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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01738/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22201-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del suo procuratore speciale e rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del suo procuratore speciale e rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controdcorrente all'incidentak - avverso la sentenza n. 145/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 22201 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- 2(..-/- 2./ Premesso che:

1. la spa [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla CTP di Verona per l'annullamento di un avviso di accertamento per maggior imposta comunale sugli immobili (ICI) pretesa dal Comune di Bussolongo, per il 2008, in riferimento ad una centrale idroelettrica, e di irrogazione sanzioni.

La ricorrente riconosceva il debito d'imposta ma contestava l'irrogazione delle sanzioni per mancanza di colpevolezza e per obiettiva incertezza sulla portata dell'art.1 quinquies del d.l. 44/2015 in applicazione del quale l'avviso era stato emesso;

2. nel ricorso si legge: "L'[OSCURATO:PERSONA] spa ... in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ..., rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura speciale a margine del presente ricorso, anche disgiuntamente tra loro, dal [OSCURATO:PERSONA] di Tanno ... e dalla [OSCURATO:PERSONA]...";

3. nella procura speciale a margine del ricorso si legge: "Il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, delega a rappresentare e difendere la predetta società ai fini del presente giudizio, in ogni stato e grado del giudizio ... il [OSCURATO:PERSONA] di Tanno, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]".

4. il ricorso è firmato "[OSCURATO:PERSONA] di Tanno - [OSCURATO:PERSONA]";

5. successivamente l'[OSCURATO:PERSONA] presentava un'istanza per la "trattazione della causa in pubblica udienza".

Nella intestazione di detta istanza si legge: "L'[OSCURATO:PERSONA] spa ... in persona del suo procuratore speciale ... e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura speciale a margine del presente ricorso, anche disgiuntamente tra loro dal [OSCURATO:PERSONA] di Tanno ... e dalla [OSCURATO:PERSONA]...";

5. nella procura speciale a margine dell'istanza si legge: "Il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ... nella sua qualità di procuratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa ..., delega a rappresentare e difendere la predetta società ai fini del presente giudizio, in ogni stato e grado del giudizio ... il [OSCURATO:PERSONA] di Tanno, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]";

6. la CTP di Verona dichiarava il ricorso inammissibile per essere la procura "del tutto invalida ed anzi inesistente" in quanto rilasciata da soggetto diverso dalla ricorrente (precisamente dal legale rappresentante della srl [OSCURATO:PERSONA]);

7. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto, in riforma della decisione della CTP, dichiarava il ricorso originario ammissibile.

Passava quindi al merito e dichiarava il ricorso infondato. 7.1.Quanto, in particolare, all'ammissibilità del ricorso originario, la CTR affermava che "il ricorso non era privo di procura ma per mero errore materiale erano indicati i dati di un soggetto diverso dal legale rappresentante della società.

Quest'ultima avrebbe autonomamente provveduto a sanare il difetto di rappresentanza, prima che venisse rilevato dal giudice adito, apponendo la procura corretta nell'istanza di publica udienza, che sarebbe stata notificata alla controparte e depositata presso la segreteria della CTP di Verona prima della udienza di trattazione della causa ... l'appellante [ha] dimostrato di avere provveduto a sanare il difetto di rappresentanza".

7.2. Quanto al merito, la CTR ha affermato che la ricorrente, solo nel 2013, a distanza di otto anni dall'entrate in vigore del d.I.44/2005, aveva presentato una serie di DOCFA per l'adeguamento dell'accatastamento della centrale alla normativa del suddetto d.l. e che per questo non poteva ritenersi sussistenti i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni irrogate in riferimento all'insufficiente pagamento dell'ICI del 2008; 8.avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso, in via principale e quanto al merito, la contribuente e, in via incidentale e quanto alla preliminare questione della ammissibilità del ricorso originario, il Comune;

9. il Comune ha depositato memoria; considerato che:

1. con il primo dei due motivi di ricorso principale, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.5 d.lgs n. 472/97, degli artt. 2 e 5 del d.lgs 504/92, 5 del r.d.l. 652/1939, 1 quinquies d.I.44/2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR confermato l'applicazione delle sanzioni irrogate dal Comune, nonostante l'oggettiva incertezza sulla portata applicativa dell'art. 1 quinquies d.1.44/2015 escludesse ogni colpevolezza di essa contribuente;

2. con il secondo motivo di ricorso principale, viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt.6 d.lgs n.472/97, degli artt.8 d.lgs 546/92, 10, comma 2 1.212/2000, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR confermato l'applicazione delle sanzioni irrogate dal Comune, nonostante l'oggettiva incertezza sulla portata applicativa dell'art. 1 quinquies d.I.44/2015;

3. con il ricorso incidentale il Comune deduce che la CTR, dichiarando, come sopra detto (punto

7.1. della premessa), ammissibile il ricorso originario "a fronte di procura alle liti inesistente e di sanatoria intervenuta oltre i limiti temporali di cui all'art. 125 c.p.c.", ha violato gli art.182 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c.

4. il ricorso incidentale, che va esaminato prima del ricorso principale perché relativo a questione logicamente preordinata, è infondato.

Ai sensi dell'art.18, comma 3, d.lvo n.546/1992 «il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art.12, comma 3...» e ai sensi di quest'ultima norma «ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche, in calce o margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato».

L'art.12, comma cinque, dello stesso d.lgs., come interpretato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 189 del 2000 e n. 202 del 2002 e con l'ordinanza n. 158 del 2003, obbliga il giudice tributario a fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore per le controversie di valore eccedente Euro 3000.

L'art. 12, comma 10, richiama l'art. 182 c.p.c..

Questa Corte in riferimento a fattispecie diversa da quella che occupa ma con affermazione di principio generale, ha statuito che "II giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'art. 83 cp.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, a norma degli artt.v, , comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. del 1992 (avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità (Cass.

Se z . 5-ordinanza n.5426 del 07/03/2018).

Deve inoltre tenersi presente che il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l'incarico al difensore, a norma dell'art. 12, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992, può essere dato anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio (Cass. 3266/2012; n.1143512018), con evidente inconferenza, quindi, del richiamo all'art.125 c.p.c. su cui il ricorrente incidentale insiste e che -nel processo civile, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale- dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale).

In riferimento al caso di specie deve quindi affermarsi che il difetto di mandato difensivo ai soggetti firmatari del ricorso di primo grado, indicatati come procuratori della ricorrente nell'intestazione dell'atto, è stato superato con il conferimento del mandato nell'istanza di fissazione della udienza di trattazione;

5. Il ricorso principale, che può essere esaminato unitariamente essendo i due motivi in cui esso è articolato convergenti, è fondato.

5.1. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, «l'incertezza normativa oggettiva che — ai sensi degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992; 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n, 472; 10, comma 3, legge 2 luglio 2000, n. 212 — costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass.28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; 11/02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522).

In altre parole, come è stato detto, «l'incertezza normativa oggettiva tributaria», che consente di non applicare le sanzioni, «è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertala dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in «senso oggettivo» (con conseguente esclusione di «qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali» atteso che «l'incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti»): «l'incertezza normativa oggettiva», pertanto, «non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria» (Cass. 11/09/2009, n. 19638). 5.2.Nella fattispecie, relativa a sanzioni per pagamento insufficiente dell'ICI dell'anno 2008 dovuta su una centrale idroelettrica, è ravvisabile una simile incertezza normativa oggettiva derivante dalla indeterminatezza relativa alla individuazione dei beni da assoggettare all'imposta, tenuto conto per un verso, del fatto che -come ricordato dalla contribuente- in data 18.5.2011, il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento e le società titolari di impianti per la produzione di energia, tra le quali la avente causa dalla ricorrente e al tempo proprietaria della centrale oggetto di imposizione, stipularono un accordo (prodotto anche in questa sede) sulle "modalità di accatastamento e di classamento" delle centrali idroelettriche, finalizzato alla risoluzione di quello che, ancora in quell'anno, venne detto essere il "problema" della "attribuzione della rendita catastale degli impianti di produzione di energia idroelettrica" e, per altro verso, del fatto che solo con la Circolare dell'agenzia del territorio n. 6/T del 30.11.2012, l'amministrazione finanziaria risolse i dubbi interpretativi sulle modalità di accatastamento di detti impianti, persistenti pur dopo l'entrata in vigore dell'art.1 quinques citato.

Questa Corte, peraltro, ha già in più occasioni avuto modo di esprimersi su casi per quanto rileva identici a quello che occupa, e sempre nel senso della non debenza della sanzioni su insufficienti versamenti ICI per centrali idroelettriche stante l'obiettiva incertezza della normativa sul relativo accatastamento (Cass.10126/2019; Cass. 10315/2019);

5. in conclusione il ricorso principale va accolto, il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento al ricorso accolto e la causa, in assenza di accertamenti in fatto da compiere, può essere decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso limitatamente alle sanzioni da dichiararsi non dovute;

6. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in riferimento al ricorso accolto e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso; compensa le spese del merito; condanna il Comune di Busslonego al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive C 2.300,00, oltre al 15% per spese generali e ad accessori di legge ed oltre €200,00 per esborsi. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 10 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22201-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del suo procuratore speciale e rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Nonché da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del suo procuratore speciale e rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controdcorrente all'incidentak - avverso la sentenza n. 145/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 22201 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- 2(..-/- 2./ Premesso che: 1. la spa [OSCURATO:PERSONA] ricorreva alla CTP di Verona per l'annullamento di un avviso di accertamento per maggior imposta comunale sugli immobili (ICI) pretesa dal Comune di Bussolongo, per il 2008, in riferimento ad una centrale idroelettrica, e di irrogazione sanzioni. La ricorrente riconosceva il debito d'imposta ma contestava l'irrogazione delle sanzioni per mancanza di colpevolezza e per obiettiva incertezza sulla portata dell'art.1 quinquies del d.l. 44/2015 in applicazione del quale l'avviso era stato emesso; 2. nel ricorso si legge: "L'[OSCURATO:PERSONA] spa ... in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ..., rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura speciale a margine del presente ricorso, anche disgiuntamente tra loro, dal [OSCURATO:PERSONA] di Tanno ... e dalla [OSCURATO:PERSONA]..."; 3. nella procura speciale a margine del ricorso si legge: "Il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, delega a rappresentare e difendere la predetta società ai fini del presente giudizio, in ogni stato e grado del giudizio ... il [OSCURATO:PERSONA] di Tanno, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]". 4. il ricorso è firmato "[OSCURATO:PERSONA] di Tanno - [OSCURATO:PERSONA]"; 5. successivamente l'[OSCURATO:PERSONA] presentava un'istanza per la "trattazione della causa in pubblica udienza". Nella intestazione di detta istanza si legge: "L'[OSCURATO:PERSONA] spa ... in persona del suo procuratore speciale ... e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa nel presente giudizio, in forza di procura speciale a margine del presente ricorso, anche disgiuntamente tra loro dal [OSCURATO:PERSONA] di Tanno ... e dalla [OSCURATO:PERSONA]..."; 5. nella procura speciale a margine dell'istanza si legge: "Il sottoscritto [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ... nella sua qualità di procuratore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] spa ..., delega a rappresentare e difendere la predetta società ai fini del presente giudizio, in ogni stato e grado del giudizio ... il [OSCURATO:PERSONA] di Tanno, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]"; 6. la CTP di Verona dichiarava il ricorso inammissibile per essere la procura "del tutto invalida ed anzi inesistente" in quanto rilasciata da soggetto diverso dalla ricorrente (precisamente dal legale rappresentante della srl [OSCURATO:PERSONA]); 7. con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto, in riforma della decisione della CTP, dichiarava il ricorso originario ammissibile. Passava quindi al merito e dichiarava il ricorso infondato. 7.1.Quanto, in particolare, all'ammissibilità del ricorso originario, la CTR affermava che "il ricorso non era privo di procura ma per mero errore materiale erano indicati i dati di un soggetto diverso dal legale rappresentante della società. Quest'ultima avrebbe autonomamente provveduto a sanare il difetto di rappresentanza, prima che venisse rilevato dal giudice adito, apponendo la procura corretta nell'istanza di publica udienza, che sarebbe stata notificata alla controparte e depositata presso la segreteria della CTP di Verona prima della udienza di trattazione della causa ... l'appellante [ha] dimostrato di avere provveduto a sanare il difetto di rappresentanza". 7.2. Quanto al merito, la CTR ha affermato che la ricorrente, solo nel 2013, a distanza di otto anni dall'entrate in vigore del d.I.44/2005, aveva presentato una serie di DOCFA per l'adeguamento dell'accatastamento della centrale alla normativa del suddetto d.l. e che per questo non poteva ritenersi sussistenti i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni irrogate in riferimento all'insufficiente pagamento dell'ICI del 2008; 8.avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso, in via principale e quanto al merito, la contribuente e, in via incidentale e quanto alla preliminare questione della ammissibilità del ricorso originario, il Comune; 9. il Comune ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo dei due motivi di ricorso principale, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.5 d.lgs n. 472/97, degli artt. 2 e 5 del d.lgs 504/92, 5 del r.d.l. 652/1939, 1 quinquies d.I.44/2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR confermato l'applicazione delle sanzioni irrogate dal Comune, nonostante l'oggettiva incertezza sulla portata applicativa dell'art. 1 quinquies d.1.44/2015 escludesse ogni colpevolezza di essa contribuente; 2. con il secondo motivo di ricorso principale, viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt.6 d.lgs n.472/97, degli artt.8 d.lgs 546/92, 10, comma 2 1.212/2000, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR confermato l'applicazione delle sanzioni irrogate dal Comune, nonostante l'oggettiva incertezza sulla portata applicativa dell'art. 1 quinquies d.I.44/2015; 3. con il ricorso incidentale il Comune deduce che la CTR, dichiarando, come sopra detto (punto 7.1. della premessa), ammissibile il ricorso originario "a fronte di procura alle liti inesistente e di sanatoria intervenuta oltre i limiti temporali di cui all'art. 125 c.p.c.", ha violato gli art.182 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. 4. il ricorso incidentale, che va esaminato prima del ricorso principale perché relativo a questione logicamente preordinata, è infondato. Ai sensi dell'art.18, comma 3, d.lvo n.546/1992 «il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art.12, comma 3...» e ai sensi di quest'ultima norma «ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche, in calce o margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato». L'art.12, comma cinque, dello stesso d.lgs., come interpretato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 189 del 2000 e n. 202 del 2002 e con l'ordinanza n. 158 del 2003, obbliga il giudice tributario a fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore per le controversie di valore eccedente Euro 3000. L'art. 12, comma 10, richiama l'art. 182 c.p.c.. Questa Corte in riferimento a fattispecie diversa da quella che occupa ma con affermazione di principio generale, ha statuito che "II giudice tributario, ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'art. 83 cp.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, a norma degli artt.v, , comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.lgs. n. del 1992 (avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000), deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità (Cass. Se z . 5-ordinanza n.5426 del 07/03/2018). Deve inoltre tenersi presente che il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l'incarico al difensore, a norma dell'art. 12, comma terzo, del d.lgs. n. 546 del 1992, può essere dato anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio (Cass. 3266/2012; n.1143512018), con evidente inconferenza, quindi, del richiamo all'art.125 c.p.c. su cui il ricorrente incidentale insiste e che -nel processo civile, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale- dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale). In riferimento al caso di specie deve quindi affermarsi che il difetto di mandato difensivo ai soggetti firmatari del ricorso di primo grado, indicatati come procuratori della ricorrente nell'intestazione dell'atto, è stato superato con il conferimento del mandato nell'istanza di fissazione della udienza di trattazione; 5. Il ricorso principale, che può essere esaminato unitariamente essendo i due motivi in cui esso è articolato convergenti, è fondato. 5.1. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, «l'incertezza normativa oggettiva che — ai sensi degli artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992; 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n, 472; 10, comma 3, legge 2 luglio 2000, n. 212 — costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass.28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; 11/02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522). In altre parole, come è stato detto, «l'incertezza normativa oggettiva tributaria», che consente di non applicare le sanzioni, «è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertala dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in «senso oggettivo» (con conseguente esclusione di «qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali» atteso che «l'incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti»): «l'incertezza normativa oggettiva», pertanto, «non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria» (Cass. 11/09/2009, n. 19638). 5.2.Nella fattispecie, relativa a sanzioni per pagamento insufficiente dell'ICI dell'anno 2008 dovuta su una centrale idroelettrica, è ravvisabile una simile incertezza normativa oggettiva derivante dalla indeterminatezza relativa alla individuazione dei beni da assoggettare all'imposta, tenuto conto per un verso, del fatto che -come ricordato dalla contribuente- in data 18.5.2011, il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento e le società titolari di impianti per la produzione di energia, tra le quali la avente causa dalla ricorrente e al tempo proprietaria della centrale oggetto di imposizione, stipularono un accordo (prodotto anche in questa sede) sulle "modalità di accatastamento e di classamento" delle centrali idroelettriche, finalizzato alla risoluzione di quello che, ancora in quell'anno, venne detto essere il "problema" della "attribuzione della rendita catastale degli impianti di produzione di energia idroelettrica" e, per altro verso, del fatto che solo con la Circolare dell'agenzia del territorio n. 6/T del 30.11.2012, l'amministrazione finanziaria risolse i dubbi interpretativi sulle modalità di accatastamento di detti impianti, persistenti pur dopo l'entrata in vigore dell'art.1 quinques citato. Questa Corte, peraltro, ha già in più occasioni avuto modo di esprimersi su casi per quanto rileva identici a quello che occupa, e sempre nel senso della non debenza della sanzioni su insufficienti versamenti ICI per centrali idroelettriche stante l'obiettiva incertezza della normativa sul relativo accatastamento (Cass.10126/2019; Cass. 10315/2019); 5. in conclusione il ricorso principale va accolto, il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento al ricorso accolto e la causa, in assenza di accertamenti in fatto da compiere, può essere decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso limitatamente alle sanzioni da dichiararsi non dovute; 6. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in riferimento al ricorso accolto e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso; compensa le spese del merito; condanna il Comune di Busslonego al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive C 2.300,00, oltre al 15% per spese generali e ad accessori di legge ed oltre €200,00 per esborsi. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 10 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat
Sentenza Cassazione n. 01738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris