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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25061/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, posto che gli artt. 172 e 173 del codice di rito non prevedono che il cadere di uno o più giorni festivi "intermedi" sia computabile ai fini del termine per impugnare, sicchè pur a voler ritenere che l'ultimo giorno utile per impugnare (19.11.2020), nel caso di specie, cadeva in un giorno festivo o di chiusura al pubblico dell'ufficio, con conseguente slittamento del termine per impugnare al giorno successivo, risulta comunque fuori termine l'appello proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del giudice di Pace di Perugia, depositato in cancelleria il 22.12.2020, come rilevato dal Tribunale di Perugia, non potendosi tener conto della ulteriore festività dell' otto dicembre, caduta durante il periodo di decorrenza del termine per impugnare (decorrente dal 19.11.2020 al 19.12.2020), pure addotta dal ricorrente al fine di prolungare il termine di impugnazione fino al 22.12.2020.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, posto che gli artt. 172 e 173 del codice di rito non prevedono che il cadere di uno o più giorni festivi "intermedi" sia computabile ai fini del termine per impugnare, sicchè pur a voler ritenere che l'ultimo giorno utile per impugnare (19.11.2020), nel caso di specie, cadeva in un giorno festivo o di chiusura al pubblico dell'ufficio, con conseguente slittamento del termine per impugnare al giorno successivo, risulta comunque fuori termine l'appello proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del giudice di Pace di Perugia, depositato in cancelleria il 22.12.2020, come rilevato dal Tribunale di Perugia, non potendosi tener conto della ulteriore festività dell' otto dicembre, caduta durante il periodo di decorrenza del termine per impugnare (decorrente dal 19.11.2020 al 19.12.2020), pure addotta dal ricorrente al fine di prolungare il termine di impugnazione fino al 22.12.2020. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue pertanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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