CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 11480/2012, proposto da [OSCURATO:PERSONA] del rag. [OSCURATO:PERSONA] C., S.n.c., in persona del socio e legale rappresentante pro-temporePerotti Enrico, nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi , giusta procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL], ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA]. 39, in sostituzione degli originari difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: definizione agevolata Art. 6 dl 119/2018 domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 58/7/11 , pronunciata il 19 gennaio 2011 e depositata il 22 marzo 2011,non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2021dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoche la Corte dichiari l’estinzione del giudizio ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13, convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2018, n. 136, con le conseguenze di legge. Rilevato che: A seguito di processo verbale di constatazione (PVC) redatto dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] del Tronto in data 18 luglio 2002, il locale Ufficio dell’Agenzia delle entrate notificò tre avvisi di accertamento con i quali fu accertata, a carico della [OSCURATO:PERSONA] del rag. [OSCURATO:PERSONA]. S.n.c. l’omessa dichiarazione di ricavi, con conseguente ripresa a tassazione, ai fini IRAP ed IVA, dei maggiori redditi accertati per gli anni 1999 (lire 466.567.000 a fronte del reddito dichiarato di lire 135.554.000), 2000 (lire 199.272.000 a fronte del reddito dichiarato di lire 74.554.000) e 2001 (lire 232.587.000 a fronte del reddito dichiarato di lire 3.714.000). Gli avvisi di accertamento furono impugnati dalla società e dai soci, tra loro coniugi, Enrico e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di [OSCURATO:PERSONA], che accolse il ricorso. L’Ufficio propose appello avverso detta sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) delle Marche che, con sentenza n. 58/7/2011, depositata il 22 marzo 2011, non notificata, accolse il gravame, dichiarando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati e disattendendo, pertanto, la prospettazione di lite temeraria dedotta dalle controparti appellate nelle proprie controdeduzioni Avverso detta pronuncia la società ed i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza pubblica del 6 dicembre 2021, essa si è quindi svolta in camera di consiglio, ex art. 23, comma 8 – bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, quale inserito dall’art. 6 della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e 7, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle par ti , non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria con relativa istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, aderendo all’istanza di estinzione del giudizio. Considerato che: 1. In via preliminare va dato atto che i ricorrenti hanno allegato documentazione comprovante l’avvenuta presentazione da parte della società di domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, in relazione a ciascuno dei tre avvisi di accertamento dalla cui impugnazione ha tratto origine il presente giudizio, con la prova del versamento dell’importo dovuto per la prima rata con riferimento a ciascun atto impositivo. Non essendo intervenuto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, entro la data del 31 luglio 2020 diniego della richiesta definizione agevolata della lite e non essendovi stata, come previsto dall’art. 6, comma 13, del citato decreto, entro la data del 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, richiesta di trattazione del giudizio, il giudizio va dichiarato estinto, essendo stata comunque fissata l’udienza, con ordinanza (cfr. Cass. SU. 2 agosto 2017, n. 19169 e Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), venendo la richiesta di estinzione per cessata materia del contendere da parte ricorrente e dovendo quindi equipararsi i relativi effetti a quelli di cui all’art. 391 cod. proc. civ. 2. Le spese del giudizio restano a carico delle parti ricorrenti che le hanno anticipate, come espressamente previsto dall’ultimo periodo del succitato art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018. 3. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese a carico dei ricorrenti che le h