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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32882/2022

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 aprile 2021, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il G.U.P. del Tribunale di Cagliari, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen., disponendo la revoca della patente di guida.

2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo si duole della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, per essersi il giudice limitato a recepire l'accordo sulla pena, senza esporre le ragioni di fatto e diritto su cui la decisione è fondata, non valutando la sussistenza di cause di proscioglimento.

4. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell'art. 222 C.d.S. ed il vizio di motivazione per non avere il giudice, in alcun modo, giustificato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, nonostante la disposizione, come risultante dall'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 88/2019, non faccia più conseguire siffatta sanzione all'ipotesi di omicidio stradale in modo automatico, salva l'ipotesi di guida sotto in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti, di cui ai commi 2^ e 3^ dell'art. 589 bis cod. pen., ben potendosi applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e dovendo, comunque, il giudice motivare sul punto, tenendo in considerazione il principio della proporzionalità.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.

6. Il ricorso merita accoglimento.

7. Va, innanzitutto, premesso, sotto il profilo dell'ammissibilità, che le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che "E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative" (Sentenza n. 21369 del 26/09/2019- dep. 17/07/2020- Rv. 279349).

E che "per i profili non concordati, quali quelli pertinenti alle sanzioni amministrative accessorie, invece, il contenuto dell'accertamento demandato al giudice, alla pari di quello richiesto all'autorità amministrativa, deve estendersi, ai parametri che ne giustificano l'applicazione e che possono implicare (nella verifica della violazione commessa e della sua qualificazione secondo le tipologie legali, della inerenza "di diritto" a essa della sanzione amministrativa accessoria e della sua determinazione in concreto) margini di discrezionalità nel quantum ovvero nell'an.

Tanto è rilevabile, tra l'altro, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice potesse disporre, valutando le circostanze del caso, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso secondo comma dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (Corte cost., sent. n. 88 del 2019)." Sicché "L'esercizio del potere discrezionale ovvero la necessità in ogni caso per il giudice di avvalersi dei criteri e dei parametri fissati in via generale dalla specifica normativa per l'autorità amministrativa comporta poi l'assolvimento di un obbligo motivazionale, non riconducibile a quello demandato al giudice del "patteggiamento" in merito alle statuizioni costituenti oggetto dell'accordo sulla pena, e, similmente, non può essere sottratta a ogni pertinente censura, in sede di legittimità, la omessa o erronea motivazione circa l'entità della sanzione o il tipo adottato" (ibidem, in motivazione)

8. Così affermato l'onere di giustificazione del giudice che provveda all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in sede di sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. e la conseguente ricorribilità per cassazione della decisione per i vizi di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. deve constatarsi che la sentenza omette qualsivoglia motivazione sulle ragioni della scelta della sanzione amministrativa accessoria applicata.

9. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deci o il 28/06/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2021, resa ex art. 444 cod. proc. pen., il G.U.P. del Tribunale di Cagliari, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen., disponendo la revoca della patente di guida. 2. Avverso la decisione propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo si duole della violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, per essersi il giudice limitato a recepire l'accordo sulla pena, senza esporre le ragioni di fatto e diritto su cui la decisione è fondata, non valutando la sussistenza di cause di proscioglimento. 4. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell'art. 222 C.d.S. ed il vizio di motivazione per non avere il giudice, in alcun modo, giustificato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, nonostante la disposizione, come risultante dall'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 88/2019, non faccia più conseguire siffatta sanzione all'ipotesi di omicidio stradale in modo automatico, salva l'ipotesi di guida sotto in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti, di cui ai commi 2^ e 3^ dell'art. 589 bis cod. pen., ben potendosi applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e dovendo, comunque, il giudice motivare sul punto, tenendo in considerazione il principio della proporzionalità. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria. 6. Il ricorso merita accoglimento. 7. Va, innanzitutto, premesso, sotto il profilo dell'ammissibilità, che le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che "E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative" (Sentenza n. 21369 del 26/09/2019- dep. 17/07/2020- Rv. 279349). E che "per i profili non concordati, quali quelli pertinenti alle sanzioni amministrative accessorie, invece, il contenuto dell'accertamento demandato al giudice, alla pari di quello richiesto all'autorità amministrativa, deve estendersi, ai parametri che ne giustificano l'applicazione e che possono implicare (nella verifica della violazione commessa e della sua qualificazione secondo le tipologie legali, della inerenza "di diritto" a essa della sanzione amministrativa accessoria e della sua determinazione in concreto) margini di discrezionalità nel quantum ovvero nell'an. Tanto è rilevabile, tra l'altro, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., il giudice potesse disporre, valutando le circostanze del caso, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso secondo comma dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (Corte cost., sent. n. 88 del 2019)." Sicché "L'esercizio del potere discrezionale ovvero la necessità in ogni caso per il giudice di avvalersi dei criteri e dei parametri fissati in via generale dalla specifica normativa per l'autorità amministrativa comporta poi l'assolvimento di un obbligo motivazionale, non riconducibile a quello demandato al giudice del "patteggiamento" in merito alle statuizioni costituenti oggetto dell'accordo sulla pena, e, similmente, non può essere sottratta a ogni pertinente censura, in sede di legittimità, la omessa o erronea motivazione circa l'entità della sanzione o il tipo adottato" (ibidem, in motivazione) 8. Così affermato l'onere di giustificazione del giudice che provveda all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in sede di sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. e la conseguente ricorribilità per cassazione della decisione per i vizi di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. deve constatarsi che la sentenza omette qualsivoglia motivazione sulle ragioni della scelta della sanzione amministrativa accessoria applicata. 9. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deci o il 28/06/20