;

2.4. violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen, per avere la Corte di merito negato l’applicazione di detta circostanza attenuante nonostante la presenza di un danno obiettivamente esiguo.

3. Con memoria in data 29/09/2025 il difensore dello [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito i motivi di ricorso insistendo, in particolare, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità dovuta a remissione tacita di querela; in subordine ha chiesto l’annullamento con rinvio affinchè sia riesaminata la fattispecie alla luce delle deduzioni difensive e dei principi di diritto richiamati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è basato su motivi in parte in parte generici, in parte manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile.

2. Con riferimento al secondo motivo che attiene alla condizione di procedibilità e la cui disamina è preliminare rispetto agli altri, rileva il Collegio che la Corte di appello ha correttamente evidenziato come, in presenza di una chiara manifestazione di volontà di punizione degli autori dell’azione delittuosa operata dalla persona offesa in sede di presentazione della querela e vista la mancanza di una valida notificazione del decreto di citazione in giudizio e dell’atto di convocazione della persona offesa come testimone, a nulla rileva il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non sia comparso in dibattimento (cfr. sul punto Sez. 2, del 5/2/2025, n. 227 n.m.).

L'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, ha introdotto, al n. 1 del nuovo terzo comma, una forma di remissione processuale tacita, che si ha «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone».

La recente riforma, tesa a far dipendere, per un ampio novero di reati, la permanenza dell'illecito nella sfera del penalmente rilevante da una manifestazione di volontà della persona offesa effettivamente interessata all'accertamento di fatti e all’accertamento di responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria, recepisce e formalizza una prassi giudiziaria dettata da chiari intenti deflattivi oltre che di giustizia sostanziale, avallata dal massimo consesso di legittimità (Sez.

U, n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239), secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n.42334 del 20/10/2022, non massimata e Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Rv.280484).

Per evidenti ragioni di coordinamento di sistema, è stato del pari introdotto il citato comma 1-bis dell'art. 133 cod. proc. pen, che limita il potere di disporre l'accompagnamento coattivo del testimone e di altri soggetti processuali, qualora la mancata comparizione del querelante integri una remissione tacita della querela.

E’ quindi del tutto evidente che perché possa rendersi applicabile il disposto dell’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., non è sufficiente la mera mancata comparizione del querelante all’udienza ma, per espresso dettato normativo, occorre la ricorrenza di altri due elementi: a) che il querelante sia stato (regolarmente) “citato come testimone” e b) che non sia comparso “senza giustificato motivo”.

In altri termini, i fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, devono essere non equivoci, obiettivi e concludenti.

Nessuno di detti elementi è risultato sussistere nel caso esaminato posto che, come osservato dal giudice di merito, [OSCURATO:PERSONA] non era stato citato od anche solo informato della celebrazione dell’udienza ed essendo chiaramente esistente, proprio per tale ragione, un giustificato motivo di mancata comparizione.

A corollario di ciò si aggiunge il fatto – già sopra evidenziato - che non risulta neppure che la predetta persona offesa sia stata in qualche modo avvertita delle potenziali conseguenze che la sua mancata comparizione avrebbe potuto comportare o, ancora, della necessità di comunicare eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio.

3. Generico e manifestamente infondato è, poi, il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente sottopone alla Corte una diversa, alternativa lettura dei dati probatori (dichiarazioni dell’operante di P.G. e denuncia tardiva di smarrimento della carta [OSCURATO:PERSONA]), conformemente scrutinati nei due gradi di giudizio.

Ed invero, il ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, sollecita in realtà la Corte di legittimità ad effettuare un nuovo giudizio di merito.

Deve solo ricordarsi, per dovere di completezza e con particolare riguardo alla ricostruzione alternativa fornita dalla difesa che in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv.259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).

Nel caso esaminato entrambi i giudici di merito, con motivazione congrua e logica hanno evidenziato gli elementi che hanno portato ad affermare la penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla truffa contestata avendo egli, è appena il caso di ricordarlo, visto accreditato sulla carta [OSCURATO:PERSONA] da lui attivata, il profitto del reato e cioè la somma bonificata dalla persona offesa che egli stesso prelevava nell’immediatezza, salvo poi denunciare lo smarrimento della carta.

4. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

La motivazione circa l’ inconfigurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ed il diniego dell’ attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. appare corretta avuto riguardo alla valorizzazione della modalità della condotta ed all’entità del danno patrimoniale ( euro 168.00) tutt’altro che irrisorio (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Nella specie, il giudice di merito pur comminando una pena contenuta, partendo dal minimo edittale, ha operato la riduzione per le attenuanti generiche non nella misura massima proprio in considerazione delle particolarmente gravi modalità della condotta truffaldina (cfr. pag. 7).

Ed invero, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.( cfr. Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018,Rv. 275635; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420).

Né vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ed il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 01/04/2025 preso atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria in data 29/09/2025 con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per improcedibilità dell’azione penale dovuta a remissione tacita della querela o, in subordine, l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha confermato quella resa dal Tribunale di Novara in data del 10/03/2021 che aveva condannato l’odierno ricorrente per il delitto di truffa. 2. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen., per avere la Corte di merito fondato l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di truffa, sul mero dato formale della intestazione carta [OSCURATO:PERSONA] su cui la vittima della truffa effettuò l’accredito della somma di euro 168,00, senza considerare la circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato lo smarrimento della carta di credito e che l’operante di P.G. aveva riferito l’uso della carta al genero dello [OSCURATO:PERSONA]; 2.2. violazione di legge in relazione all’art. 152 cod. pen., per non avere la Corte di merito correttamente valutato che la mancata comparizione della persona offesa, in dibattimento, integrava l’ipotesi di remissione tacita della querela; 2.3. violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen., per aver la Corte di merito negato la ricorrenza della causa di non punibilità richiamando solo l’entità del danno economico e non gli altri indici sintomatici di cui all’art. 131 bis cod. pen.; 2.4. violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen, per avere la Corte di merito negato l’applicazione di detta circostanza attenuante nonostante la presenza di un danno obiettivamente esiguo. 3. Con memoria in data 29/09/2025 il difensore dello [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito i motivi di ricorso insistendo, in particolare, per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità dovuta a remissione tacita di querela; in subordine ha chiesto l’annullamento con rinvio affinchè sia riesaminata la fattispecie alla luce delle deduzioni difensive e dei principi di diritto richiamati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è basato su motivi in parte in parte generici, in parte manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento al secondo motivo che attiene alla condizione di procedibilità e la cui disamina è preliminare rispetto agli altri, rileva il Collegio che la Corte di appello ha correttamente evidenziato come, in presenza di una chiara manifestazione di volontà di punizione degli autori dell’azione delittuosa operata dalla persona offesa in sede di presentazione della querela e vista la mancanza di una valida notificazione del decreto di citazione in giudizio e dell’atto di convocazione della persona offesa come testimone, a nulla rileva il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non sia comparso in dibattimento (cfr. sul punto Sez. 2, del 5/2/2025, n. 227 n.m.). L'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, ha introdotto, al n. 1 del nuovo terzo comma, una forma di remissione processuale tacita, che si ha «quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone». La recente riforma, tesa a far dipendere, per un ampio novero di reati, la permanenza dell'illecito nella sfera del penalmente rilevante da una manifestazione di volontà della persona offesa effettivamente interessata all'accertamento di fatti e all’accertamento di responsabilità da parte dell'autorità giudiziaria, recepisce e formalizza una prassi giudiziaria dettata da chiari intenti deflattivi oltre che di giustizia sostanziale, avallata dal massimo consesso di legittimità (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Rv. 267239), secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (in tal senso, da ultimo, Sez. 5, n.42334 del 20/10/2022, non massimata e Sez. 4, n. 5801 del 29/01/2021, Rv.280484). Per evidenti ragioni di coordinamento di sistema, è stato del pari introdotto il citato comma 1-bis dell'art. 133 cod. proc. pen, che limita il potere di disporre l'accompagnamento coattivo del testimone e di altri soggetti processuali, qualora la mancata comparizione del querelante integri una remissione tacita della querela. E’ quindi del tutto evidente che perché possa rendersi applicabile il disposto dell’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., non è sufficiente la mera mancata comparizione del querelante all’udienza ma, per espresso dettato normativo, occorre la ricorrenza di altri due elementi: a) che il querelante sia stato (regolarmente) “citato come testimone” e b) che non sia comparso “senza giustificato motivo”. In altri termini, i fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, devono essere non equivoci, obiettivi e concludenti. Nessuno di detti elementi è risultato sussistere nel caso esaminato posto che, come osservato dal giudice di merito, [OSCURATO:PERSONA] non era stato citato od anche solo informato della celebrazione dell’udienza ed essendo chiaramente esistente, proprio per tale ragione, un giustificato motivo di mancata comparizione. A corollario di ciò si aggiunge il fatto – già sopra evidenziato - che non risulta neppure che la predetta persona offesa sia stata in qualche modo avvertita delle potenziali conseguenze che la sua mancata comparizione avrebbe potuto comportare o, ancora, della necessità di comunicare eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio. 3. Generico e manifestamente infondato è, poi, il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente sottopone alla Corte una diversa, alternativa lettura dei dati probatori (dichiarazioni dell’operante di P.G. e denuncia tardiva di smarrimento della carta [OSCURATO:PERSONA]), conformemente scrutinati nei due gradi di giudizio. Ed invero, il ricorrente sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, sollecita in realtà la Corte di legittimità ad effettuare un nuovo giudizio di merito. Deve solo ricordarsi, per dovere di completezza e con particolare riguardo alla ricostruzione alternativa fornita dalla difesa che in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv.259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409). Nel caso esaminato entrambi i giudici di merito, con motivazione congrua e logica hanno evidenziato gli elementi che hanno portato ad affermare la penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla truffa contestata avendo egli, è appena il caso di ricordarlo, visto accreditato sulla carta [OSCURATO:PERSONA] da lui attivata, il profitto del reato e cioè la somma bonificata dalla persona offesa che egli stesso prelevava nell’immediatezza, salvo poi denunciare lo smarrimento della carta. 4. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. La motivazione circa l’ inconfigurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ed il diniego dell’ attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. appare corretta avuto riguardo alla valorizzazione della modalità della condotta ed all’entità del danno patrimoniale ( euro 168.00) tutt’altro che irrisorio (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Nella specie, il giudice di merito pur comminando una pena contenuta, partendo dal minimo edittale, ha operato la riduzione per le attenuanti generiche non nella misura massima proprio in considerazione delle particolarmente gravi modalità della condotta truffaldina (cfr. pag. 7). Ed invero, in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.( cfr. Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018,Rv. 275635; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420). Né vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ed il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Rv. 279112). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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