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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09747/2022

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o seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9817/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in [OSCURATO:PERSONA] sull'Amo (PI), in persona dell'amministratore delegato pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana - Sezione Staccata di Livorno il 18 settembre 2019 n. 1256/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana - Sezione Staccata di Livorno il 18 settembre 2019 n. 1256/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso di un dazio antidumping su importazioni di acido ossalico dalla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla medesima e l'appello proposto in via incidentale dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno 1'8 gennaio 2018 n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 75/03/2016, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il diritto al rimborso nascerebbe dall'annullamento giudiziale di un regolamento europeo e soggiacerebbe ad un termine triennale di decadenza a partire dalla pronunzia del relativo provvedimento.

La "[OSCURATO:SOCIETA]." è rimasta intimata.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.L.vo 8 novembre 1990 n. 374, 236 del regolamento emanato dal Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 1992 n. 2913/1992 e 121 del regolamento emanato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio dell'Unione Europea il 9 ottobre 2013 n. 952/2013, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il termine triennale di decadenza per proporre la domanda di rimborso del dazio indebitamente versato decorresse dalla pubblicazione della sentenza di annullamento del regolamento istitutivo. [OSCURATO:PERSONA]: Considerando la particolare complessità della questione relativa all'esegesi dell'art. 236, paragrafo 2, comma 2, del regolamento emanato dal Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 1992 n. 2913/1992 ("codice doganale europeo"), in relazione al termine di decadenza per il rimborso dei dazi doganali antidumping versati dal contribuente all'amministrazione finanziaria sulla base di un regolamento poi annullato dal giudice europeo, sulla quale questa Corte - nonostante l'indirizzo consolidato sul tema della decorrenza dal versamento o dalla ritenuta del termine di decadenza per il diritto ai rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 16 giugno 2014, n. 13676; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2018, n. 22345; Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2020, n. 21979) - non risulta essersi ancora specificamente pronunziata [mentre la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è orientata nel senso che l'illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, ai sensi di tale disposizione, che consente di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all'importazione versati in applicazione di detto regolamento e l'art. 236, paragrafo 2, comma 3, del regolamento emanato dal Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 1992 n. 2913/1992 ("codice doganale europeo") deve essere interpretato nel senso che non consente alle autorità doganali nazionali di procedere d'ufficio al rimborso di dazi antidumping, riscossi in applicazione di un regolamento dell'Unione Europea (Corte Giust., 14 giugno 2012, causa C-533/10; Corte Giust., 4 febbraio 2016, cause riunite C-659/13 e C-34/14)], il collegio ritiene che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

Pertanto, non resta che disporre il rinvio della causa alla pubblica udienza dinanzi alla Sezione Tributaria, mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza dinanzi alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 20 ottobre 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9817/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in [OSCURATO:PERSONA] sull'Amo (PI), in persona dell'amministratore delegato pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana - Sezione Staccata di Livorno il 18 settembre 2019 n. 1256/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana - Sezione Staccata di Livorno il 18 settembre 2019 n. 1256/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso di un dazio antidumping su importazioni di acido ossalico dalla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla medesima e l'appello proposto in via incidentale dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno 1'8 gennaio 2018 n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 75/03/2016, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il diritto al rimborso nascerebbe dall'annullamento giudiziale di un regolamento europeo e soggiacerebbe ad un termine triennale di decadenza a partire dalla pronunzia del relativo provvedimento. La "[OSCURATO:SOCIETA]." è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del D.L.vo 8 novembre 1990 n. 374, 236 del regolamento emanato dal Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 1992 n. 2913/1992 e 121 del regolamento emanato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio dell'Unione Europea il 9 ottobre 2013 n. 952/2013, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il termine triennale di decadenza per proporre la domanda di rimborso del dazio indebitamente versato decorresse dalla pubblicazione della sentenza di annullamento del regolamento istitutivo. [OSCURATO:PERSONA]: Considerando la particolare complessità della questione relativa all'esegesi dell'art. 236, paragrafo 2, comma 2, del regolamento emanato dal Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 1992 n. 2913/1992 ("codice doganale europeo"), in relazione al termine di decadenza per il rimborso dei dazi doganali antidumping versati dal contribuente all'amministrazione finanziaria sulla base di un regolamento poi annullato dal giudice europeo, sulla quale questa Corte - nonostante l'indirizzo consolidato sul tema della decorrenza dal versamento o dalla ritenuta del termine di decadenza per il diritto ai rimborso di un'imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all'indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (tra le tante: Cass., Sez. Un., 16 giugno 2014, n. 13676; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2018, n. 22345; Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2020, n. 21979) - non risulta essersi ancora specificamente pronunziata [mentre la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è orientata nel senso che l'illegittimità di un regolamento non costituisce un caso di forza maggiore, ai sensi di tale disposizione, che consente di prorogare il termine di tre anni entro il quale un importatore può chiedere il rimborso dei dazi all'importazione versati in applicazione di detto regolamento e l'art. 236, paragrafo 2, comma 3, del regolamento emanato dal Consiglio delle [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 1992 n. 2913/1992 ("codice doganale europeo") deve essere interpretato nel senso che non consente alle autorità doganali nazionali di procedere d'ufficio al rimborso di dazi antidumping, riscossi in applicazione di un regolamento dell'Unione Europea (Corte Giust., 14 giugno 2012, causa C-533/10; Corte Giust., 4 febbraio 2016, cause riunite C-659/13 e C-34/14)], il collegio ritiene che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 375 cod. proc. civ. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. Pertanto, non resta che disporre il rinvio della causa alla pubblica udienza dinanzi alla Sezione Tributaria, mandando alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza dinanzi alla Sezione Tributaria e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 20 ottobre 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G
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