CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Torino, in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a sollecitare una rivisitazione del materiale probatorio che non è consentita in questa sede. 4. L'applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in diritto. Contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all'imputato derivante dal precedente penale specifica nel quinquennio da cui ha tratto la maggiore pericolosità sociale derivante dalla ricaduta nel reato. Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Proprio con richiamo al precedente penale specifico recente, i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto dalla menzionata aggravante. Connotato da genericità è la censura sulla dosimetria della pena lamentandosi il ricorrente la violazione dell'art. 133 cod.pen. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto di non mitigare il trattamento sanzionatorio e ciò in ragione della valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi (quantitativo di cocaina detenuto). Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. C