CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 ottobre 2017
Cassazione n. 25627/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11858/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 2408/2017 depositata il 20/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Dipendenti sanità – inquadramento fascia economica Ds – svolgimento funzioni di coordinamento R.G.N. 11858/2018 Pag.Rilevatoche: 1. con sentenza n. 2408/2017, la Corte di appello di Lecce, riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi, rigettava la domanda proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Brindisi da [OSCURATO:PERSONA], tecnico di radiologia presso l’Unità operativa di radiologia del Presidio ospedaliero di Ostuni, intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria Ds con decorrenza dall’1.9.2003, stante l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’ASL, dell’effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento con Delibera n. 1225 dell’11/5/2006; riteneva la Corte territoriale che il Santoro fosse stato inquadrato nella categoria D successivamente al 31 agosto 2001 e quindi non potesse rivendicare l’automatico passaggio in Ds; 2. per cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con un motivo; 3. la ASL ha resistito con controricorso; 4. il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.10del c.c.n.l. Comparto sanità del 2001 nonché dell ’ art. 19, comma 1, lett. b ) e c ) del c.c.n.l. 2004 parte normativa quadriennio 2002-2005, violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e correlato vizio di difetto e illogicità della motivazione; assume che, nello specifico, l’Azienda aveva riconosciuto lo svolgimento di effettive funzioni di coordinamento alla data del 31/8/2001 come da delibera n. 1223 dell’11/5/2006 con la quale era stata attribuita, ai sensi dell’art. 10, comma 7, c.c.n.l. 2001, l’indennità di funzione di coordinamento al personale proveniente dalla categoria C ed assume che tale riconoscimento avrebbe comportato l’inquadramento in Ds; 2. il motivo è infondato; 2.1. è pacifico che il ricorrente non fosse stato inquadrato nella categoria D in sededi prima applicazione del c.c.n.l. 2001; l’inquadramento in D del Santoro è, infatti, successivo alla data del 31/8/2001 (si veda, sul punto, il chiaro passaggio contenuto a pag. 6 della sentenza impugnata: “è incontestato che il lavoratore appellato alla data del 31 agosto 2001 era ancora inquadrato nella categoria C”); 3. come è noto il c.c.n.l. 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - ravvisando che l ’ insieme dei requisiti richiesti alpersonale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività R.G.N. 11858/2018 Pag.lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili -la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D; 3.1. l’art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 10 settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale -assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di ‘collaboratore professionale sanitario’ nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di ‘collaboratore professionale -assistente sociale’; 3.2. la realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all’interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell’accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento; 3.3. si è pervenuti così a prevedere l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, del c.c.n.l. la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di “favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni”, in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C; 3.4. la disposizione prevede innanzitutto un sistema ‘a regime’ (una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - dì pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile” (dunque, ‘a regime’l’incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento -v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339 -); 3.5. il secondo e il terzo comma disciplinano la situazione relativa alla ‘prima applicazione’ della norma contrattuale, chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità nei confrontidi coloro che alla data del 10 settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che “l’indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 10 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità” e che “l’indennità di cui al R.G.N. 11858/2018 Pag.comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”; 3.6. sempre in sede di ‘prima applicazione’del c.c.n.l., ai sensi del comma 7 del medesimo art. 10, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l’incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C (che è la situazione contrattuale che specificamente rileva nel caso in esame) cui sia stato riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5; 3.7. nell’ipotesi di ‘prima applicazione’di cui al comma 2, l’indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo sala, non essendo necessario un accertamento formale; nel caso di cui al comma 3, invece, l’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D (omissis), ai quali l’azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale; eguale necessità di un riconoscimento formale è prevista dal comma 7; 3.8. è stato da questa Corte precisato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 10, comma 7 (attribuzione al personale proveniente dalla categoria C), che presuppone il conferimento ‘formale’dell’incarico di coordinamento, si richiede che: a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b ) l ’ incarico sia stato assegnato da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente; c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589); così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell’indennità, come R.G.N. 11858/2018 Pag.indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 27 aprile 2010, n. 10009) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199); 3.9. altra disciplina è quella successiva alla prima applicazione, la quale comporta, per effetto dell’art. 19, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004, l’inquadramento a livello Ds del personale in categoria D cui già fosse stata riconosciuta l’indennità di coordinamento; per il restante personale, sia che esso risulti transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. 20.9.2001, sia che esso già fosse in categoria D e che, non avendo ottenuto l’indennità di coordinamento, non fosse transitato in categoria Ds, valgono le regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinatirequisiti di anzianità e dipende da criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti e da apposite procedure selettive (v. ancora Cass.12339/2018, cit.); 3.10. sempre la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 24 novembre 2017, n. 28087; Cass.2 agosto 2016, n. 16088; Cass. 26 luglio 2016, n. 15444) ha affermato che l’attribuzione al personale proveniente (come nel caso in questione) dalla categoria C dell’indennità di coordinamento, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del c.c.n.l. di settore, richiede una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, un automatismo tra indennità di coordinamento e svolgimento della funzione di coordinamento; 3.11. si è inoltre affermato (v. Cass. 22 settembre 2015, n. 18679 che richiama, tra l’altro, Cass. 8 novembre 2013, n. 25198 e Cass. n. 10009/2010 cit.) che l’attività di coordinamento deve avere ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, e che requisito imprescindibile per il diritto a detta indennità è, dunque, il coordinamento anche del personale; 4. nella specie, il ricorrente (prima inquadrato in C, poi transitato in D dopo il 31/8/2001) in realtà genericamente contesta la conformazione agli indicati principi da parte della Corte territoriale limitandosi a rivendicare l’automatismo del passaggio alla categoria Ds, previsto però, come specificato al punto sub 3.9 che precede, solo per il personale in categoria D cui già fosse stata riconosciuta l’indennità di coordinamento; 5. orbene, risulta, come detto, dalla sentenza impugnata che un riconoscimento delle funzioni di coordinamento vi era stato (non per il periodo pregresso rispetto all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 2001 ma) solo a far data dall’1/9/2001 e che (v. R.G.N. 11858/2018 Pag.pagg. 1 e 2) dall’elenco dei beneficiari della delibera n. 1125 dell’11/5/2006, il nome del ricorrente non figurava neppure nell’intero periodo dall’1/9/2001 ma solo perspecifici lassi temporali e che solo dal 2005 risultava lo svolgimento di funzioni di coordinamento continuo ed ininterrotto; 6. ciò, evidentemente, ha precluso l’inserimento del Santoro nell’ambito dei beneficiari dell’indennità di coordinamento che, secondo il regime di ‘prima applicazione’ di cui si è detto, differenziava il personale confluito nella categoria D (non essendo il predetto inquadrato nella categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, né rientrando lo stesso nell’ambito del personale proveniente dalla categoria C cui fosse stato riconosciuto con atto formale l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5); né era attribuibile allo stesso il passaggio automatico in Ds (si veda Cass. n. 11486/2015 secondo cui “presupposto necessario per il conseguimento del superiore livello retributivo Ds non è solo lo svolgimento di ‘reali funzioni di coordinamento’ indicato dai commi 2 e 3 dell’art. 10 cit. ma anche il connesso requisito dell’appartenenza alla categoria D alla data del 31 agosto 2001”) ricadendo la fattispecie nell’ambito delle regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità e dipende da criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti e da apposite procedure selettive; 7. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 8. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,