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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31395/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIB.

LIBERTA' di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso ene chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 12 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Lecceha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Leccein relazione ad un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaDaniela Biscosi, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Mesagne al fg.54, pt. 857, subalterni 17, 18, 19 e 20, nonché il sequestro dell’attivitàcommerciale denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Mesagne, viaSandonaci snc, disposto nell’ambito del procedimento per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri.2.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all’art.292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente l’ordinanzaimpugnata avrebbe illegittimamente rigettato la censura con cui si era denunciatoil difetto di autonoma motivazione del provvedimento di applicazione della misuracautelare reale, il quale costituiva una mera trasposizione della richiesta avanzatadal Pubblico ministero, non sottoposta al necessario vaglio critico.2.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

IlTribunale non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che, per l’acquistodell’immobile sottoposto a sequestro, il ricorrente aveva personalmente contratto,insieme alla moglie, un mutuo e non avrebbe tenuto distinte la proprietàdell’immobile e la gestione del bar.

Inoltre, avrebbe omesso di considerare chel’attività commerciale “[OSCURATO:PERSONA] bar”, gestita dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, purcollocata nel medesimo stabile in cui si trovano gli altri immobili di proprietà delricorrente, non avrebbe nulla a che vedere con questi.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e lamoglie avevano acquistato nel 2007 i subalterni 10, 11 e 13, poi divenuti, a seguitodi successive variazioni, subalterni 18, 19 e

20. In queste porzioni di immobile,distinte dal subalterno 17, il ricorrente svolgerebbe attività che non avrebberonulla a che vedere con quella svolta nei locali destinati a bar, il quale è situato alpiano terreno dello stesso stabile.Pertanto, il decreto di sequestro dovrebbe essere annullato con riguardo alleunità immobiliari di proprietà del ricorrente diverse dal subalterno

17.2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenzadel periculum in mora.

Il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per cuil’intestazione dell’immobile ove ha sede il bar “[OSCURATO:PERSONA]” in capo al ricorrente ealla moglie doveva ritenersi simulata, anche tenuto conto della incensuratezza dientrambi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.2.

Il primo motivo è infondato.Esso lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato inrelazione alla censura con cui il ricorrente aveva denunciato il vizio di autonomamotivazione del provvedimento di sequestro, in quanto in tutto sovrapponibile allarichiesta di misura cautelare e si sarebbe limitato ad operare una parafrasi delleconclusioni della richiesta del pubblico ministero.2.1.

Conviene preliminarmente rilevare che la giurisprudenza di legittimità, intema di ordinanze cautelari personali, ritiene ravvisabile il vizio di motivazione nelcaso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni delconvincimento su punti rilevanti per il giudizio e siano solamente riproposti branidi intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali con la tecnicadel cd.

"copia-incolla", pur se inframmezzati da commenti del giudice (Sez. 4, n.22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775 - 02).Ricorre invece un’autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292,comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando vengarichiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con latecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni giàsvolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa odifforme, sempre che emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti delprocedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottopostia vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure(Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 274403 – 01).I principi affermati con riferimento alle misure cautelari personali riguardanoanche le misure cautelari reali e il sequestro probatorio, sul rilievo che ledisposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dallalegge 8 aprile 2015, n. 47 all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., sono applicabili- in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7 - in quanto compatibili con lastruttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare realee del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla ilprovvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonomavalutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchédegli elementi forniti dalla difesa (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.266789 - 01).Con specifico riferimento alla motivazione per relationem, questa Corteregolatrice ha affermato che l’obbligo motivazionale può ritenersi adempiuto,qualora l’ordinanza del tribunale della libertà richiami, nell’ambito di unavalutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, leargomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia,che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamentoprobatorio proposto nell'ordinanza genetica (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep.2016, Nappello, Rv. 265765 – 01).2.2.

La giurisprudenza di legittimità è, inoltre, costante nell’evidenziare chel’obbligo di motivazione che incombe sul giudice dell'impugnazione è correlato algrado di specificità delle censure sottoposte al suo vaglio.In quest’ottica si ritiene senz’altro viziata per difetto di motivazione ladecisione di secondo grado che, in presenza di specifiche doglianze su uno o piùpunti del provvedimento impugnato, motivi per relationem, limitandosi arichiamare quest'ultimo (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez.4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 17912del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392), senza così confrontarsi con le questioniposte nell'atto di gravame ed eludendole.Il principio è stato più volte riaffermato anche nella materia cautelare, nellaquale l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza deltribunale del riesame contenga una motivazione che si risolva nel mero richiamodelle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 9752 del29/01/2014, F., Rv. 259111), o nella pedissequa riproduzione (anche mediante latecnica del copia-incolla informatico) di ampi stralci della parte motiva di esso(Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937), omettendo la valutazionedelle doglianze formulate dall'impugnante.

Per contro, l'ordinanza del riesame puòrichiamare, o riprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimentoimpugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superareimplicitamente i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee, ancheper la loro genericità, a disarticolare il ragionamento probatorio propostonell'ordinanza genetica.A fronte, dunque, di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamentearticolate - contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivamentedepositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativoverbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica dichiarandoespressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche dadimostrare di averne preso esatta contezza; senza che possa essere ad essaaddebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano statispecificamente dedotti.2.3.

Tanto premesso, si ritiene che la censura svolta dal ricorrente sia deltutto generica e aspecifica.

Egli, invero, si è limitato a richiamare dei precedentigiurisprudenziali e a denunciare apoditticamente il difetto di motivazionedell’ordinanza impugnata, omettendo di confrontarsi con le puntuali ed esaustiveargomentazioni svolte dal Tribunale del riesame.

Questo ha spiegato che ilprovvedimento del GIP, dopo aver riprodotto il contenuto della richiesta cautelaredel pubblico ministero relativamente all’esercizio commerciale denominato “FreeTime [OSCURATO:PERSONA]”, ha autonomamente valutato le risultanze investigative e haritenuto sussistenti il fumus del reato e il periculum in mora alla luce dellaintestazione fittizia dell’immobile, desunta da plurimi e convergenti elementi, edella sua reale riferibilità, unitamente all’attività svolta al suo interno, al clanmafioso diretto da [OSCURATO:PERSONA] e operante nel territorio di Mesagne. [OSCURATO:PERSONA] inoltre evidenziato come il ricorrente non aveva contestato la gravità del quadroindiziario e il collegamento tra l’immobile oggetto di sequestro e il sodaliziocriminale della cui sussistenza ha dato analiticamente conto.A fronte di tale quadro motivazionale, il ricorrente ha omesso di individuarequali sarebbero le specifiche criticità emergenti e trascurate dal giudice delriesame, sicché la censura deve ritenersi priva di pregio.3.

Analoga conclusione vale con riguardo al secondo motivo.3.1.

Preliminarmente deve darsi atto che, nel corso dell’udienza, la difesa haprecisato che l’oggetto del ricorso deve intendersi circoscritto all’immobile censitoal N.C.E.U. al fg. 54, p.lla 857, sub 17, essendo stata medio tempore disposta larestituzione delle ulteriori particelle originariamente oggetto di sequestro.

Su taleresidua porzione di fabbricato insiste il locale ove ha sede l’esercizio commercialedenominato “[OSCURATO:PERSONA]”.3.2.

Il Tribunale ha ritenuto che, non avendo il ricorrente contestatol’esistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla esistenza dell’associazionemafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e sulla costante presenza presso il bar “FreeTime” di costui e di [OSCURATO:PERSONA], anch’egli esponente di detta associazione,l’esistenza del nesso tra detto esercizio commerciale e il sodalizio mafioso non èin discussione.L’ordinanza impugnata ha escluso la configurabilità della buona fede in capoallo [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie con riguardo al carattere strumentale del bar rispettoall’associazione criminosa e all’intestazione fittizia dell’immobile e dell’attivitàcommerciale, sulla scorta di una pluralità di elementi specificamente indicati,ovvero:- tale immobile era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA] MariaBiscosi, nel 2014;- con due distinti contratti, tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] srl,di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico, oltre che socio, prendeva in locazione sial’immobile suddetto, sia l’azienda ivi insistente.- la [OSCURATO:PERSONA] srl era stata costituita pochi giorni prima dell’acquisto del localecommerciale e soci della stessa erano, oltre al ricorrente, anche [OSCURATO:PERSONA], entrambi esponenti del sodalizio mafioso mesagnese;- nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto le proprie quote sociali ed eranostati assunti come dipendenti dell’esercizio commerciale, mentre [OSCURATO:PERSONA] eradivenuto socio al 50% nonché legale rappresentante della società;- dalle conversazioni intercettate tra membri del sodalizio criminoso emergevache [OSCURATO:PERSONA] si considerava titolare del bar e della gestione delle scommesseclandestine ivi svolta; inoltre era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA], benchéformalmente mero dipendente della [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva accesso al conto corrente dellasocietà;- l’attività di indagine aveva evidenziato che l’esercizio commerciale fungevada base logistica dell’associazione mafiosa, e dell’attività illecita ivi svolta.Sulla base di tali circostanze il Tribunale, con motivazione adeguata, oltre chelogica e coerente, è pervenuto alla conclusione per cui l’immobile e l’attivitàcommerciale ivi esercitata erano strumentali alla commissione del delitto diassociazione mafiosa e alla realizzazione di profitti illeciti ad essa riferibili, nonchéal carattere fittizio dell’intestazione dell’immobile in capo a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie,i quali avevano consapevolmente assunto il ruolo di semplici prestanome.

Invero,le modalità delle operazioni di acquisto e locazione dell’immobile e dell’attivitàcommerciale, le vicende che hanno riguardato la società [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché il calibrodei soggetti coinvolti hanno ragionevolmente indotto il Tribunale ad escludere labuona fede del ricorrente.4.

Il terzo motivo, concernente la sussistenza del periculum in mora, èinfondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il provvedimento disequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato allaconfisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anchedel periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessarial'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione delgiudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cuifabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, lamotivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelliconfiscabili ex lege (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).Analogo onere motivazionale è stato affermato anche con riferimento aiprovvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca obbligatoria di cuiall’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., i quali devono contenere una concisamotivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nelrispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioniche rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizionedel giudizio.

Si è peraltro specificato che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti asostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che ilbene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato,utilizzato o alienato (Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha illustrato i motivi per cui haritenuto necessario anticipare l’ablazione dell’immobile e dell’attività commerciale,individuandoli nell’esigenza di impedire la prosecuzione dell’attività criminale e dineutralizzare il rischio di cessioni o ulteriori fittizie degli stessi.

A fronte di talepuntuale argomentazione, la quale risulta adeguata e coerente con il quadroindiziario delineato, il ricorrente si è limitato a formulare considerazioni genericheinidonee a inficiare la complessiva tenuta del percorso motivazionale delineato dalTribunale.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. LIBERTA' di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso ene chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12 gennaio 2026, il Tribunale del riesame di Lecceha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Leccein relazione ad un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaDaniela Biscosi, censito al catasto edilizio urbano del Comune di Mesagne al fg.54, pt. 857, subalterni 17, 18, 19 e 20, nonché il sequestro dell’attivitàcommerciale denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Mesagne, viaSandonaci snc, disposto nell’ambito del procedimento per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri.2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando tre motivi di censura, di seguito riassunti nei limiti di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all’art.292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente l’ordinanzaimpugnata avrebbe illegittimamente rigettato la censura con cui si era denunciatoil difetto di autonoma motivazione del provvedimento di applicazione della misuracautelare reale, il quale costituiva una mera trasposizione della richiesta avanzatadal Pubblico ministero, non sottoposta al necessario vaglio critico.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. IlTribunale non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che, per l’acquistodell’immobile sottoposto a sequestro, il ricorrente aveva personalmente contratto,insieme alla moglie, un mutuo e non avrebbe tenuto distinte la proprietàdell’immobile e la gestione del bar. Inoltre, avrebbe omesso di considerare chel’attività commerciale “[OSCURATO:PERSONA] bar”, gestita dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl, purcollocata nel medesimo stabile in cui si trovano gli altri immobili di proprietà delricorrente, non avrebbe nulla a che vedere con questi. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] e lamoglie avevano acquistato nel 2007 i subalterni 10, 11 e 13, poi divenuti, a seguitodi successive variazioni, subalterni 18, 19 e 20. In queste porzioni di immobile,distinte dal subalterno 17, il ricorrente svolgerebbe attività che non avrebberonulla a che vedere con quella svolta nei locali destinati a bar, il quale è situato alpiano terreno dello stesso stabile.Pertanto, il decreto di sequestro dovrebbe essere annullato con riguardo alleunità immobiliari di proprietà del ricorrente diverse dal subalterno 17.2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenzadel periculum in mora. Il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per cuil’intestazione dell’immobile ove ha sede il bar “[OSCURATO:PERSONA]” in capo al ricorrente ealla moglie doveva ritenersi simulata, anche tenuto conto della incensuratezza dientrambi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato.Esso lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato inrelazione alla censura con cui il ricorrente aveva denunciato il vizio di autonomamotivazione del provvedimento di sequestro, in quanto in tutto sovrapponibile allarichiesta di misura cautelare e si sarebbe limitato ad operare una parafrasi delleconclusioni della richiesta del pubblico ministero.2.1. Conviene preliminarmente rilevare che la giurisprudenza di legittimità, intema di ordinanze cautelari personali, ritiene ravvisabile il vizio di motivazione nelcaso in cui dal provvedimento del tribunale del riesame non risultino le ragioni delconvincimento su punti rilevanti per il giudizio e siano solamente riproposti branidi intercettazioni telefoniche e/o ambientali o di altri atti processuali con la tecnicadel cd. "copia-incolla", pur se inframmezzati da commenti del giudice (Sez. 4, n.22694 del 21/04/2023, Salluce, Rv. 284775 - 02).Ricorre invece un’autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292,comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando vengarichiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con latecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni giàsvolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa odifforme, sempre che emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti delprocedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottopostia vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure(Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, Pedato, Rv. 274403 – 01).I principi affermati con riferimento alle misure cautelari personali riguardanoanche le misure cautelari reali e il sequestro probatorio, sul rilievo che ledisposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dallalegge 8 aprile 2015, n. 47 all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., sono applicabili- in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7 - in quanto compatibili con lastruttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare realee del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla ilprovvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonomavalutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonchédegli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv.266789 - 01).Con specifico riferimento alla motivazione per relationem, questa Corteregolatrice ha affermato che l’obbligo motivazionale può ritenersi adempiuto,qualora l’ordinanza del tribunale della libertà richiami, nell’ambito di unavalutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, leargomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia,che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamentoprobatorio proposto nell'ordinanza genetica (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep.2016, Nappello, Rv. 265765 – 01).2.2. La giurisprudenza di legittimità è, inoltre, costante nell’evidenziare chel’obbligo di motivazione che incombe sul giudice dell'impugnazione è correlato algrado di specificità delle censure sottoposte al suo vaglio.In quest’ottica si ritiene senz’altro viziata per difetto di motivazione ladecisione di secondo grado che, in presenza di specifiche doglianze su uno o piùpunti del provvedimento impugnato, motivi per relationem, limitandosi arichiamare quest'ultimo (Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez.4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 17912del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392), senza così confrontarsi con le questioniposte nell'atto di gravame ed eludendole.Il principio è stato più volte riaffermato anche nella materia cautelare, nellaquale l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza deltribunale del riesame contenga una motivazione che si risolva nel mero richiamodelle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 9752 del29/01/2014, F., Rv. 259111), o nella pedissequa riproduzione (anche mediante latecnica del copia-incolla informatico) di ampi stralci della parte motiva di esso(Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937), omettendo la valutazionedelle doglianze formulate dall'impugnante. Per contro, l'ordinanza del riesame puòrichiamare, o riprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimentoimpugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superareimplicitamente i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee, ancheper la loro genericità, a disarticolare il ragionamento probatorio propostonell'ordinanza genetica.A fronte, dunque, di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamentearticolate - contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivamentedepositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativoverbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica dichiarandoespressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche dadimostrare di averne preso esatta contezza; senza che possa essere ad essaaddebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano statispecificamente dedotti.2.3. Tanto premesso, si ritiene che la censura svolta dal ricorrente sia deltutto generica e aspecifica. Egli, invero, si è limitato a richiamare dei precedentigiurisprudenziali e a denunciare apoditticamente il difetto di motivazionedell’ordinanza impugnata, omettendo di confrontarsi con le puntuali ed esaustiveargomentazioni svolte dal Tribunale del riesame. Questo ha spiegato che ilprovvedimento del GIP, dopo aver riprodotto il contenuto della richiesta cautelaredel pubblico ministero relativamente all’esercizio commerciale denominato “FreeTime [OSCURATO:PERSONA]”, ha autonomamente valutato le risultanze investigative e haritenuto sussistenti il fumus del reato e il periculum in mora alla luce dellaintestazione fittizia dell’immobile, desunta da plurimi e convergenti elementi, edella sua reale riferibilità, unitamente all’attività svolta al suo interno, al clanmafioso diretto da [OSCURATO:PERSONA] e operante nel territorio di Mesagne. [OSCURATO:PERSONA] inoltre evidenziato come il ricorrente non aveva contestato la gravità del quadroindiziario e il collegamento tra l’immobile oggetto di sequestro e il sodaliziocriminale della cui sussistenza ha dato analiticamente conto.A fronte di tale quadro motivazionale, il ricorrente ha omesso di individuarequali sarebbero le specifiche criticità emergenti e trascurate dal giudice delriesame, sicché la censura deve ritenersi priva di pregio.3. Analoga conclusione vale con riguardo al secondo motivo.3.1. Preliminarmente deve darsi atto che, nel corso dell’udienza, la difesa haprecisato che l’oggetto del ricorso deve intendersi circoscritto all’immobile censitoal N.C.E.U. al fg. 54, p.lla 857, sub 17, essendo stata medio tempore disposta larestituzione delle ulteriori particelle originariamente oggetto di sequestro. Su taleresidua porzione di fabbricato insiste il locale ove ha sede l’esercizio commercialedenominato “[OSCURATO:PERSONA]”.3.2. Il Tribunale ha ritenuto che, non avendo il ricorrente contestatol’esistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla esistenza dell’associazionemafiosa facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e sulla costante presenza presso il bar “FreeTime” di costui e di [OSCURATO:PERSONA], anch’egli esponente di detta associazione,l’esistenza del nesso tra detto esercizio commerciale e il sodalizio mafioso non èin discussione.L’ordinanza impugnata ha escluso la configurabilità della buona fede in capoallo [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie con riguardo al carattere strumentale del bar rispettoall’associazione criminosa e all’intestazione fittizia dell’immobile e dell’attivitàcommerciale, sulla scorta di una pluralità di elementi specificamente indicati,ovvero:- tale immobile era stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA] MariaBiscosi, nel 2014;- con due distinti contratti, tra il dicembre 2014 e il gennaio 2015, la [OSCURATO:PERSONA] srl,di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico, oltre che socio, prendeva in locazione sial’immobile suddetto, sia l’azienda ivi insistente.- la [OSCURATO:PERSONA] srl era stata costituita pochi giorni prima dell’acquisto del localecommerciale e soci della stessa erano, oltre al ricorrente, anche [OSCURATO:PERSONA], entrambi esponenti del sodalizio mafioso mesagnese;- nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ceduto le proprie quote sociali ed eranostati assunti come dipendenti dell’esercizio commerciale, mentre [OSCURATO:PERSONA] eradivenuto socio al 50% nonché legale rappresentante della società;- dalle conversazioni intercettate tra membri del sodalizio criminoso emergevache [OSCURATO:PERSONA] si considerava titolare del bar e della gestione delle scommesseclandestine ivi svolta; inoltre era stato accertato che [OSCURATO:PERSONA], benchéformalmente mero dipendente della [OSCURATO:PERSONA] srl, aveva accesso al conto corrente dellasocietà;- l’attività di indagine aveva evidenziato che l’esercizio commerciale fungevada base logistica dell’associazione mafiosa, e dell’attività illecita ivi svolta.Sulla base di tali circostanze il Tribunale, con motivazione adeguata, oltre chelogica e coerente, è pervenuto alla conclusione per cui l’immobile e l’attivitàcommerciale ivi esercitata erano strumentali alla commissione del delitto diassociazione mafiosa e alla realizzazione di profitti illeciti ad essa riferibili, nonchéal carattere fittizio dell’intestazione dell’immobile in capo a [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie,i quali avevano consapevolmente assunto il ruolo di semplici prestanome. Invero,le modalità delle operazioni di acquisto e locazione dell’immobile e dell’attivitàcommerciale, le vicende che hanno riguardato la società [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché il calibrodei soggetti coinvolti hanno ragionevolmente indotto il Tribunale ad escludere labuona fede del ricorrente.4. Il terzo motivo, concernente la sussistenza del periculum in mora, èinfondato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il provvedimento disequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato allaconfisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anchedel periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessarial'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione delgiudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cuifabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, lamotivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelliconfiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).Analogo onere motivazionale è stato affermato anche con riferimento aiprovvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca obbligatoria di cuiall’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., i quali devono contenere una concisamotivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, illustrando, nelrispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, le ragioniche rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizionedel giudizio. Si è peraltro specificato che tra le ragioni anticipatorie, sufficienti asostenere l'onere motivazionale richiesto, rientrano quelle attinenti al fatto che ilbene potrebbe essere, nelle more del giudizio, modificato, disperso, deteriorato,utilizzato o alienato (Sez. 5, n. 44221 del 29/09/2022, Poerio, Rv. 283810 - 01).Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha illustrato i motivi per cui haritenuto necessario anticipare l’ablazione dell’immobile e dell’attività commerciale,individuandoli nell’esigenza di impedire la prosecuzione dell’attività criminale e dineutralizzare il rischio di cessioni o ulteriori fittizie degli stessi. A fronte di talepuntuale argomentazione, la quale risulta adeguata e coerente con il quadroindiziario delineato, il ricorrente si è limitato a formulare considerazioni genericheinidonee a inficiare la complessiva tenuta del percorso motivazionale delineato dalTribunale.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris