CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 1974
Cassazione n. 18776/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/06/1974 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo al quale è stato affidato il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Genova indicata in epigrafe, che ha confermato la sua responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, mediante il quale è stata lamentata l'applicazione della recidiva, sul rilievo che sarebbe stato omesso di considerare la modesta gravità della condotta, consistente nella detenzione a fine di spaccio di circa 1 grammo di hashish, è, oltre che generico, essendo privo di considerazione della personalità del ricorrente quale emergente dalle sue precedenti condanne e da quanto esposto sul punto nella motivazione della sentenza impugnata, manifestamente infondato, perché la Corte d'appello ha ribadito l'applicabilità della recidiva sottolineando che nei due anni precedenti l'imputato ha riportato altre condanne per fatti analoghi, desumendone, in modo logico, la sua radicata dedizione al traffico illecito e, quindi, la sua maggior pericolosità conseguente alla commissione dell'ultimo reato, con la conseguente applicazione della recidiva contestata: si tratta di motivazione idonea e corretta, essendo stati indicati gli elementi dimostrativi della accresciuta pericolosità del ricorrente, per l'accertata sua sistematica dedizione a delitti della stessa specie, con la conseguente manifesta infondatezza delle generiche doglianze sollevate sul punto dal ricorrente, che comportano la dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]